TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-09-30, n. 202403204
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Pubblicato il 30/09/2024
N. 03204/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02024/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2024 del 2021, proposto da
Costruzione Dondi S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetana R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina in liquidazione, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 1853/17 in data 24 ottobre 2017 del Tribunale di Messina.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza n. 1559/2023 in data 12 maggio 2023 il Tribunale ha chiesto al commissario ad acta di depositata una relazione, previa interlocuzione con il commissario liquidatore del Consorzio ASI di Messina.
Dalla relazione che il commissario ad acta ha depositato in data 26 giugno 2025 risulta, in sintesi, quanto segue: a) la richiesta dell’ausiliario, inoltrata al Consorzio con nota n. 13306 del 28 maggio 2024, è rimasta inevasa;b) tramite consultazione del sito istituzionale della Regione Siciliana il commissario ad acta ha, tuttavia, appreso che - a seguito delle sedute di Giunta Regionale in data 8 novembre 2023 e 16 gennaio 2024 - il Presidente della Regione Siciliana, con decreto n. 508/GAB in data 1 febbraio 2024, aveva posto il Consorzio intimato in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 98/2011, come modificato dalla legge n. 108/2021;c) il decreto indicato prevede, altresì, che con successivo provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'insediamento del commissario liquidatore, sarebbe stato nominato il Comitato di Sorveglianza (art. 198 del regio decreto n. 267/1942);d) a seguito di interlocuzione telefonica, il commissario liquidatore ha rappresentato all’ausiliario del Tribunale che il Comitato di Sorveglianza non era stato ancora nominato;e) allo stato non era, quindi, possibile per il commissario ad acta portare a compimento il mandato conferito dal Tribunale.
Con memoria in data 26 luglio 2024 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di adottare ogni utile provvedimento ai fini dell’esecuzione della pronuncia portata in ottemperanza.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
La liquidazione coatta amministrativa rappresenta una particolare procedura concorsuale che, pur differenziandosi sotto vari profili dalla più classica procedura fallimentare, obbedisce ai medesimi principi fondamentali volti a garantire la par condicio creditorum , ovvero l'uguaglianza dei creditori nella ripartizione dell'attivo. In tale contesto, il credito vantato dai singoli creditori non può essere azionato individualmente, bensì deve trovare soddisfazione all'interno del quadro collettivo e concorsuale, nel rispetto delle norme specificamente dettate per la procedura. Tale principio, sebbene operi in tal caso in una sede amministrativa e non giurisdizionale, mantiene intatto il suo valore fondante di equità e tutela collettiva.
La liquidazione coatta amministrativa, disciplinata dal regio decreto n. 267/1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), contempla, così, un regime giuridico teso a salvaguardare l'uguaglianza tra i creditori, limitando l'esercizio di azioni individuali e concentrando l'esecuzione dei crediti all'interno della procedura concorsuale. A differenza della procedura fallimentare, che è gestita dall'autorità giudiziaria ordinaria, la liquidazione coatta amministrativa è condotta da un commissario liquidatore, nominato dall'autorità amministrativa competente, chiamato a liquidare l'attivo e a provvedere alla successiva distribuzione fra i creditori. Il diritto dei creditori di far valere le loro pretese è, quindi, esercitabile secondo le modalità e i tempi dettati dalla procedura concorsuale.
Sul punto, giova richiamare la pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 140/2024, che ha confermato la sentenza del T.A.R. Catania, II, n. 164/2023, con cui è stato precisato che, anche nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa, pur in assenza di un diretto e immediato intervento dell’autorità giudiziaria, non si determina una lesione del diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24, primo comma, della Costituzione, il quale garantisce a ciascun soggetto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, poiché, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza in data 17 aprile 1969, n. 87, la sospensione o il differimento dell’esercizio del diritto di azione individuale nell'ambito della liquidazione coatta non comporta la perdita del diritto sostanziale, bensì un suo temporaneo impedimento volto a consentire la corretta gestione della procedura concorsuale nell’interesse collettivo.
Occorre, poi, far riferimento alle pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato la questione della compatibilità tra il giudizio di ottemperanza e l’apertura di una procedura concorsuale.
In particolare, il T.A.R. Puglia, Lecce, con sentenza n. 152 del 22 gennaio 2008, ha stabilito che i giudizi di ottemperanza, in quanto equiparabili ai procedimenti esecutivi ordinari, sono inammissibili laddove sia pendente una procedura concorsuale, come, appunto, la liquidazione coatta amministrativa. Ciò in applicazione dell’art. 51 del regio decreto n. 267/1942, il quale sancisce il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali dal momento della dichiarazione di fallimento o dell'apertura della procedura di liquidazione coatta.
Analogamente, il T.A.R. Puglia, Bari, con sentenza n. 1121 del 5 aprile 2006, ha ribadito l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza al giudicato dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa in virtù dell’art. 201 del regio decreto n. 267/1942, il quale estende le disposizioni dell’art. 51 anche alla liquidazione coatta amministrativa, vietando le azioni esecutive individuali -inclusa, ovviamente, la loro prosecuzione - sui beni compresi nella procedura concorsuale.
In questo contesto, merita, altresì, particolare attenzione il principio secondo cui il commissario ad acta, nominato nell’ambito del giudizio di ottemperanza, non può che limitarsi all'adozione dei provvedimenti necessari alla imputazione contabile della spesa, restando inibito il compimento del proprio mandato in caso di incapienza delle risorse. Il principio è stato ampiamente affermato e precisato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 623/2021, alle cui estese motivazioni si rinvia per esigenze di sintesi e con cui è stato evidenziato che, di fronte alla mancanza di risorse immediatamente disponibili, il giudizio di ottemperanza deve, comunque, dichiararsi estinto.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e tenuto conto delle specifiche circostanze del caso di specie, non può che concludersi per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, essendo stato accertato che, allo stato, non sussistono le condizioni affinché il commissario ad acta possa portate a compimento il mandato conferito.