TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-01-27, n. 202200053

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-01-27, n. 202200053
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200053
Data del deposito : 27 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2022

N. 00053/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00092/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renato Margelli in Cagliari, via Besta 2;

contro

Ministero dell'Interno, Questura S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Dante, 23;

per l'annullamento

-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della comunicazione del Ministero dell'Interno N.C.333-C\2020\008667, prot. 0086267 del 25.11.2020, formato dal Capo della Polizia ed autorizzato alla trasmissione dal Direttore del Servizio Dirigenti e Direttivi del Ministero medesimo, notificato a mani dell'interessato in data 26.11.2020 dal Capo di Gabinetto della Questura di S, con il quale si annunciava al Dott. -OMISSIS- che era in corso di perfezionamento il decreto per il suo trasferimento dalla Questura di S alla Questura di Nuoro con decorrenza dal giorno 1.12.2020;

- ove emesso, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento di PS, Direzione Centrale per le risorse umane - Servizio dirigenti, direttivi ed Ispettori – data e protocollo ignoti, con il quale si è perfezionato il trasferimento del Vice Questore della Polizia di Stato Dott. -OMISSIS- dalla Questura di S alla Questura di Nuoro;

- delle relazioni del Vice Questore Vicario e del Questore p.t. di S, in esito all'ispezione compiuta dal medesimo Vice Questore Vicario nei mesi di maggio-luglio del 2020 presso il Commissariato di -OMISSIS- al quale era preposto quale Dirigente il richiedente medesimo, aventi entrambe presumibile data dell'agosto dello stesso anno, non note al ricorrente ma per le quali il Ministero, con nota 11.12.2020, trasmessa a mezzo pec in data 13.1.2021, ha mandato alla Questura di S per l'ostensione.

--.per quanto riguarda i motivi aggiunti:

degli atti ed i documenti indicati nel verbale di consegna in esito ad istanza di accesso della Questura di S in data 6.2.2020;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, Vice Questore della Polizia di Stato, ha esposto:

- di aver impugnato, con il ricorso principale, gli atti con cui è stato disposto il suo trasferimento dalla Questura di S alla Questura di Nuoro, argomentando circa il fatto che il trasferimento fosse dipeso dal contenuto delle relazioni del Vice Questore Vicario e del Questore p.t. di S, in esito all’ispezione compiuta dal medesimo Vice Questore Vicario nei mesi di maggio-luglio del 2020 presso il Commissariato di -OMISSIS-, al quale il ricorrente era preposto quale Dirigente;

- di aver presentato istanza di accesso ai documenti amministrativi relativamente alle citate relazioni che, per quanto qui rileva, venivano dapprima rese non conoscibili e di poi ostese solo in data 6.2.2021, ma tuttavia apponendo su detti atti numerosi omissis , e quindi concedendo al ricorrente accesso solo parziale, in quanto venivano oscurati i dati relativi all’identificazione dei soggetti che avevano reso dichiarazioni in sede di visita ispettiva nonché in relazione ai fatti da essi dichiarati;

- tale accesso limitato da omissis veniva motivato dall’amministrazione con riferimento alla presenza di dati sensibili di terzi, anche alla stregua del Reg. U.E. n. 679/2016, del D.lgs. n. 196/2003 e del D.lgs. n. 51/2018, nonché nelle limitazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. i) del D.M. n. 415/1994, in quanto documenti risultanti da inchieste, ispezioni e verifiche amministrative;



2. Tale accoglimento solo parziale dell’istanza di accesso è impugnata con l’odierno ricorso ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm., in quanto il ricorrente argomenta come dalle relazioni suddette emergono delle valutazioni negative sul suo operato quale Dirigente del Commissariato di -OMISSIS- e, segnatamente, nei rapporti con i sottoposti, come dimostrano i problemi avuti con la sua vice, Ispettore -OMISSIS-, con una netta spaccatura del personale tra il Dirigente e la sua Vice.

Ritenendo perciò non operanti le limitazioni richiamate dall’amministrazione nella motivazione sull’accesso solo parziale, ha richiesto l’integrale ostensione delle relazioni conseguenti alla visita ispettiva sopra richiamate, in quanto, posto il suo intervenuto trasferimento, alcun nocumento poteva derivare ai soggetti che avevano reso le dichiarazioni da cui sarebbero, in tesi, scaturiti i giudizi negativi sull’operato del ricorrente, vieppiù con riferimento ai fatti che essi avevano dichiarato;
in via sostanzialmente subordinata, il ricorrente ha comunque argomentato che le esigenze di riservatezza di tali terzi potevano essere efficacemente tutelate dall’amministrazione “ omettendo i nomi dei dichiaranti, mentre nel caso sono omessi anche i fatti dichiarati, con grave e palese pregiudizio del ricorrente, e lesione del suo diritto di difesa ” (pag. 9 istanza).

Dette relazioni sono comunque state poi impugnate dal ricorrente con ricorso per motivi aggiunti, in quanto egli ha argomentato che, comunque, dal loro contenuto, pure oscurato, era possibile individuare alcune ragioni a sostegno della tesi posta a fondamento del ricorso principale in merito alla natura del trasferimento operato nei suoi confronti.

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