TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-02-03, n. 202100721
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Pubblicato il 03/02/2021
N. 00721/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04318/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4318 del 2020, proposto da
G R, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, Presidente Pt Regione Campania, Prefetto della Provincia di Napoli non costituiti in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ufficio Centrale Regionale Presso Corte D'Appello Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
C M, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini, Biagio Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale nella Regione Campania del 13.10.2020, nella parte in cui non ha proclamato eletto il ricorrente alla carica di Consigliere Regionale della Campania
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C M, dell’ U.T.G. - Prefettura di Napoli e dell’Ufficio Centrale Regionale Presso Corte D'Appello Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2021celebrata con modalità da remoto la dott.ssa Antonella Lariccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 116.11.2020 il ricorrente invoca l’annullamento del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale nella Regione Campania del 13.10.2020, della proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Campania, inserita all’interno del richiamato verbale dell’Ufficio Centrale Regionale, di tutti gli allegati al verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale nella Regione Campania del 13.10.2020, dei verbali delle operazioni degli Uffici Centrali Circoscrizionali, in uno a tutti i relativi allegati, nella parte in cui non ha proclamato eletto il ricorrente alla carica di Consigliere Regionale della Campania;invoca altresì l’annullamento del decreto del Presidente Giunta Regione Campania – DPGR – n. 98 del 20.7.2020 e dell’allegato A) al DPGR – n. 98/2020, e chiede l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato eletto alla carica di consigliere regionale della Regione Campania con conseguente correzione del verbale di proclamazione degli eletti e sua inclusione nell’elenco dei proclamati eletti alla carica di Consigliere Regionale della Campania;in via subordinata, invoca l’integrale annullamento del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale nella Regione Campania del 13.10.2020, in uno ai suoi allegati, nonché del verbale di proclamazione degli eletti.
Il ricorrente espone di avere partecipato, quale candidato nella circoscrizione di Avellino della lista denominata << Fare Democratico – Popolari >>, alle consultazioni popolari per la elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale nella Campania, svoltesi in data 20 e 21 settembre 2020, raccogliendo un numero di voti e di preferenze tali da consentirgli l’elezione a Consigliere Regionale;senonchè l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli ha attribuito il seggio e proclamato eletto il candidato con la percentuale immediatamente inferiore a quella attribuita al ricorrente, odierno controinteressato, sulla base della motivazione che << alla circoscrizione Avellino non risultano da assegnare ulteriori seggi passa a considerare la cifra elettorale residuale successiva >>.
Si è costituito in giudizio l’U.T.G. - Prefettura di Napoli e l’Ufficio Centrale Regionale Presso Corte D'Appello Napoli ed il controinteressato M C eccependo l’improcedibilità e comunque l’infondatezza nel merito dello spiegato ricorso e, all’udienza pubblica del 02.02.2021 celebrata con modalità da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Va premesso che il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con DPGRC n. 98 del 20.7.2020, ha indetto le Elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Regionale della Campania e contestualmente ha ripartito i 50 seggi di Consigliere Regionale nelle 5 circoscrizioni provinciali, sulla base di criteri automatici corrispondenti alla popolazione, attribuendo alla Circoscrizione di Napoli 27 seggi, alla Circoscrizione di Salerno 9 seggi, alla Circoscrizione di Caserta 8 seggi, alla Circoscrizione di Avellino 4 seggi ed alla Circoscrizione di Benevento 2 seggi.
