TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-07-01, n. 202208964

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-07-01, n. 202208964
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208964
Data del deposito : 1 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2022

N. 08964/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00718/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 718 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M G R, D P, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M G R in Roma, via Trionfale 6551;



contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del -OMISSIS-e notificato con -OMISSIS-con cui l'amministrazione resistente, a seguito dell'integrazione della documentazione da lei stessa richiesta, ha -OMISSIS-;

- del provvedimento n. 111616/18 Area II ter del 21.03.2018 notificato tramite raccomandata A/R il 27.03.2018 emesso dalla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo – Area II Ter – Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali con cui l'amministrazione aveva dichiarato inammissibile l'istanza di -OMISSIS-;

- di tutti i provvedimenti ivi richiamati, nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente, o, comunque, connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;

nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati e dal ritardo con cui gli stessi sono stati emessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi l'Avv. Piazzoni, per la ricorrente, l'Avv. Mazzeo, per l’interveniente ad adiuvandum , e l’Avv. dello Stato Ilia Massarelli per il Ministero resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in esame, la ricorrente ha impugnato, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il provvedimento del 19.10.2018 con cui l’amministrazione resistente ha -OMISSIS-(insieme al primo analogo provvedimento del 21 marzo 2018); nel contempo, l’istante ha chiesto la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità degli atti impugnati e dal ritardo con cui gli stessi sono stati emessi, chiedendo il pagamento di un importo determinato in via equitativa di euro 5.000,00.

Prima di formulare i motivi di censura, la ricorrente ha ripercorso le fasi che hanno contraddistinto la vicenda, sintetizzate di seguito:

- la sig.ra-OMISSIS-;

- il Tribunale di Roma, nel dichiarare l’adozione della ricorrente ai sensi degli artt. 291 e ss. c.c., ha disposto in particolare quanto segue: “ Considerato che risultano adempiute le condizioni di legge e che non risultano circostanze ostative all’adozione, la quale appare convenire all’adottando; visti gli art. 291, 294, 296, 297, 311, 312 e 313 c.c.; Il Tribunale, -OMISSIS-a quanto richiesto ”;

- in data-OMISSIS-);

- quindi, in data 19 marzo 2018, la ricorrente ha depositato-OMISSIS-), assunto a seguito di adozione;

- a sostegno della predetta domanda, l’istante rappresentava che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti in quanto identificativo di ogni individuo; che il Consiglio di Stato ha evidenziato come la discrezionalità della P.A., in caso di richiesta di cambio del cognome, sia circoscritta alla “ individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse privato del soggetto ”; che ella ha portato fino all’adozione (avvenuta -OMISSIS-), che la identifica sia in ambito sociale che lavorativo, avendo pertanto interesse e diritto a mantenerlo; che -OMISSIS-era al corrente della volontà della ricorrente in ordine al mantenimento del proprio cognome e assecondava tale suo desiderio;

- in data 21 marzo 2018, l’amministrazione resistente ha adottato un primo provvedimento di -OMISSIS-) al quale è seguita una fase di integrazione istruttoria in seguito a contatti intervenuti con la Prefettura di Roma;

- in data 16.10.2018, il Ministero ha adottato il provvedimento di rigetto definitivo dell’istanza della ricorrente, dichiarandone l’inammissibilità.

Ciò premesso in punto di fatto, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

1) violazione art. 10 bis l. 241/1990. Violazione principio di partecipazione all’azione amministrativa e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 1 l. 241/1990, art. 97 Cost. e 41 Carta di Nizza). Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti.

L’amministrazione resistente, prima dell’emissione del provvedimento negativo del 19.10.2018, non ha inviato - a norma dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 - alcuna comunicazione alla ricorrente con l’indicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di modifica del cognome presentata ai sensi del d.P.R. 396/2000; tale violazione procedimentale ha comportato gravi ed ineliminabili carenze nell’istruttoria svolta dall’amministrazione, non avendo la ricorrente potuto presentare ulteriore documentazione e illustrare, per quanto già ampiamente fatto con l’istanza e con l’ulteriore documentazione depositata, l’interesse che giustificava la richiesta di modifica del cognome nonché l’assenza di interessi pubblici ostativi all’accoglimento;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 89 e ss. del d.p.r. 396/2000 come successivamente modificato dall’art. 2 del d.p.r. 54/2012. Violazione art. 3 l. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e insufficienza della motivazione. Travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti.

Con il primo provvedimento negativo del 21 marzo 2018, la Prefettura, con ragionamento riproposto nel secondo provvedimento del 19.10.2018, si è limitata a rappresentare che, essendo il nome un elemento fondante dell’identità di ogni individuo, ogni sua modifica o cambiamento riveste carattere eccezionale da ammettersi solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti supportate da “adeguata e pregnante” documentazione nonché da “solide e significative” motivazioni, negando inoltre che il caso di specie rientrasse nelle fattispecie di cui al d.p.r. 396/2000, essendo legislativamente previsto che, nelle ipotesi di adozione di maggiorenne, al cognome di questo venga anteposto quello dell’adottante.

Tale iter argomentativo si rivela illogico in quanto non vi è cognome che non venga attribuito a norma di legge ex art. 6 c.c., il quale inoltre riconosce l’ammissibilità della sua modifica nei casi e con le formalità indicati dalla normativa vigente; alla luce del significato attribuito all’ultimo comma dell’art. 6 c.c. dal giudice amministrativo, emerge che l’amministrazione non può esaminare le personali ragioni dell’istante che, non essendo tipizzate dal legislatore, possono essere svariate, dovendo

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