TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2009-08-06, n. 200907921
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 07921/2009 REG.SEN.
N. 06176/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6176 del 2008, proposto da:
Prince N H, rappresentato e difeso dall'avv. F S, con domicilio eletto presso F S in Roma, via Otranto, 12;
contro
Questura di Roma;Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
RIGETTO DELLA RICHIESTA DI PERMESSO SOGGIORNO FINO ALLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI ASILO POLITICO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2009 il dott. L T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Si impugna il provvedimento con il quale la Questura di Roma ha respinto la richiesta di parte ricorrente di vedersi rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo in attesa che l’amministrazione fosse disposta ricevere la sua domanda di asilo politico.
La questione presentava alcune particolarità poiché l’amministrazione, in presenza di un numero ingente di domande di asilo, circa 5.000, aveva scaglionato di alcuni mesi ed addirittura di anni, la possibilità per i richiedenti di presentare la stessa domanda, presentazione dalla quale deriva per legge la possibilità per gli stessi di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo ed altri benefici.
In sede cautelare il tribunale ha accolto la domanda imponendo all’amministrazione l’immediato riavvio del procedimento, affinché fosse data ai ricorrenti la possibilità di presentare la domanda di asilo ed all’amministrazione di svolgere una verifica sull’identità dei richiedenti, quasi tutti muniti di passaporto e provenienti dal Bangladesh, anche a fini di ordine pubblico.
Nella specie, l’avvocato di parte ricorrente ha successivamente chiesto, con atto depositato il 31 marzo 2003 che fosse dichiarata la cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, senza peraltro dichiarare o provare le ragioni di tale affermazione .
Alla pubblica udienza la stessa ha affermato che l’amministrazione avrebbe avviato il procedimento ed ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, anche ai fini della liquidazione delle spese relative al gratuito patrocinio prestato.
Il collegio prende quindi atto di tale attestazione resa a verbale e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate anche ai fini della liquidazione delle spese per il gratuito patrocinio.