TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-12-06, n. 202203176
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Pubblicato il 06/12/2022
N. 03176/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00385/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2022, proposto da
Isab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F M, F S, E R e L B O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melilli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Virzi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia S.C.P.A., non costituito in giudizio;
nei confronti
Igm Rifiuti Industriali S.r.l., non costituito in giudizio;
S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia S.C.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Melilli n. 20 del 29/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe al fine della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021”, ivi espressamente inclusi tutti i suoi allegati – in particolare: (i) Allegato “A”, costituito dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e dai relativi atti di validazione di cui al successivo punto 3);(ii) l'Allegato “A1”, costituito dal “riepilogo importi utenze e tariffe base generate per l'anno 2021” con anche la relativa ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile;(iii) Allegato “A2”, costituito dalle tariffe utenze domestiche;(iv) Allegato “A3”, costituito dalle tariffe utenze non domestiche – pubblicata sull'albo pretorio comunale dal 07/07/2021 al 22/07/2021 incluso e sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze a fare data dal 07/10/2021;
2) della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Melilli n. 18 del 29/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, ivi incluso l'allegato “Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, pubblicata sull'albo pretorio comunale dal 07/07/2021 al 22/07/2021 incluso e sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze a fare data dal 07/10/2021;
nonché, ove occorre possa
3) della Determinazione del Presidente della S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia n. 02 del 23/06/2021 avente ad oggetto “Comune di Melilli – Validazione Piano Economico Finanziario anno 2021 per la determinazione della TARI ai sensi della Delibera ARERA n. 443/2019”, inclusiva di (i) Allegato “A”, costituito dal Piano Economico e Finanziario, (ii) Allegato “B”, costituito dalla Relazione di accompagnamento redatta dal responsabile del procedimento, (iii) Allegato “C” costituito dalla validazione parere del responsabile del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melilli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il 18/11/2021 la ISAB s.p.a., industria attiva con tre distinti impianti presso il polo petrolchimico di Melilli (SR), proponeva ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per la impugnazione dei provvedimenti indicati in epigrafe. A seguito di atto di opposizione dell’intimato Comune di Melilli notificato a ISAB s.p.a il 14/01/2022, quest’ultima si costituiva in giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e dell’art. 48 del D.Lgs. n. 104/2010 con atto depositato presso la segreteria di questo TAR il 12/03/2022.
Si costituiva in giudizio il Comune di Melilli, eccependo innanzitutto la inammissibilità del proposto gravame per carenza d’interesse, in quanto in data 17.12.2021 il Comune di Melilli, Ufficio tributi, avrebbe notificato a mezzo p.e.c. l’avviso di liquidazione della TARI del 2021 n. 3023 del 13.12.2021, non tempestivamente impugnato da ISAB s.p.a. dinnanzi al Giudice Tributario – con la (ritenuta) conseguenza che “ la ricorrente non aveva più interesse alla proposizione del gravame, non potendo ottenere alcun vantaggio dall’eventuale accoglimento del ricorso ”.
In data 5 ottobre 2022 si svolgeva la (prima) udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe. Tuttavia, ancor prima che iniziasse la discussione orale della causa, il difensore del Comune intimato revocava in dubbio il sussistere della giurisdizione in capo al giudice adito. Di conseguenza il Collegio, per garantire la effettività del contraddittorio processuale, con ordinanza n. 2635/2022 posponeva la data della già fissata udienza pubblica, assegnando altresì un termine alle parti per il deposito di memorie riguardanti esclusivamente la questione relativa alla giurisdizione del giudice adito.
Entrambe le parti si avvalevano del suddetto termine per il deposito di memorie.
In dara 23 novembre 2022 si svolgeva la (seconda) udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che stavolta veniva trattenuto in decisione.
Preliminarmente va rilevato che su fattispecie sovrapponibili a quella in esame si è già pronunciato questo TAR con sentenze confermate in appello (sentenza TAR Sicilia, sede di Catania, n. 2151, 2379, 2663 del 2021;CGA n. 382 e n. 832 del 2022).
Ritiene, il collegio, per quanto attiene alla eccepita carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, che il ricorso è stato proposto innanzitutto per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale in epigrafe e che, in relazione a tale azione di annullamento, sussiste la giurisdizione del giudice adito.
Valga, peraltro, quanto segue.
Secondo il Comune intimato “” il gravame formulato dalla ricorrente, in concreto, chiede a questo T.A.R. di accertare non l’illegittimità di una tariffa ed il conseguente annullamento di un “atto regolamentare” (sindacare l’esercizio del potere da parte della P.A.), da poter poi spendere ipoteticamente davanti al Giudice tributario (“petitum mediato”), bensì, nella sostanza, sta stimolando questo Collegio ad accertare e dichiarare che l’attività industriale “petrolchimica” con decorrenza il 1° gennaio 2021 non è (più) soggetta a tassazione (TARI), con evidente accertamento che prescinde dall’illegittimità del regolamento impugnato ma che si estende fino all’interpretazione della norma primaria che disciplina la tassazione (TARI), che è riconducibile ad una posizione giuridica di “diritto soggettivo” dell’ente impositore (e non di interesse legittimo) e rientra nella giurisdizione del G.T.”.
Ma la società ricorrente, invero, non ha mai chiesto al giudice adito di “accertare e dichiarare che l’attività industriale “petrolchimica” con decorrenza il 1° gennaio 2021 non è (più) soggetta a tassazione (TARI)”, bensì di vagliare la ragionevolezza di regole che il Comune di Melilli si è dato nell’esercizio di una potestà pubblicistica per individuare come debbano “concorrere alle spese pubbliche” a carico del predetto ente locale ex art. 53 Cost. tutti i soggetti che svolgano delle attività economiche e/o posseggano dei beni indici di capacità contributiva localizzate/i all’interno del suo territorio. Non è poi dato comprendere come, a fronte della puntuale indicazione quali oggetto di impugnazione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Melilli n. 20 del 29/06/2021 [avente ad oggetto “Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe ai fine della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021] e n. 18 del 29/06/2021 [avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)], si possa affermare che la proposta impugnazione “prescind(a) dall’illegittimità del regolamento impugnato ma che si estende fino all’interpretazione della norma primaria”.
Ritiene, inoltre, il Collegio, per quanto attiene all’interesse all’impugnazione di tale deliberazione che, anche ove se la parte avesse inteso chiedere l’accertamento della non debenza della TARI, questione che esulerebbe da questa giurisdizione rientrando nella giurisdizione tributaria, l’interesse all’azione di annullamento avverso la deliberazione consiliare impugnata sussisterebbe comunque, in quanto, come condivisibilmente affermato da questa sezione, nella sentenza n. 2379 del 2021, su una controversia connessa oggettivamente e soggettivamente alla presente e relativa al tributo