TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-06-16, n. 202200883
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Testo completo
Pubblicato il 16/06/2022
N. 00883/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00914/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 914 del 2021, proposto da
Crescere Cooperativa Sociale Onlus a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto D'Amico e M F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Puglia e Ministero dell'Istruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
per l'annullamento, previa misura cautelare,
-del decreto Direzione Generale prot.n. 16888, del 17.06.2021 e del successivo decreto di rettifica n.17157 del 21.06.2021 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio II, con cui le Scuole paritarie dell’infanzia Santa Laura in Lizzano e San Marco Evangelista in Torricella, gestite dalla Cooperativa Crescere, sono state escluse dalla ripartizione dei contributi alle scuole paritarie della Puglia e non si sono viste assegnare il saldo per l’anno scolastico 2020/2021;
-della nota n.0022659 del 28.07.2021 emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e notificata alla Cooperativa Crescere a mezzo p.e.c. in data 28.07.2021 con la quale l'Amministrazione rigettava l'istanza in autotutela presentata dalle Scuole dell'Infanzia paritarie Santa Laura e San Marco Evangelista;
-della nota prot. 5309 del 2 marzo 2021, emessa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con cui si invitavano le scuole paritarie ad aggiornare i dati sul portale SIDI entro e non oltre il 12 marzo 2021, atto mai notificato e/o pubblicato e conosciuto dalla Cooperativa Crescere, fino al ricevimento in data 28 luglio 2021 del diniego dell’istanza di autotutela;
-di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto dalla ricorrente se e in quanto lesivo degli interessi della stessa e del diritto della scuola Santa Laura e della scuola San Marco Evangelista, gestite dalla Cooperativa Crescere Onlus -ai sensi dell’art. 1, comma 636 legge 296 del 2006 e del Decreto Ministeriale n. 61 del 10 marzo 2021 emesso dal Ministero dell’Istruzione- all’assegnazione del saldo contributi statali per le scuole paritarie di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia e del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, la “Crescere Cooperativa Sociale Onlus a r.l.” impugnava l’esclusione delle Scuole dell'Infanzia paritarie Santa Laura e San Marco Evangelista (dalla cooperativa stessa gestite) dalla ripartizione dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2020/2021;più precisamente, dall’assegnazione del saldo del contributo stesso, per non aver provveduto –nel termine del 12 marzo 2021 individuato con nota dell’USR per la Puglia del 2 marzo precedente- ad inserire nell’Anagrafe nazionale degli studenti i dati relativi agli alunni frequentanti i due Istituti.
Si costituivano in giudizio l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e il Ministero dell'Istruzione a mezzo dell’Avvocatura erariale, con atto in data 1° aprile 2022, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza n.398/2021, questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare sul presupposto che un termine perentorio per l’aggiornamento degli elenchi fosse stato arbitrariamente introdotto dall’Ufficio scolastico regionale della Puglia sebbene non previsto nella normativa di rango superiore (art. 2, comma 4, D.M. n. 61 del 10 marzo 2021);normativa recante i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2020/2021 in attuazione dell’obbligo di predeterminazione dei criteri per l’erogazione –in generale- di sovvenzioni, contributi e altre provvidenze economiche, di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990. L’istanza cautelare veniva accolta anche tenuto conto che al suddetto obbligo parte ricorrente avesse adempiuto il 12 aprile 2021, soltanto un mese dopo la scadenza del termine in discussione.
All’udienza del 6 aprile 2022, la causa era trattenuta in decisione.
