TAR Trieste, sez. I, sentenza 2009-12-17, n. 200900827
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N. 00827/2009 REG.SEN.
N. 00309/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 309 del 2009, proposto da:
Comunella Jus - Vicina Srenja di Opicina, rappresentata e difesa dagli avv. M B, G G, Antonia D'Amico, con domicilio eletto presso M B Avv. in Trieste, via Milano 17;
contro
Comune di Trieste, rappresentato e difeso dagli avv. O D, M S G, domiciliata per legge in Trieste, via Genova 2;
nei confronti di
Vodafone Omnitel N.V.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera del Consiglio Com.le di Trieste dd. 25.9.2008 n. 81..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2009 il dott. V F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso n. 309/09 la Comunella Jus - Vicina Srenja di Opicina – Opcine, denominata "La Comune di Optschina" - "Comune di Opicina"- "La Comune di Opchina" - "Catastalgemeinde Opcina Unter der Verwaltung der Stadtgemeinde Triest" - Ortschaft Opcina des Territorium Triest" - "La Comune di Opicina", ha chiesto l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Trieste del 25 settembre 2008, n. 81 - Area Servizi di Direzione Generale Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare - Espropri -prot. 31/125-01 3/5330, avente ad oggetto: “Concessione frazione di terreno soggetto ad uso civico insistente sulla p.c.n.1222 del C.C. di Opicina a Vodafone Omnitel N.V.” .
Va premesso che la odierna ricorrente aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento della suddetta deliberazione del consiglio comunale di Trieste del 25 settembre 2008, n.81.
Con atto di opposizione notificato alla ricorrente Comunella il 31/3/2009 il Comune di Trieste ha chiesto che la decisione sul ricorso venisse assunta in sede giurisdizionale.
Preso atto dell'opposizione predetta, la ricorrente si è costituita in giudizio con atto notificato in data 26/5/2009 e depositato il successivo 28/5/2009, chiedendo l'accoglimento del ricorso sulla base di tutte le circostanze di fatto e di diritto con esso fatti valere.
Il costrutto argomentativo attoreo ruota intorno alla affermazione che il terreno concesso dal Comune di Trieste alla Vodafone Omnitel N.V. non appartenga al medesimo Comune quale bene di uso civico, ma appartenga, in realtà, alla Comunella attuale ricorrente.
A sostegno del gravame la Comunella ha dedotto un unico mezzo, variamente articolato, le cui argomentazioni sono state sviluppate nella memoria depositata il 23.6.2009.
La ricorrente ha denunciato i seguenti vizi:
1) Violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili: per avere illegittimamente affermato la proprietà comunale del bene immobile ed avere disposto illegittimamente il rilascio della concessione a favore della parte controinteressata.
La ricorrente parte dalla constatazione che il Comune di Trieste ha dato in concessione alla parte controinteressata una porzione del bene di proprietà della ricorrente stessa, sul presupposto che esso ne fosse proprietario in virtù della pretesa esistenza di uso civico gravante su tale bene immobile: come è dato leggere a pagina 2 della delibera impugnata, il Comune afferma che i beni di cui si discute sarebbero di sua proprietà “sino a quando non venga accertata e dimostrata la proprietà di altro soggetto”, per il solo fatto che su di essi insisterebbe, appunto, il preteso uso civico.
