TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-01-04, n. 202100003
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Pubblicato il 04/01/2021
N. 00003/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento nr. prot -OMISSIS-dal Questore della Provincia di Ancona, con cui si revocava il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per motivi di famiglia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Ancona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del DL n. 137 del 2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il dott. G R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, cittadina -OMISSIS-, era titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per motivi di famiglia.
In data -OMISSIS-la stessa presentava relativa richiesta di aggiornamento usando l’apposito kit postale. La competente Questura di Ancona, in persona del Questore, conseguentemente a tale richiesta emetteva decreto di revoca del suddetto titolo di soggiorno in quanto “ricordato che il venire meno del diritto al mantenimento del titolo è in questo caso legato alla circostanza che le gravi ragioni dell’assenza (-OMISSIS-) imputate alle questioni di carattere sanitario menzionate nella dichiarazione autografa, non sono state comprovate”.
Tale provvedimento di revoca veniva redatto in data -OMISSIS-.
La ricorrente impugna il provvedimento deducendo la violazione del d.lgs. n. 286 del 1998 in riferimento alla mancanza dei “gravi motivi”, difetto di istruttoria ed eccesso di potere. In particolare deduce che le viene contestata la circostanza per cui la stessa sarebbe stata assente dal territorio nazionale per un rilevante lasso di tempo (-OMISSIS-) senza una valida giustificazione, e conseguentemente ella non avrebbe titolo per conservare il permesso per lungo periodo UE. La ricorrente inoltre evidenzia, come altresì rilevato nel provvedimento impugnato, di aver prodotto certificazione autografa laddove esprimeva che le ragioni di tale assenza dal territorio nazionale erano collegate a “questioni di carattere sanitario”. Si sarebbe quindi dimostrata, anche con la documentazione allegata al ricorso, la circostanza per cui la ricorrente si sarebbe recata nel suo paese di origine per gravi questioni di carattere sanitario. Inoltre, si deduce il difetto di motivazione in relazione al “complesso di situazioni e comportamenti” valutati dall’Amministrazione procedente al fine di emettere una valutazione negativa sulla richiesta.
Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al gravame.
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso deve essere accolto, nei limiti che seguono, come già ritenuto da questo Tribunale in casi simili (si veda Tar Marche 22 agosto 2016 n. 493).