TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2013-10-17, n. 201302137

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2013-10-17, n. 201302137
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201302137
Data del deposito : 17 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01410/2013 REG.RIC.

N. 02137/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01410/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. G R, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Scolastico Liceo Classico "Giuseppe Stampacchia" di Tricase e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi, 23;

per l'annullamento

- del provvedimento di non ammissione alla classe successiva dell'allievo -OMISSIS-;

- del relativo "verbale di scrutinio finale", tenuto il giorno 12 giugno 2013 dal Consiglio di classe della quarta, sezione “C”, del liceo Classico “Giuseppe Stampacchia” di Tricase;

- del "Verbale delle operazioni d'esame per l'accertamento del superamento dei debiti formativi a.s. 2012/2013" nella disciplina "Lettere Latine";

- del "Verbale della valutazione degli elaborati" relativo alla disciplina "Lettere Latine" del 27 agosto 2013;

- del "Verbale della valutazione dei colloqui e valutazione complessiva" del 29 agosto 2013 relativo alla disciplina "Lettere latine";

- del "Verbale delle operazioni d'esame per l'accertamento del superamento dei debiti formativi a.s. 2012/2013" nella disciplina "Lettere Italiane" del 26 agosto 2013;

- del "Verbale della valutazione degli elaborati" relativo alla disciplina "Italiano" del 26 agosto 2013;

- del "Verbale della valutazione dei colloqui e valutazione complessiva" del 29 agosto 2013 relativo alla disciplina "Italiano";

-del "Verbale di scrutinio finale per recupero debiti" del 30 agosto 2013 del Consiglio della Classe quarta sezione “C”;

e, ove occorra, quali atti presupposti:

- del provvedimento del Dirigente Scolastico di estremi ignoti, di nomina delle sottocommissioni deputate alla verifica delle prove di recupero degli alunni con giudizio sospeso;

- del verbale di "scrutinio trimestrale" tenuto il giorno 19 dicembre 2012 dal Consiglio di classe della quarta sezione “C” del liceo Classico “Giuseppe Stampacchia” di Tricase;

- e di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se al momento non conosciuto, in particolare, ove occorra, della pagella scolastica, relativa all'a.s. 2012/13 e comunque, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, ove avessero natura provvedimentale, degli gli atti e documenti richiesti con l'istanza di accesso del 9 settembre 2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Istituto Scolastico Liceo Classico "Giuseppe Stampacchia" di Tricase e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2013 la dott.ssa S D M e uditi l’ avv. G R per il ricorrente e l’avv. dello Stato S. Libertini per l’Amministrazione scolastica;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, genitori dell’alunno -OMISSIS-, frequentante, nell’a.s. 2012/2013, il quarto anno del Liceo Classico “Giuseppe Stampacchia” di Tricase, hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui è stata decisa la non ammissione del proprio figlio alla classe successiva, lamentando, in particolare, l’omessa attivazione di un piano di sostegno per il recupero didattico, l’assenza delle dovute comunicazioni preventive alla famiglia per rappresentare la situazione scolastica dell’allievo, il difetto di motivazione e la contraddittorietà del giudizio di non ammissione sia rispetto alle valutazioni conseguite dal ragazzo durante l’anno scolastico, sia rispetto alla sua dimostrata capacità di recupero in diverse discipline;
parte ricorrente si duole, altresì, di talune irregolarità nella composizione del Consiglio di Classe, che non avrebbe operato alla presenza di tutti i membri che lo compongono, così violando la regola del collegio perfetto e minando la validità del giudizio finale.

Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le Amministrazioni scolastiche intimate, che hanno altresì depositato documentazione.

Alla camera di consiglio del 26 settembre 2013, previo avviso alle parti sulla possibilità della definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Ricorrono i presupposti per una decisione in forma semplificata in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.

II.

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