Siffatto presupposto che ha determinato la decisione pubblica – si duole l’istante - sarebbe errato sia in fatto sia in diritto sotto più profili, in quanto, in primo luogo, non è vero che dall’esistenza di un uso civico discenda automaticamente la proprietà pubblica del bene;in secondo luogo, risulta nel testo dell’atto impugnato che:
- la p.c. 1222 (della quale è parte il terreno oggetto di illegittima concessione a terzi da parte del Comune) è intavolata a nome de “La Comune di Optschina";
- sin dal lontano giugno 1864 è stata rigettata la domanda del Comune di Trieste per l'iscrizione a suo nome della realità su tale p.c. 1222;
- in data 15 maggio 2001 è stato emanato il decreto n.0168 del Presidente della Regione F.V.G. con il quale la ricorrente Comunella è stata riconosciuta quale persona giuridica di diritto privato, ai sensi della L.31 gennaio 1994, n. 97 e della L. Reg. 5 gennaio 1996, in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia 31 marzo 2000, n. 369: nei territori della Repubblica ove vige il sistema tavolare – ricorda l’istante - l’iscrizione di un diritto reale nel libro fondiario (ai sensi dell’art. 6, secondo comma, del r.d. 28 marzo 1929, n. 499) costituisce presunzione iuris tantum della titolarità del diritto stesso nei confronti di chiunque opponga un diritto non iscritto;le presunzioni iuris tantum o relative sono superabili solo nel caso in cui chi vi si oppone dia prova contraria circa la titolarità del diritto reale: tale prova contraria non è stata in alcun modo né fornita né adombrata dall’amministrazione resistente, la quale si è trincerata dietro un infondato sillogismo.
D’altro canto, continua la deducente, il diritto di proprietà collettiva, come è quello in questione, è stato formalmente riconosciuto e differenziato dagli usi civici sia con l’art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 sia con la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 1.
Per ciò che riguarda la violazione di legge, l’atto amministrativo impugnato, a detta della ricorrente, contravviene:
- all’art. art. 6, 2°comma, del R.D.28 marzo 1929 n. 499, poiché la P.A. opera una illegittima inversione dell’onere probatorio, in tema di prova del diritto reale di proprietà;
– all’art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ed alla legge regionale 5 gennaio 1996, n. 1, con riguardo al disconoscimento in via di principio della proprietà collettiva, la quale, invece, è stata il presupposto per il riconoscimento della personalità giuridica alla ricorrente da parte della Regione.
– agli artt. 832 e segg. cod. civ., per aver disposto di un bene di proprietà altrui, senza l’autorizzazione del legittimo proprietario.
Con riguardo all’eccesso di potere, il provvedimento impugnato sarebbe viziato per:
– contraddittorietà interna, perché presume la proprietà comunale del fondo a fronte del riconoscimento sia dell’intavolazione di opposto ed incompatibile diritto di proprietà a favore della ricorrente, sia del rigetto, sin dal 1864, della domanda di intavolazione di diritto reale a favore del Comune stesso;
– contraddittorietà interna, per la ragione che il Comune dispone di un bene, nel rilascio della concessione alla parte controinteressata, non di sua proprietà.
– travisamento dei fatti ed errore sui presupposti sia giuridici sia di fatto, giacché il provvedimento impugnato è fondato sull’errato disconoscimento del diritto di proprietà collettiva della Comunella;
– illogicità manifesta, per non aver provato, ma solo presunto, la proprietà del bene immobile a fronte di una presunzione legale di proprietà a favore della Comunella;
– difetto di istruttoria, poiché, a fronte di una seria e completa istruttoria, il Comune si sarebbe accorto di non essere proprietario del bene e di conseguenza non avrebbe potuto rilasciare la concessione alla parte controinteressata;
– difetto di motivazione, giacché il Comune non indica su quali elementi di fatto e giuridici presume tanto l’esistenza dell’uso civico quanto l’esistenza della proprietà pubblica del bene del quale si tratta;
- contraddittorietà nella motivazione, dato che il Comune, da un lato, afferma che la proprietà collettiva del bene risulta iscritta nel libro fondiario a favore della Comunella ricorrente e dall’altro presume di essere lui stesso proprietario di tale bene immobile.
L’atto impugnato, infine, sarebbe viziato da carenza assoluta di potere, poiché l’Amministrazione resistente ha disposto di un bene immobile senza averne il potere.
2) Violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili per aver affermato illegittimamente l’esistenza dell’uso civico a peso del fondo di proprietà della parte ricorrente ed in conseguenza di ciò aver illegittimamente disposto di tale bene con il rilascio della concessione alla parte ricorrente.
