TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2019-05-10, n. 201900436
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Testo completo
Pubblicato il 10/05/2019
N. 00436/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2019, proposto da
Immobiliare S S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa in giudizio, dagli Avv.ti P G ed E A, presso gli stessi elettivamente domiciliata in Genova, Via Roma, 4/3;
contro
Comune di Loano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. C A M, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, via Palestro 2/3;
per l’annullamento, previa sospensione,
della nota del Comune di Loano, prot. n. 43.022 del 7 febbraio 2019, con la quale il Dirigente del Settore Edilizia Privata ha inibito l’attuazione della S.C.I.A. sostitutiva di permesso di costruire presentata, ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 380 del 2001, in data 5 dicembre 2018, per l’attuazione del P.P. della zona CC1 del P.R.G. di Loano e di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato,
nonché, ai sensi degli artt. 7 e 133 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.,
per l’accertamento del perfezionamento della S.C.I.A. presentata dalla società ricorrente in data 5 dicembre 2018 e per il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell’atto inibitorio impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Loano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 il dott. P N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 5 dicembre 2018, la società Immobiliare S srl (d’ora in poi S) presentava una Scia sostitutiva di permesso di costruire, al fine di attuare un piano particolareggiato inerente la zona CC1 del P.r.g. di Loano.
S aveva già presentato Scia sostitutiva del permesso di costruire in data 27.12.2010 nella quale aveva prospettato la realizzazione di 62 unità immobiliari e aveva ottenuto il rilascio della necessaria autorizzazione paesistica n. 6 del 2011, ex art. 146, d.lgs. n. 42 del 2006 ss.mm.ii., da parte del Comune di Loano.
In data 6.2.2019 veniva recapitata al Comune di Loano comunicazione recante il nome delle imprese esecutrici, del direttore lavori, dell’inizio dei lavori e ulteriore documentazione.
Il 7.2.2019 il Comune, con nota prot. n. 43.022, inibiva l’intervento oggetto di Scia contestando la contrarietà del progetto rispetto al Piano particolareggiato.
In particolare, l’Ente rilevava che dalla documentazione progettuale allegata alla Scia alternativa al Pdc n. 126/18 risultava prevista la realizzazione di n. 50 alloggi, mentre la tav. n. 3.2.1b del citato Piano particolareggiato della zona CC1 prevedeva la realizzazione di n. 46 alloggi.
Avverso il predetto provvedimento S depositava, in data 18.4.2019, ricorso chiedendo l’annullamento dello stesso e l’accertamento dell’intervenuto perfezionamento della Scia citata, oltre alla condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell’atto inibitorio impugnato.
A fondamento del ricorso S deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1. violazione dell’art. 2, d.p.r.. 6 giugno 2000, n. 380; violazione dell’art. 19, l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; violazione degli artt. 3 e 21 nonies , l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; violazione degli artt. 7 e 8, l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..; carenza di potere; eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti: secondo parte ricorrente, il provvedimento inibitorio sarebbe illegittimo in quanto adottato oltre il termine previsto dall’art. 19, l. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., e carente dei presupposti procedimentali e degli elementi motivazionali idonei a fondare una revoca o un annullamento d’ufficio in autotutela (ovvero, comunicazione di avvio del procedimento, esistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, idoneo a giustificare l’iniziativa, comparazione degli interessi pubblici con quello di parte ricorrente);
2. violazione dell’art. 23, d.p.r. 6 giugno 2000, n. 380; violazione del Piano Particolareggiato della zona CC1 del P.R.G. di Loano; eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti; eccesso di potere per immotivata contraddittorietà con precedenti atti e condotte della stessa Amministrazione: secondo parte ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto a fronte della tavola di Piano n. 3.2.1b, l’art. 10 delle norme di attuazione del piano particolareggiato consentirebbe di modificare in aumento il