TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-11-23, n. 202012390
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Testo completo
Pubblicato il 23/11/2020
N. 12390/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2020, proposto da Farmacia Primavera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Contieri, Francesco Scittarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
a) del decreto dirigenziale della Regione Lazio n. G17429 ricevuto tramite pec in data 13.12.2019 avente ad oggetto “Revoca della determinazione B5804 del 19.7.2011 di autorizzazione regionale alla distribuzione di medicinali ad uso umano ”; b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto, ed in particolare della comunicazione n. 2/534-2 dei NAS di Roma del 10 agosto 2019, acquisita mediante accesso agli atti; c) dei verbali redatti in data 3 agosto 2019 dal medesimo Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Roma, nonché del verbale n. 1/627 dell’8.8.2019 con cui veniva disposta ai danni della ricorrente la sanzione di euro 6.000,00 per la pretesa violazione dell’art. 105 comma 1 lettera b. d lgs 219/06 ; d) del decreto del Ministero della Salute n. 21 del 3.1.2020
e per la condanna della amministrazione regionale convenuta al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020;
Relatore nell'udienza del giorno 10 novembre 2020 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato, la Farmacia Primavera impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto dirigenziale della Regione Lazio n. G17429 del 2019, con cui le veniva revocata la determinazione B5804 del 19.7.2011 di autorizzazione regionale alla distribuzione di medicinali ad uso umano, nonché la comunicazione n. 2/534-2 dei NAS di Roma del 10.8.2019 e i verbali redatti il 3.8.2019 dal Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Roma, nonché il verbale n. 1/627 dell’8.8.2019 con cui le veniva irrogata la sanzione di euro 6.000,00 per la pretesa violazione dell’art. 105, comma 1, lettera b), del d. lgs. n. 219 del 2006 e il decreto del Ministero della Salute n. 21 del 3.1.2020. Parte ricorrente chiedeva altresì il risarcimento del danno subito.
La ricorrente premetteva che: la Farmacia Primavera del dott. Francesco De Longis, in virtù di determina dirigenziale n. B5804 del 19.7.2011, è stata autorizzata alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano; il 3.8.2019, a seguito di ispezione ordinaria da parte dei Nas di Roma, veniva redatto un verbale recante le risultanze dell’accesso compiuto dai carabinieri presso il deposito della ricorrente; con verbale n. 1/627 dell’8.8.2019, le veniva irrogata la sanzione di euro 6.000,00 per la pretesa violazione dell’art. 105, comma 1, lettera b), del d. lgs. n. 219 del 2006; previa comunicazione di avvio del procedimento, con provvedimento n. G17429 del 12.12.2019, la Regione disponeva la revoca della autorizzazione rilasciata alla ricorrente nel 2011 per violazione degli artt. 101, 104 e 105 del d.lgs. n. 219 del 2006.
Avverso questi atti insorgeva la ricorrente, deducendo eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, abnormità ed irragionevolezza, non proporzionalità, violazione del principio di affidamento e del principio del ne bis in idem. Infatti, il provvedimento gravato ha disposto l’applicazione della sanzione della revoca della autorizzazione “visto che non risultavano