La ricorrente ricorda che è principio pacifico in giurisprudenza che l’esistenza di usi civici deve essere dimostrata da chi la vuol far valere (così T.A.R. Friuli – Venezia Giulia, 31 marzo 2000, n. 369, cit.); la legge impone l'adozione di un particolare procedimento, che prevede garanzie di contraddittorio nei confronti delle parti controinteressate: r.d. 332/1928, dispone, all'art.30, la pubblicazione di un bando di accertamento dell’esistenza di usi civici; il bando e l'avvenuta sua pubblicazione, deve essere notificato alle parti destinatarie e controinteressate, le quali possono fare ad esso opposizione a norma dell’art. 15 del medesimo decreto.
La procedimentalizzazione di tale attività, sin dal 1928, è finalizzata a dare certezza agli atti pubblici tanto sull’esistenza quanto sull’estensione dell’uso civico.
L’opposizione, prevista dagli artt. 30 e 15 del r.d. 332/1928 determina l’insorgere di una vera e propria controversia giurisdizionale sull’esistenza e sull’estensione degli usi civici; ne consegue che la stessa opposizione è attivabile solo a seguito dell’avvenuta notifica e non della semplice conoscenza dell’esistenza del bando;trattandosi di attività giurisdizionale, la mancata notifica della pubblicazione del bando lo rende non opponibile alla parte privata.
Ora, si duole la ricorrente, il Comune di Trieste mai ha notificato alla Comunella né il bando né il semplice avviso dell’avvenuto deposito, eppertanto, non solo non è opponibile alla parte qui ricorrente il bando, ma allo stesso modo non sono ad essa opponibili ulteriori atti amministrativi conseguenti al deposito del bando stesso e riguardanti l’esistenza e la consistenza dell’uso civico.
Da ciò consegue che il Comune di Trieste ha illegittimamente gestito il bene di proprietà della Comunella ricorrente, rilasciando la concessione alla parte controinteressata in assenza di un valido ed efficace titolo giuridico.
In sostanza, ritiene la deducente, il provvedimento impugnato contravviene:
– all’art. 30 del r.d. 332/1928, per non avere la p.a. notificato né il bando né l’avvenuto deposito dello stesso;
– alla l. 16 giugno 1927, n. 1766 ed al r.d. 443/1928, per avere la p.a. opposto l’uso civico alla Comunella senza il previo accertamento di legge;
– agli artt. 832 e segg. cod. civ., per avere la p.a. disposto del bene di proprietà della Comunella senza avere alcun titolo giuridico valido ed efficace per potere adottare tale provvedimento.
Con riguardo all’eccesso di potere, il provvedimento impugnato è viziato per:
– travisamento dei fatti ed errore sui presupposti, per avere la p.a. ritenuto esistente l’uso civico, in assenza della conclusione del procedimento nelle forme prescritte dalla legge;
– illogicità manifesta ed ingiustizia manifesta, per aver disposto del bene di proprietà della Comunella, con riguardo alla concessione alla parte controinteressata, in assenza del valido accertamento dell’esistenza e della consistenza dell’uso civico.
L’atto impugnato è, infine, viziato da carenza assoluta di potere, poiché l’Amministrazione resistente ha disposto di un bene immobile senza averne il potere.
3) Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di legittimazione della parte resistente.
Quand’anche si volesse ritenere che il bene della Comunella sia gravato da uso civico, il Comune di Trieste – sostiene la ricorrente - non avrebbe potuto emanare l’atto qui impugnato: in caso di uso civico spettante non all’intera popolazione comunale, ma solo agli appartenenti ad una frazione, l’amministrazione straordinaria ed ordinaria spetta per legge ad un comitato di amministrazione scelto tra i frazionisti (art. 26, secondo comma, l. 1766/1927 e art. 64, primo comma, r.d. 332/1928): nessuna norma consente di distinguere, con riguardo ai beni gravati da uso civico, fra amministrazione ordinaria e straordinaria, riservando la seconda al Comune anzichè al comitato dei frazionisti;se fosse vero l'assunto del Comune – conclude la ricorrente - l'atto qui impugnato sarebbe stato di competenza non già di esso Comune, ma del comitato dei frazionisti .
Si è costituito in giudizio il Comune di Trieste, chiedendo il rigetto del gravame.
Quest’ultimo è stato spedito in decisione nella pubblica udienza del 25.11.2009.
In rito, il Collegio deve darsi carico di esaminare, prioritariamente, la eccezione di inammissibilità dedotta dal resistente Comune ed incentrata sulla considerazione che l’originario ricorso al Presidente della Repubblica – trasposto poi in questa sede – non è stato notificato ad almeno un controinteressato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7. aprile 2006, n. 1874), e, in particolare, oltre alla Vodafone Omnitel N.V., al Comitato per l’Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Opicina, in quanto l’(eventuale) accoglimento del ricorso priverebbe lo stesso Comitato della gestione ordinaria attribuitagli dalla vigente normativa e sinora svolta: il ricorso è stato notificato esclusivamente al Comune di Trieste e solo in sede di costituzione avanti questo Tribunale è stato notificato alla Vodafone Omnitel N.V. quale soggetto controinteressato.
L’eccezione è fondata.
E’ d’uopo ricordare che nel processo amministrativo assume la veste di controinteressato, ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 1,comma 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, colui il quale sia nominativamente indicato nell’atto impugnato, o, comunque, sia ugualmente individuabile in base ad esso, e che abbia tratto in via diretta e immediata dall’atto stesso un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento, di natura uguale e contraria a quella del ricorrente (Cfr., T.A.R. Lazio, III, 13 maggio 1997, n. 1077). La mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati determina l'inammissibilità del gravame (Cfr., Cons.St., VI , 23 settembre 1999, n. 1256);se, invece, i controinteressati sono più di uno, l'impugnativa va notificata ad almeno uno dei controinteressati, salvo la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati disposta dal Tribunale (Cfr., Cons.St.,VI, 20 aprile 1991, n. 225).
Ora, la parte dispositiva della impugnata deliberazione del Consiglio Comunale di Trieste del 25 settembre 2008, n. 81 è così congegnata:
“ DELIBERA
I. di concedere, per i motivi esposti in premessa, alla VODAFONE OMNITEL N.V., soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc, con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede dell’Amministrazione e Gestionale in Italia, via Jervis n. I3, Ivrea (TO) per. mezzo del suo legale rappresentante, l’area di circa mq. 22 sulla p.c.n. 1222 in P.T. 3078 del C.C. di Opicina — facente parte dell’area a parcheggio di pertinenza del cimitero — per il posizionamento di una stazione radiobase per l’espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione, per un periodo di 9 anni e 6 mesi;
2. di approvare lo schema di contratto di concessione, allegato alla presente sub A), di cui fa parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il corrispettivo annuo del canone di concessione, stabilito in euro 14,000,00 (quattordicimila), sarà introitato dal Comune in uno specifico capitolo di bilancio con vincolo di utilizzo, unitamente ai relativi frutti, a favore del Comitato per l’Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Opicina, così come disposto dall’art. 10 — secondo comma del vigente Regolamento per la disciplina dei rapporti tra i Comitati per l’amministrazione separata dei beni soggetti agli usi civici e l’Amministrazione comunale;salvi eventuali diritti riconosciuti alla “Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-Opcine”‘ con provvedimento giudiziario o con atto transattivo posto in essere tra il Comune, il Comitato e la medesima Comunella;
[……]”.
Quanto alla VODAFONE OMNITEL N.V., non è fondatamente dubitabile che la società abbia assunto la veste di controinteressata secondo lo schema giuridico di cui si è detto: schema che è essenzialmente ancorato ad un determinato provvedimento amministrativo e non prende in considerazione circostanze ultronee, non codificate nel provvedimento stesso, come quella allegata dalla ricorrente, che determinerebbe una posizione di cointeressenza, e, cioè, un eventuale diverso rapporto locatizio tra società e Comunella, segnatamente per quanto riguarda la misura del canone di locazione (€ 3.000 anziché € 14.000 indicati nella deliberazione impugnata).
Circa il Comitato per l’Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Opicina, va soggiunto che di esso la parte narrativa della impugnata deliberazione consiliare n. 81/2008 ne fa cenno nei seguenti termini:
“[……]
che, a seguito di richiesta — prot. 11/3353 — 7/2006 dd. 12/12/2006 da parte dell’Area Pianificazione Territoriale, di parere al Servizio Immobiliare, in merito al contratto stipulato, lo stesso, con nota prot. 31/12501 — P.G. 219755 dd. 27/12/2006, faceva presente che “l’area interessata all’installazione della nuova radio base Vodafone, deve essere gestita, dal Comitato per l’amministrazione separata degli usi civici, secondo la corretta procedura che individua nel Comitato la competenza dell’amministrazione ordinaria dei beni gravati da uso civico ove il bando di accertamento degli stessi sia stato, come nel caso di Opicina, già pubblicato.”
che il Comitato per l’ amministrazione separata dei beni di uso civico di Opicina, venuto a conoscenza del contratto, interessava del caso la Direzione Regionale delle Autonomie locali, il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici e la Procura regionale della Corte dei Conti del Friuli-Venezia Giulia, dopo aver acquisito, presso l’archivio tecnico immobiliare, apposita attestazione comprovante la natura demaniale e l’assoggettamento all’esercizio dell’uso civico della P.T. 3078 in C.C. di Opicina comprendente la p.c.n.1222 interessata alla realizzazione dell’antenna;
che la Direzione delle Autonomie locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ribadiva con propria nota dd. 30/03/2007 la competenza del Comitato di Opicina all’amministrazione dei beni di uso civico ai sensi della L. 1766/1927 evidenziando però anche la posizione della Comunella di Opicina che, ottenuta la personalità giuridica ai sensi della L.R. 3 del 1996, reclamava detti beni come appartenenti ai proprio patrimonio collettivo;
[……]
visto che i beni ricadenti su terre gravate da uso civico siano essi presunti o già oggetto di pubblicazione di apposito bando commissariale, indipendentemente dalle iscrizioni tavolari alla “Comune di...” ovvero “ alla Comunella...”, ecc. e alle conseguenti rivendicazioni da parte delle cosiddette Comunelle, al momento attuale sono da considerarsi proprietà del Comune di Trieste fino a che non venga accertata e dimostrata la proprietà di altro soggetto, ed in quanto tale il Comune continua ad essere l’amministratore straordinario essendo l’attività di gestione ordinaria stata posta in capo ai Comitati eletti per l‘amministrazione separata degli usi civici;
[……]
stabilito che i proventi derivanti dal contratto di concessione con la Vodafone saranno introitati dal Comune in uno specifico capitolo di bilancio con vincolo di utilizzo, unitamente ai relativi frutti, a favore del Comitato Stesso, così come disposto daIl’art. 10 — secondo comma del vigente Regolamento per la disciplina dei rapporti tra i Comitati per l’amministrazione separata dei beni soggetti agli usi civici e l’Amministrazione comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 27/03/1995 e ravvisato legittimo dal Co.Re.Co. nella seduta del 20/06/1995 sub 538-177l, salvi eventuali diritti riconosciuti “Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-Opcine” con provvedimento giudiziario o con atto transattivo posto in essere tra il Comune, il Comitato e la medesima Comunella;
preso atto del parere espresso, con nota prot. 141/07 dd. 15/10/2007, sulla congruità del corrispettivo annuo di Euro 14.000,00, dal Comitato per l’Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Opicina, interpellato in merito, in quanto, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, esso viene richiesto obbligatoriamente ancorchè non vincolante così come risulta dalla nota prot. 1503 del 1994 del Commissario, il quale afferma che il parere può essere disatteso qualora possano essere ritenuti diversi gli interessi della collettività titolare;
[……]”.
