TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-01-18, n. 202300030

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-01-18, n. 202300030
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300030
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2023

N. 00030/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00984/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 984 del 2004, proposto da
P G (Impresa Edile), rappresentato e difeso dall'avvocato V R, con domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, via Pani, n. 5;

contro

Comune di Gabicce Mare, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;

nei confronti

Cooperativa Edificatrice Comprensoriale Murri Soc. a R.L., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

ai soli fini e per gli effetti dell'applicazione del disposto di cui all'art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80,

- del bando di asta per pubblico incanto datato 1° marzo 2001 per la vendita di area edificabile di proprietà comunale, distinta al Fg. 1, mappale n. 95 NCEU, sita in Via Dolce Colle;

- nonché degli atti/comportamenti ad esso presupposti e comunque connessi in quanto fonte di un procedimento viziato per difettosa/erronea/ingannevole prospettazione delle condizioni di fatto e delle potenzialità/possibilità normative regolamentari afferenti al bene esitato;

- e per il conseguente accertamento della responsabilità dell’Amministrazione ex art. 2043 c.c., con condanna della stessa al risarcimento del danno per lesione di interessi pretesivi nella misura indicata dal ricorrente o in quella comunque ritenuta di giustizia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gabicce Mare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. La presente controversia trae origine dalla procedura di vendita dell’area di proprietà comunale situata in Via Dolce Colle a Gabicce Mare, distinta in catasto al foglio 1, mappale 95, e normata quale “Nuova quota urbana n. 14” dal P.R.G. allora vigente.

In particolare, questa è la sintesi dei fatti:

- con determinazione n. 30023 del 20.02.2001 (rettificata con determinazione n. 30030 del 01.03.2001), il Comune attivava la procedura di evidenza pubblica per la vendita dell’area mediante pubblico incanto, con il metodo delle offerte segrete ex art. 73 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e con il criterio dell’offerta in aumento più vantaggiosa rispetto al prezzo a base d’asta, determinato in Lire 960.000.000 come da “ Relazione – perizia di stima ” prot. n. 84 del 12.02.2001 (doc. n.

3-4 della produzione del Comune in data 11 agosto 2022);

- con bando in data 01.03.2001, pubblicato nei modi e nelle forme di legge, veniva quindi indetta l’asta per la “ vendita di Area edificabile di proprietà comunale sita nel Comune di Gabicce Mare, nuova quota urbana n. 14 del P.R.G. situata in via Dolce Colle, distinta al F.1 mapp. N. 95. Superficie catastale complessiva mq. 2.692 …”. Entro il termine stabilito dal bando di gara venivano presentate n. 7 offerte, tra cui anche quella dell’odierno ricorrente, pari a Lire 1.050.055.000 (doc. n.

5-6 della produzione del Comune in data 11 agosto 2022);

- con determinazione n. 30065 del 20.04.2001, il Comune approvava il verbale di gara, aggiudicando la vendita alla cooperativa Murri (odierna controinteressata);
seguiva la stipula del contratto di compravendita;

- poiché le possibilità edificatorie sull’area oggetto della compravendita erano subordinate dal P.R.G. vigente all’approvazione di un “ intervento urbanistico preventivo esteso all’intero comparto ” (vedi art. 46 – Zone di espansione residenziale – Zone C), la cooperativa Murri presentava in data 03.12.2001 un progetto di “ Piano particolareggiato dell’area sita in via Dolce Colle – Nuova quota urbana n. 14 ”, prevedente la realizzazione di tre edifici residenziali di due piani ciascuno e le dotazioni pubbliche richieste dal P.R.G.;

- il piano attuativo veniva inizialmente adottato con delibera C.C. n. 16 del 04.04.2002, per poi essere riesaminato e nuovamente adottato con delibera C.C. n. 69 del 19.12.2002 ed infine approvato con delibera C.C. n. 20 del 05.06.2003 (doc. n. 7-8-9 della produzione del Comune in data 11 agosto 2022);

- l’impresa edile Giorgio Pierani, nel corso del suddetto procedimento, ebbe ad osservare la non conformità del Piano attuativo al P.R.G. vigente, in particolare (e per quanto qui interessa) in relazione al parcheggio pubblico che sarebbe stato - a suo dire - localizzato in posizione diversa da quanto previsto dal P.R.G.;
l’osservazione venne respinta dal Comune con la delibera di approvazione del Piano (doc. n. 10 della produzione del Comune in data 11 agosto 2022);

- la convenzione urbanistica fu, dunque, regolarmente attuata con la realizzazione della edificazione privata e delle dotazioni territoriali pubbliche previste (doc. n. 13 della produzione del Comune in data 11 agosto 2022).



1.1. Con il presente ricorso, presentato a distanza di oltre tre anni dalla pubblicazione del bando d’asta e di più di un anno dall’approvazione del Piano attuativo, parte ricorrente formalmente agisce per l’annullamento del bando di asta per pubblico incanto datato 1° marzo 2001 e per gli atti ad esso connessi (lamentando eccesso di potere sotto distinti profili, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, violazione delle regole di buona fede e correttezza) e per il conseguente accertamento della responsabilità dell’Amministrazione, con condanna della stessa al risarcimento del danno.

Tuttavia, come precisato nella memoria di replica depositata il 21 settembre 2022 in risposta all’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione per tardività sollevata dal Comune, la presente iniziativa giudiziaria va sostanzialmente qualificata solo come domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., essendo richiesto all’adito giudice l’accertamento dell’illegittimità degli atti e dei comportamenti dell’Amministrazione solo in funzione della proposta azione di responsabilità.

A sostegno della stessa, l’impresa ricorrente assume che, a fronte di un bando di gara che “ non presentava vizi e non doveva o poteva essere impugnato ” (cfr., pagina 1 della memoria) e una volta esperita l’asta pubblica, il Comune ha successivamente accordato alla cooperativa aggiudicataria una variante al PRG con delibera di Consiglio comunale n. 20/2003, in tal modo comportando un incremento del valore del lotto di oltre il doppio di quanto indicato come base d’asta.

In sostanza, l’impresa Pierani avrebbe determinato la propria offerta sulla base delle prescrizioni dell’allora vigente PRG, mentre la successiva variante, se conosciuta, avrebbe potuto indurre alla formulazione di un’offerta diversa. Non a caso, assume parte ricorrente, tutte le ditte che parteciparono al bando presentarono delle offerte molto simili tra loro ad eccezione della Cooperativa Murri, il che fa presumere che l’offerta di somme superiori sarebbe stato antieconomico in relazione al contenuto del bando stesso.

Ciò che l’impresa Pierani lamenta, quindi, è la violazione degli obblighi di buona e fede e correttezza nella fase che ha preceduto l’aggiudicazione, non essendo state osservate, da parte dell’Ente, le dovute formalità informative (anche in termini di successiva variazione ex post delle potenzialità edificatorie del lotto, pur a voler ammettere che essa fosse consentita) tali da indurre i partecipanti a formulare un’offerta più consapevole e idonea a conseguire l’aggiudicazione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi