TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-01-25, n. 202301289

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-01-25, n. 202301289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301289
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2023

N. 01289/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01549/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1549 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
V A, rappresentato e difeso dall'avvocato J R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Premuda 3, come da procura in atti;

contro

Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

V P, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento denominato “risultati della seduta del 3 dicembre 2019”, relativo al reclutamento di 175 dirigenti di II fascia dell'Agenzia delle Entrate, con il quale è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 37,51, insufficiente per il collocamento nella graduatoria di merito dei vincitori, e di ogni altro atto connesso, tra cui il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di II fascia prot. n.146687/2010 del 29/10/10 emesso dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, la nota del 02/10/19, con la quale è stato comunicato il punteggio di 1,2/100 attribuito ai titoli del ricorrente, ed il decreto prot. n. 2270/2016 dell'08/01/16, con cui l'Agenzia ha nominato la commissione esaminatrice,

per la declaratoria del diritto del ricorrente di essere ammesso, tra i vincitori, nella graduatoria di merito, e per la condanna dell'Agenzia al risarcimento del danno per equivalente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da V A il 30/9/2021:

della graduatoria di merito adottata il 30/06/2021 e del provvedimento di rettifica del 22/07/2021 relativamente al concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di II fascia dell' Agenzia delle Entrate facendo seguito alla precedente impugnativa incardinata.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 31 gennaio 2020 e depositato il 19 febbraio successivo, il dott. A V ha impugnato il provvedimento denominato “risultati della seduta del 3 dicembre 2019”, relativo al reclutamento di 175 dirigenti di II fascia dell’ Agenzia delle Entrate con il quale è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 37,51, insufficiente per il collocamento nella graduatoria di merito dei vincitori, nonchè il bando del detto concorso pubblico Prot.n.146687/2010 del 29 ottobre 2010 del Direttore dell’ agenzia delle Entrate.

2. – Il ricorrente premette di potere vantare un significativo curriculum i studi e professionale, e deduce i seguenti motivi.

1) Violazione degli artt. 1, 3 e 21 septies e octies della Legge n.241/1990 – Violazione e falsa applicazione della lex specialis di cui al bando di concorso n.146687/2010 del 29 ottobre 2010 per il reclutamento di 175 dirigenti di II fascia dell’Agenzia delle Entrate – Violazione dell’art. 4 del D.P.R. n.272 del 24 settembre 2004- Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione – Difetto di istruttoria- Carenza dei presupposti in fatto e in diritto – Manifesta erroneità- irragionevolezza- Invalidità – Violazione del giusto procedimento – Travisamento -Illogicità- Arbitrarietà – Genericità – Sviamento- Disparità di trattamento- Ingiustizia manifesta – Violazione dei principi di par condicio concorrenziale- violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

In primo luogo sarebbe viziata la composizione della Commissione esaminatrice, in quanto il D.P.R. 24 settembre 2004, n.272, richiamato dall’art. 6 del bando di concorso prevede espressamente che: “il Presidente della commissione è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di università` pubbliche o privati designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore” e che “i componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università` pubbliche o private, nonché` tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso”.

Tuttavia, sia il presidente della Commissione esaminatrice sia il vice presidente (entrambi ex magistrati) nonché uno dei componenti (dott. Oreste Saccone) risulterebbero essere in quiescenza, e non in servizio.

Inoltre, sulla valutazione dei titoli, il ricorrente afferma: “Si premette che allo stato attuale il ricorrente non conosce i criteri di massima adottati dalla Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli dei candidati (vedasi art. 7, comma 1 del bando di concorso), né tali criteri sono stati portati a conoscenza del ricorrente nella comunicazione in data 2 ottobre 2019 nella quale la Commissione esaminatrice ha attribuito per la valutazione complessiva dei titoli il punteggio di 1,2”.

Dopodiché, assume l’illegittimità dei criteri posti dall’art. 7 del bando e l’insufficienza del punteggio attribuitogli per numerose voci di valutazione (prima categoria relativa ai titoli accademici;
seconda categoria dei titoli di servizio;
terza categoria, incarichi formalmente conferiti da amministrazioni pubbliche;
quarta categoria relativa a pubblicazioni scientifiche e/o accademiche attinenti alla materia tributaria e all’ attività istituzionale dell’ Agenzia;
quinta categoria relativa alla partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all’ attività istituzionale dell’Agenzia;
giudizio globale sul profilo culturale e professionale).

Con un terzo profilo di doglianza, poi, il dott. V critica l’operato della Commissione, che, a seguito della prova orale, gli ha attribuito 37,1 punti su 70 disponibili, malgrado le domande dovessero vertere su argomenti ben conosciuti dal candidato perché oggetto della sua attività professionale;
al riguardo il ricorrente assume che la prova possa essere stata condizionata dal fatto che, all’inizio di essa, la Commissione gli aveva chiesto se egli avesse svolto incarichi di direzione di uffici, ricevendo risposta negativa.

2) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e 41 della Carta di Nizza e dei criteri di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento, vizio che sarebbe stato determinato dai comportamenti dell’Amministrazione su descritti, e che sarebbe suscettibili di viziare l’intera procedura concorsuale.

3. – Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 settembre 2020 e depositato il successivo giorno 30, il ricorrente ha poi impugnato la graduatoria adottata con provvedimento n. 0173327 del 30 giugno 2021 e il successivo provvedimento di rettifica in data 22 luglio 2021, n. 198385, nella parte in cui non contengono il nominativo del ricorrente, proponendo, nella sostanza, le medesime censure svolte nel ricorso principale.

4. – Inoltre, il ricorrente ha formulato domanda risarcitoria dei danni asseritamente patiti a causa dei provvedimenti impugnati.