Sin qui i referti motivazionali della impugnata deliberazione consiliare n. 81/2008 che suffragano, in parte qua, la eccezione comunale.
Ciò posto, il “Regolamento per la disciplina dei rapporti tra i Comitati per l’amministrazione separata dei beni soggetti agli usi civici e I’Amministrazione comunale”, richiamato nella deliberazione consiliare n. 81/2008, così recita all’art. 10:
“Proventi della gestione ordinaria e straordinaria
1. Le somme ed i proventi derivanti dall’ordinaria amministrazione sono introitati direttamente da ciascun Comitato e dallo stesso gestiti in conformità al bilancio di previsione e nel rispetto delle norme vigenti.
2. I proventi dalla straordinaria amministrazione dei beni sono introitati dal Comune in uno specifico capitolo del bilancio comunale con vincolo di utilizzo in favore del Comitato interessato.
3. L’ utilizzo delle poste di cui al secondo comma avviene sulla base delle determinazioni dei singoli Comitati detratti gli oneri sostenuti dal Comune per conto dei Comitati medesimi”.
Nel caso di specie – come si è visto dalla ripetuta deliberazione – trova applicazione il comma 2.
Se così è, non pare fondatamente dubitabile che il Comitato per l’Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Opicina, destinatario del vincolo di utilizzo delle somme di cui alla disposizione in parola, assuma la veste di soggetto controinteressato;anche perché il compendio normativo del suindicato regolamento individua nei Comitati dei soggetti dotati di una soggettività giuridica che è connotata – in particolare – da una serie coordinata di attribuzioni specifiche.
In questa ottica degni di nota sono le seguenti disposizioni (oltre a quella dell’art. 10):
“Art.1
Principi generali e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, fatta salva l’applicazione delle norme delle leggi statali e regionali, nonché dello Statuto comunale, disciplina i rapporti tra i Comitati per l’amministrazione separata dei beni soggetti agli usi civici frazionali ed il Comune di Trieste.
2. I Comitati di cui al precedente comma sono costituiti, tenuto conto dell’ effettiva necessità e secondo le vigenti disposizioni di legge, per l’amministrazione dei beni di uso civico esistenti nel territorio del Comune.
Art. 2
Insediamento dei Comitati e primi adempimenti
1. I Comitati di cui all’articolo i sono composti da cinque componenti e durano in carica quattro anni.
2. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco notifica agli interessati l’avvenuta elezione eh convoca per la prima riunione.
3. La seduta di insediamento è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
1. Il Comitato, nella sua prima seduta provvede all’ elezione, nel suo seno da scrutinio segreto, del Presidente;l’ elezione ha luogo a maggioranza relativa e, in caso di parità, è eletto il più anziano d’ età.
5 Il Comitato attribuisce ad uno dei propri componenti le funzioni di segretario. Ciascun Comitato ai fini della predisposizione degli atti amministrativi adotta i provvedimenti ritenuti più appropriati nel rispetto delle nonne vigenti.
Art. 7
Amministrazione ordinaria dei beni
1. L’amministrazione ordinaria dei beni soggetti agli usi civici spetta a ciascun Comitato che a tal fine adotta tutti i relativi provvedimenti stipulando i relativi contratti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.
2. Nell’ ambito delle attribuzioni dei Comitati spetta ai medesimi la tutela anche processuale degli interessi dei frazionisti in ordine ai beni soggetti alla loro amministrazione nonché l’autonomia patrimoniale.
3. I Comitati esprimono pareti e proposte al Comune su ogni specifico aspetto o problema che investa i beni assegnati alla loro amministrazione.
Art. 8
1. L’ amministrazione straordinaria dei beni soggetti ad uso civico, incluso il mutamento di destinazione degli stessi, spetta al Comune nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Comune esercita tale potere, ferme ed impregiudicate le competenze del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, su proposta dei Comitati interessati.