A seguito delle consultazioni elettorali svoltesi in data 20 e 21 settembre 2020 l'Ufficio Elettorale Centrale ha seguito la procedura di cui all'art. 7 commi VI e seguenti della legge regionale della Campania n. 4/2009 e cioè ha, anzitutto, verificato, per ogni circoscrizione, la possibilità di un'assegnazione diretta dei seggi disponibili (art. 7 comma 6 lett. a) secondo il criterio cd. dei quozienti pieni, ed ha poi calcolato il numero di seggi residui e le cifre elettorali residuali percentuali di ciascuna lista provinciale (art. 7 comma 6 lett. b);ha, quindi, disposto in un'unica graduatoria regionale le cifre elettorali residuali percentuali, ripartendo tra le liste provinciali i seggi residui in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali ed entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione fino a raggiungere il numero di seggi spettanti;in particolare, la “ Graduatoria Unica Regionale Decrescente ” così redatta, ha indicato al numero d’ordine 26 la lista << Fare Democratico - Popolari> >nella quale il ricorrente ha partecipato, quale candidato nella circoscrizione di Avellino, alla suddetta competizione elettorale, e ha riconosciuto per tale lista la più alta percentuale del 6,0497%, conseguita proprio dal ricorrente.
Il ricorrente dunque non contesta i calcoli e le modalità in base alle quali l’Ufficio Elettorale Centrale ha redatto la cosiddetta “Graduatoria Unica Regionale Decrescente”, preordinata ad assegnare i <<seggi residui>>alle liste che ne hanno diritto, ma lamenta che - dovendo essere attribuito alla lista <<Fare Democratico – Popolari>>n. 1 seggio residuo -, tale seggio sia stato attribuito al candidato in possesso della cifra residuale e percentuale di 5,4532%, numero d’ordine 29, invece che al ricorrente risultato in possesso della cifra residuale e percentuale più alta, pari a 6,0497%, e ciò in base al rilievo che alla circoscrizione Avellino risultano già attribuiti i seggi individuati dalla suindicata DPGRC n. 98 del 20.7.2020.
Orbene le doglianze espresse sono infondate, dovendosi ritenere preclusa all’Ufficio Elettorale Centrale la possibilità di attribuire ulteriori seggi in favore delle Liste della medesima Provincia (Circoscrizione), una volta esaurito il numero dei Seggi assegnati alla singola Circoscrizione, dovendosi invece procedere allo scorrimento della graduatoria unica regionale in favore delle altre Liste Provinciali.
Ed invero, come già osservato in precedenza dalla giurisprudenza di questa Sezione, con motivazioni dalle quali il Collegio non ritiene di discostarsi, “ è dunque il legislatore regionale che ha espressamente previsto che l’attribuzione dei seggi residui dovesse avvenire, lo si ribadisce, “entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione”, quindi nel rispetto di quanto previsto nella tabella allegata al decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania” (cfr TAR Campania Napoli, Sez II, 02.11.2010 n. 22110), ovvero la DPGRC n. 98 del 20.7.2020, che assegna, in base alla popolazione, 4 seggi alla circoscrizione di Avellino.
La medesima giurisprudenza ha sottolineato che “ Anche il Giudice delle leggi (ordinanza n. 318/2006) ha avuto modo di osservare - in fattispecie relativa alla ripartizione dei seggi residui su base regionale, ed entro il limite dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione - come deve escludersi, in ragione della non comparabilità dei quozienti ottenuti in diversi collegi, la violazione del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 51, comma primo, Cost., per l'accesso alle cariche elettive. Ha affermato la Consulta che " ben possono essere contemperate le fondamentali esigenze di rispettare il valore proporzionale e di salvaguardare la rappresentanza territoriale, in quanto l'elemento da cui va iniziato nell'assegnazione dei seggi è costituito dal miglior quoziente, in relazione, ovviamente, ad un duplice riferimento: un collegio ed una lista;sicché se vi è disponibilità di seggi nel collegio relativo a tale miglior quoziente, il seggio non potrà non essere assegnato alla lista che vanta tale quoziente, e si procederà, poi, all'assegnazione dei seggi alle liste cui sono attribuiti quozienti immediatamente seguenti, via via decrescenti".
