TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-06-28, n. 202400805
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Pubblicato il 28/06/2024
N. 00805/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01460/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2020, proposto da
-OMISSIS- &co. società agricola semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati B V e N V, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda agricola -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento finale del 30 settembre 2020, prot. n. 53862 (trasmessa via pec) della Regione Puglia, dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, sezione coordinamento dei servizi territoriali, servizio territoriale di Bari e di Barletta-Andria-Trani;
- del propedeutico preavviso di diniego del 4 marzo 2020 (trasmessa via pec), a firma del funzionario regionale incaricato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 il magistrato dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. F B, per la parte ricorrente;avv. B V e avv. N V, per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come in rito, l’istante società impugnava il provvedimento di esclusione, dall’ammissione al finanziamento della propria domanda al P.S.R. Puglia 2014/2020, relativamente al “ Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate ”, di cui all’avviso pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 28 luglio 2016, nonché gravava ogni altro atto connesso.
In fatto, la società, già utilmente collocata nella graduatoria, era stata ammessa alla successiva fase istruttoria tecnico-amministrativa, così come previsto dall’avviso pubblico.
Senonché, dopo aver ricevuto un laconico preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal seguente tenore “ per il socio amministratore […] è presente un certificato del casellario giudiziale n. 2270222/2019/r con esito positivo ” – a conclusione dell’istanza di riesame prevista dall’art. 19 (Ricorsi e riesami) dell’avviso pubblico – il preposto ufficio regionale assumeva un atto motivato preclusivo al finanziamento, tal da pregiudicare l’utile collocazione in graduatoria.
In diritto, parte ricorrente censurava la violazione della lex specialis , ossia dell’avviso pubblicato sul citato bollettino ufficiale, e, in particolare, dell’art. 8.1, punto 7, sui requisiti di ammissibilità e del richiamato art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione, travisamento, ingiustizia manifesta, violazione dell’art. 97 Cost.
2.- Si costituiva la Regione, la quale depositava gli atti del procedimento e resisteva;successivamente, eccepiva la sopraggiunta improcedibilità del ricorso, a seguito dell’adozione di una nuova graduatoria rimasta inoppugnata.
3.- Rinunciata la domanda cautelare, scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4.- Il ricorso è fondato.
4.1. Va in primis esaminata l’eccezione d’improcedibilità opposta dalla Regione, con la memoria depositata in data 12 aprile 2024, secondo cui, a seguito dell’approvazione di una nuova graduatoria, la ricorrente società non avrebbe inteso gravare il nuovo provvedimento, in tal modo determinando l’improcedibilità del ricorso.
Sul punto, va però osservato – come pur emerge dagli atti defensionali di entrambe le parti – come la Regione abbia dovuto più volte rimodulare o rettificare la graduatoria, a seguito dell’esito dei diversi ricorsi proposti sul P.S.R. Puglia.
Ma, con riferimento alla graduatoria, di cui alla delibera n. 103 del 23 febbraio 2021, che la Regione indica avente effetto preclusivo, circa la posizione della società ricorrente, va invece osservato che l’odierna società ricorrente risulta riportata e collocata alla posizione n. 119 e, in corrispondenza della casella “ Stato ed esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa ”, viene puntualmente precisato che la stessa è: “ esclusa con istruttoria definita negativamente e ricorso al tar pendente ”.
Una simile graduatoria – come da contraddittorio tra le parti – ha però semplice “carattere ricognitivo” e meramente confermativo dello stato procedimentale raggiunto. La società ricorrente, infatti, viene collocata in posizione utile ed è, altresì, specificato, con formula sintetica, ma eloquente, lo stato non definitivo di esclusa con ricorso pendente;trattasi insomma di un tipico atto ricognitivo, che, da un lato, riporta la società nella posizione utile in graduatoria, ma dall’altro lato indica la pendenza di una procedura di ricorso. Non possiede una siffatta delibera alcun carattere preclusivo o ulteriormente lesivo, rispetto agli atti lesivi già adottati, bensì “fotografa” sic et simpliciter la situazione in essere delle diverse imprese ivi annoverate. Talché l’accoglimento dell’impugnativa iniziale invalida ex se i successivi correlati atti adottati in parte qua d’interesse.
Di conseguenza, non andava impugnato un simile aggiornamento della graduatoria, peraltro ex se suscettibile di ulteriore aggiornamento, alla definizione, in via successiva, dei numerosi contenziosi pendenti, comunque ivi registrati e indicati affianco alla posizione di ciascuna società menzionata.
Pertanto, l’eccezione va respinta.
4.2.- In secundis , deve procedersi alla disamina del merito del ricorso.
Punto focale dell’impugnativa è l’applicazione del paragrafo n. 8.1, punto 7: “ Assenza di reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea (art. 80 del D. Lgs 50/2016) ” dell’avviso pubblico.
Va detto che la Regione, nella formulazione dell’avviso pubblico, per l’attribuzione dei finanziamenti pubblici comunitari all’agricoltura, non ha inteso formulare proprie ipotesi di esclusione, bensì ha fatto riferimento, con formula generica e sintetica, con richiamo per relationem , a quelle contenute nell’allora vigente codice dei contratti pubblici, che disciplinava essenzialmente l’affidamento degli appalti pubblici.
Segnatamente, l’avviso pubblico in discussione ha previsto, in generale, quanto segue: “