5. – Con ordinanza presidenziale n. 2608 del 2020 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, incombente tempestivamente assolto.

6. – Con ordinanza n. 4104\2020 è stata respinta l’istanza cautelare.

7. – L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo, con memoria, l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse e la sua infondatezza.

8. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 24 gennaio 2023.

9. – Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti non possono trovare accoglimento.

10 – Come già rilevato dalla Sezione in sede cautelare, infatti, non possono trovare accoglimento le censure legate alla composizione della Commissione, in quanto la possibilità di nominare, quale componente di commissione, personale anche in quiescenza “da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando” è prevista dall’art. 12 comma 6 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia emanato in attuazione dell’art. 71 comma 3 d. lgs. n. 300/99.

Come noto, e più volte affermato da questo TAR (per tutte, sezione III, n. 9629/2017), avendo l’art. 71, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999 rimesso alla potestà regolamentare dell’Agenzia la definizione delle norme per l’assunzione del personale, si deve ritenere che, in applicazione del principio di specialità e di successione cronologica delle norme, il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia prevalga sulle diverse previsioni fissate dal d.P.R. n. 487/1994.

In tal senso depone anche il parere del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4912/2013 del 19 dicembre 2013 (reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), ove è stato precisato che “Questo Consiglio ha già avuto modo di chiarire (sez. V, 11 maggio 2009, n. 2879) che il regolamento di cui al suddetto D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, deve ritenersi suscettibile di applicazione con riferimento ai soli concorsi dell’amministrazione ministeriale statale, onde le disposizioni in esso contenute non acquisterebbero efficacia cogente ed inderogabile in tutte quelle situazioni nelle quali la normativa primaria garantisce all’ente che bandisce il concorso piena autonomia organizzativa, assoggettandolo ad una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista per le amministrazioni dello Stato. Ora, gli artt. da 56 a 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 prevedono per l’agenzia fiscale un regime che si specifica per quanto attiene al reclutamento, in un’ampia potestà regolamentare prevista dall’art.71, comma terzo. A sua volta, il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate demanda ai singoli bandi di concorso la fissazione delle regole relative alle procedure di selezione”.

Invece, l’esperto in public management, nominato ai sensi dell’art. 6 comma 1 del bando, si limita ad integrare ab externo la commissione (così anche TAR Lazio ord. n. 4468/19), ma non ne individua uno dei componenti;
anche tale disciplina speciale prevale, come tale, su quella generale di cui al DPR n. 487\1994.

Peraltro, l’avere l’esperto in questione fornito alla Commissione le linee guida da applicare nella valutazione relativa alla sua materia (allegato n. 6 della produzione dell’Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2022), svuota ulteriormente di contenuto la necessità di eventuale fisica partecipazione di tale soggetto ai lavori della Commissione medesima.

11. - Inoltre, le contestazioni inerenti lo svolgimento della prova orale non sono tali da determinare l’annullamento della prova stessa sia per la non univoca significatività probatoria delle circostanze dedotte (in quanto l’avere rilevato la mancata attribuzione di incarichi di direzione al ricorrente non comporta, di per sé stesso, pregiudizio da parte della Commissione verso il candidato;
al quale, peraltro, non è così precluso di potere comunque fare leva, nel corso della prova, sulla sua preparazione e sui titoli vantati);
sia per la latitudine del potere valutativo della commissione.

Peraltro, l’esposizione del proprio percorso professionale da parte del candidato era espressamente prevista dalla lex spcialis della procedura, laddove essa prevedeva, a proposito della prova orale che “La prima fase consiste nell’esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale ed è volta ad accertare, in particolare, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali”.

Tanto detto, circa le doglianze strettamente legate alla valutazione della prova orale, il Collegio osserva che, in via generale, la determinazione delle domande da rivolgere ai candidati costituisce espressione di un potere tecnico - discrezionale assai ampio, sindacabile in sede giurisdizionale solo ove esse non risultino effettivamente pertinenti al settore oggetto del concorso;
qualora il bando di un concorso preveda che la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate dal bando stesso, non è necessario che la prova riguardi in modo specifico tutte le materie;
sui giudizi della Commissione esaminatrice, il sindacato di legittimità è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabile ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti (T.A.R. , Trento , sez. I , 09/12/2016 , n. 415).

Ne segue la inammissibilità delle relative censure, atteso che alcuna delle domande rivolte al concorrente e oggetto delle censure spiegate risulta esulare dalle materie d’esame, che, come da art. 8 del bando, erano: a) diritto tributario;
b) scienza delle finanze;
c) diritto amministrativo;
d) organizzazione, gestione del personale e diritto del lavoro;
e) amministrazione delle risorse materiali;
f) pianificazione e controllo di gestione;
g) ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle Entrate.

11. – In conseguenza del mancato accoglimento dei motivi relativi alla composizione della Commissione (volte alla caducazione dell’intera procedura concorsuale) e di quelli inerenti la prova orale (la cui valenza è parimenti dirimente per la posizione del singolo candidato, nel senso che il mancato superamento della prova impedisce l’ulteriore corso della procedura), viene meno l’interesse processuale del ricorrente all’esame dei motivi relativi alla valutazione dei titoli, che si poneva a monte delle prove.

12. – In conseguenza della riscontrata mancanza di elementi di illegittimità a carico dei provvedimenti gravati va altresì respinta la domanda di risarcimento dei danni, che risulta carente di uno dei fondamenti presupposti della responsabilità aquiliana, costituito dall’antigiuridicità del danno;
dovendo quest’ultimo derivare da un atto o fatto commesso contra jus e non jure datum .

13. - In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.

La peculiarità delle questioni trattate induce alla compensazione della spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi