TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-03-10, n. 202300766

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-03-10, n. 202300766
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300766
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2023

N. 00766/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01218/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1218 del 2022, proposto da
M C, rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Mineo, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

della sentenza della Corte di Appello di Catania, I Sezione Penale, n. 526/2019 in data 13-16 febbraio 2019.


Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania, I Sezione Penale, n. 526/2019 in data 13-16 febbraio 2019.

La ricorrente ha anche chiesto la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), c.p.a.

Il Comune intimato, cui il ricorso in ottemperanza è stato ritualmente notificato in data 19 luglio 2022, non si è costituito in giudizio.

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il presente gravame in ottemperanza, invero, è stato notificato in data 19 luglio 2022 e la notifica della decisione della Corte di Appello in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 23 febbraio 2022, con la conseguenza che, al momento della notifica del ricorso, era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, ha acquisito l’autorità del giudicato, come da certificazione in atti.

Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto gli obblighi derivanti dalla pronuncia in epigrafe.

Il ricorso merita, quindi, di essere accolto, dovendo ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione alla decisione della Corte di Appello indicata in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina il Segretario Generale del Comune di Grammichele, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio, quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.

Non è, invece, necessario fissare una somma per successive violazioni o inosservanze del giudicato, in quanto la nomina del commissario “ad acta” già assicura il soddisfacimento del credito azionato in tempi ragionevoli.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia in esame, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.

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