3. Nel caso in cui da tale attività derivi un incremento immobiliare la proprietà è intavolata, nelle more degli appropriati interventi legislativi, in capo al Comune di Trieste con l’apposizione del vincolo dì destinazione in favore della Comunità interessata.
Art. 9
Bilanci dei Comitati
1. I Comitati predispongono ed adottano il proprio bilancio di previsione ed il conto consuntivo per le entrate e le spese di competenza, la gestione dei fondi, i titoli e gli altri valori.
2. I bilanci di cui al comma precedente sono inviati al Comune entro trenta giorni dalla data della loro approvazione da parte dell’ organo di controllo.
Art. 11
L’utilizzo dei proventi di cui al primo comma del precedente articolo 1O e derivanti dalla gestione ordinaria dei beni, fatto salvo l’obbligo del rimborso delle spese sostenute dal Comune per conto della frazione nonché di quelle per la costituzione dei Comitati secondo i criteri di cui al successivo articolo 12, secondo comma, avviene, da parte dei Comitati stessi, sulla base delle seguenti priorità:
a) - interventi per l’amministrazione, il mantenimento ed il miglioramento dei beni soggetti ad uso civico;
b) - interventi per la manutenzione di strade interpoderali o iniziative collettive nell’ interesse dell’ agricoltura locale;
e) - interventi per altre iniziative di interesse generale della popolazione della frazione.
2. I proventi di cui al secondo comma dell’ articolo 10 e derivanti dalla amministrazione straordinaria dei beni sono utilizzati dai rispettivi Comitati sentito il parere del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, secondo le seguenti priorità:
a) - investimenti in titoli di debito pubblico da intestare secondo le modalità stabilite dalla legge;
b) - interventi per la realizzazione di opere permanenti di interesse generale della frazione.
Art.12
- Rapporti finanziari
1. Nei rapporti di natura finanziaria tra i Comitati e Comune si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. E’ fatto obbligo ai Comitati di prevedere nel proprio bilancio di previsione una specifica posta a titolo di rimborso al Comune delle spese sostenute per le elezioni dei Comitati medesimi nonché altri eventuali oneri sostenuti nell’ esclusivo interesse dei frazionisti.
A tal fine il Comune comunica tempestivamente ai Comitati l’ ammontare delle spese in questione.
Art. 13
Vigilanza del Comune
Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sull’ amministrazione dei beni soggetti agli usi civici secondo le disposizioni di legge.
Art. 14
Controllo sulle deliberazioni dei Comitati
1. Le deliberazioni adottate dai Comitati sono soggette, per quanto riguarda le modalità di pubblicazione e l’ esecutività, alla vigente normativa regionale concernente le disposizioni in materia di controllo sugli atti degli enti locali.
2. Le deliberazioni adottate dai Comitati sono pubblicate all’ Albo del Comitato entro i termini di legge cd inviate contestualmente al Comune.
3. Il Comune, entro il periodo di pubblicazione, può richiedere ai Comitati chiarimenti, muovere specifici rilievi ovvero presentare denuncia o reclamo motivati all’ organo di controllo entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di detti rilievi i Comitati debbono fornire i chiarimenti richiesti, modificare in conformità le proprie deliberazioni ovvero confermare le stesse.
4. I componenti dei Comitati sono personalmente e solidalmente responsabili dell’ esecuzione delle deliberazioni adottate o confermate in difformità delle determinazioni del Comune.
Art. 15
Modifiche al presente regolamento
1. Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente regolamento sarà disposta di concerto con i Comitati per I’amministrazione separata dei beni soggetti agli usi civici”.
Il surriferito compendio regolamentare certifica, dunque, una evidente soggettività giuridica dei Comitati, riannodata alla tutela di specifici interessi.
Tra questi interessi non sono, pacificamente, di poco momento quelli legati alla gestione dei proventi di cui agli artt. 10 ed 11 del ripetuto regolamento.
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per la originaria mancata notifica ad almeno uno dei due soggetti che rivestivano la veste di controinteressati: la società Vodafone Omnitel N.V. ed il Comitato per l’Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Opicina.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.