2.- Con il ricorso introduttivo parte ricorrente articola ben cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo, lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 636, della legge n. 296/2006 e 12 della legge n. 241/90, nella misura in cui l’art. 12 citato impone la predeterminazione dei criteri per l’erogazione delle provvidenze economiche e l’art. 1, pure citato, con particolare riguardo ai contributi alle scuole paritarie, rinvia per la predeterminazione dei criteri stessi ad apposito decreto annuale: nella specie il D.M. n. 61/2021 che –per quel che qui rileva- non contemplava alcun termine per l’aggiornamento degli elenchi qui in contestazione. Con il secondo motivo, poi, contesta il conseguente difetto di istruttoria e il mancato “soccorso” da parte dell’Amministrazione;con il terzo, il difetto di motivazione per aver appreso le ragioni della revoca del contributo in questione solo a seguito dell’invio dell’istanza di autotutela e conseguente risposta negativa in data 28 luglio 2021;con il quarto, la contraddittorietà tra due atti successivi, avendo l’Ufficio scolastico regionale con la prima nota del 2 marzo imposto il termine di decadenza del 12 marzo per l’aggiornamento degli elenchi e con la successiva nota del 6 aprile, invece, sollecitato l’aggiornamento stesso, creando nella ricorrente il legittimo affidamento che l’Amministrazione non volesse più avvalersi di quel termine;con il quinto motivo, infine, insiste sulla violazione del principio del legittimo affidamento ingenerato “ dal comportamento contraddittorio ed insensato dell’Amministrazione resistente ”.
Il gravame va accolto sulla scorta delle considerazioni già svolte in sede cautelare, le quali comportano l’accoglimento delle censure formulate sub 1, 2 e 5 del ricorso introduttivo;considerazioni che di seguito si riportano: “ Considerato che:
-la ragione dell’esclusione si fonda sul mancato inserimento, da parte della ricorrente, dei dati relativi agli alunni nella Anagrafe Nazionale degli Studenti, nel termine perentorio del 12 marzo 2021, individuato con nota dell’USR per la Puglia del 2 marzo 2021;
-il ricorso appare fondato con riferimento alla violazione dell’art. 12 della legge 241 del 1990, norma che impone alle amministrazioni la predeterminazione dei criteri per procedere alla erogazione di sovvenzioni, contributi e altre provvidenze economiche;
-la predeterminazione dei suddetti criteri è intervenuta, nella specie, con D.M. n. 61 del 10 marzo 2021, recante i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2020/2021;
-l’art. 2, comma 4 del decreto ministeriale sopra citato ha previsto l’inserimento dei dati relativi agli alunni delle scuole paritarie nella Anagrafe nazionale degli studenti quale requisito per accedere al contributo, senza fissare un termine perentorio per l’adempimento, sotto pena di esclusione dal contributo;
-la norma sopra citata recita: <<….I contributi sono erogati alle scuole paritarie che, in quanto componenti del sistema nazionale di istruzione, forniscono e aggiornano tutte le informazioni richieste dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. Le scuole paritarie sono tenute a inserire i dati degli alunni nella relativa Anagrafe nazionale degli studenti;i contributi di cui al presente decreto saranno corrisposti alle scuole paritarie che hanno inserito i dati nella “Rilevazione sulle scuole – Dato Generali”>>;
-la individuazione di un termine per il compimento del predetto adempimento, ad opera dell’USR della Puglia, appare pertanto illegittima nella parte in cui il presupposto per l’accesso al contributo è stato indebitamente integrato, ancor prima della emanazione del decreto del MIUR;
- l’esclusione delle due scuole paritarie dal saldo del contributo per l’anno scolastico 2020/2021 appare pertanto illegittima, anche tenuto conto dell’effettivo inserimento dei dati richiesti il 12 aprile 2021… ”.
In effetti, un termine perentorio per l’aggiornamento degli elenchi degli studenti non è contemplato neanche dall’art. 1, comma 636, della legge n. 296/2006 che reca la disciplina dei contributi alla scuole paritarie e che –si ribadisce- rinvia ad un Decreto ministeriale annuale per la predeterminazione dei criteri di assegnazione;né un termine per l’aggiornamento stesso è stato previsto dal D.M. n. 61/2021 che ha dettato i criteri per l’annualità che qui rileva. Tale termine è stato arbitrariamente introdotto dalla nota dell’Ufficio scolastico regionale del 2 marzo 2021, oggetto della presente impugnazione, peraltro sostanzialmente contraddetta dalla successiva del 6 aprile come evidenziato dalla cooperativa ricorrente nel motivo sub 3;fermo restando che l’odierna ricorrente ha comunque provveduto all’aggiornamento richiesto in data 12 aprile 2021.
3.-In conclusione, il ricorso va accolto alla luce di quanto precede e, per l’effetto, annullati gli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente. Considerata tuttavia la natura degli interessi in gioco, il Collegio ritiene di disporre la compensazione tra le parti delle spese di causa.