Le esigenze individuate dalla Consulta sono quindi soddisfatte dalla vigente Legge regionale n. 4/2009, in primo luogo perché il quoziente ottenuto da una lista in un collegio è comparabile con quelli ottenuti dalle altre liste nel medesimo collegio, e non anche con quelli ottenuti dalla medesima lista in altri collegi, ed in secondo luogo perché, ove non vi sia capienza di seggi in un collegio, in quanto attribuiti a liste con quozienti più elevati, il candidato della lista pretermessa verrebbe pur sempre escluso, anche se il quoziente da lui ottenuto fosse maggiore di quello del candidato della medesima lista che, tuttavia, concorra in un collegio nel quale vi sia capienza di seggi.
Conclusivamente, l'esigenza di "salvaguardare la rappresentanza territoriale" nell'attribuzione dei seggi residui rende inevitabile la possibilità che tale attribuzione avvenga a vantaggio di un candidato che abbia conseguito un quoziente minore di altro candidato della medesima lista concorrente in altro collegio. In sintonia con il Giudice delle leggi deve affermarsi che "…la soluzione prescelta dal legislatore regionale con la norma impugnata non può, conseguentemente, ritenersi irragionevole, così come deve escludersi - in ragione di quanto si è detto circa la non comparabilità dei quozienti ottenuti in diversi collegi - che, essa violi il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 51, comma primo, Cost. per l'accesso alle cariche elettive "(cfr TAR Campania Napoli, Sez II, 05/07/2016, n.3341).
Poiché il numero di seggi assegnati a ciascuna circoscrizione integra un vincolo inderogabile nel sistema di riparto seggi, devono ritenersi infondate le doglianze espresse dal ricorrente tanto nel primo quanto nel secondo motivo di ricorso;a tale ultimo riguardo, va solamente puntualizzato che neppure può sostenersi che alla Circoscrizione di Avellino andassero attribuiti 5 seggi e non 4 in virtù del disposto dell’art. 7 comma 3 lett. e) della L.R.C. 4/2009, che espressamente prevede che “ divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità ”;tale prescrizione, invero riguarda i criteri di calcolo da utilizzare per la individuazione del quoziente elettorale circoscrizionale, calcoli sulla cui correttezza il ricorrente non ha mosso contestazioni.
Infine, secondo il Collegio risulta altresì infondato il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente si duole che il Presidente della Giunta Regionale della Campania abbia adottato il decreto del Presidente Giunta Regione Campania – DPGR – n. 98 del 20.7.2020, nonostante l’art. 2, comma 3 L. 17.2.1968 n. 108, preveda che << la determinazione dei seggi del consiglio regionale e l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi ..>>e che la L 5.6.2003 n. 131 demandi al Prefetto preposto all’ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione – quale rappresentante dello Stato-, << la determinazione dei seggi consiliari e l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni …. >>.
Al riguardo il Tribunale si limita ad evidenziare che la L.R.C. 4/2009, legge successiva ad entrambe le norme richiamate da ricorrente, ha approvato la legge elettorale che ha disciplinato il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, in conformità a quanto previsto dall’art. 122 Cost e che, per quanto di interesse, ha previsto la competenza funzionale del Presidente (della Giunta) in carica alla indizione delle elezioni con adozione di tutti gli atti necessari (art. 1 comma 1), e l’applicazione della L. 108/68, solo in via residuale e per quanto non previsto dalla Legge Regionale stessa (art. 1 comma 2).
Tanto premesso, va osservato che se effettivamente la legge 131/2003, attribuiva al Prefetto del capoluogo di Regione il compito di procedere “ … all'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonchè l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti … ”, è pur vero che tale potestà risulta attribuito fino “ alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta nelle leggi e statuti regionali” e, pertanto, deve ritenersi venuta meno con l’entrata in vigore della citata L.R.C. 4/2009 che ha per l’appunto attribuito al Presidente in carica la competenza di indire - con decreto – le elezioni, nonché, logicamente, di adottare, a tal fine, tutti gli atti preparatori e necessari, ivi compresi quelli relativi alla determinazione dei seggi consiliari ed alla assegnazione di essi alle singole Circoscrizioni.
Conclusivamente, il ricorso è infondato e va respinto mentre sussistono i presupposti di legge, in considerazione della novità assoluta di alcune questioni, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite