TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-01-25, n. 201000003

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-01-25, n. 201000003
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201000003
Data del deposito : 25 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00085/2006 REG.RIC.

N. 00003/2010 REG.SEN.

N. 00085/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 85 del 2006, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. L S, M S, con domicilio eletto presso Gianluca Dalessio Avv. in Ancona, via Marsala, 3;

contro

Ministero dell'Interno, Questura della Provincia di Ascoli Piceno, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento -OMISSIS- del Questore di Ascoli Piceno con cui è stato disposto il rimpatrio con foglio di via obbligatorio del ricorrente al proprio Comune di residenza di Civitanova Marche, con il contestuale divieto a fare ritorno nei Comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS- per un periodo di anni tre.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2009 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

In data 11.11.2005 veniva notificato al ricorrente ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio ex artt. 1 e 2 delle legge 1423/1956 con divieto di fare ritorno nei Comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS- per la durata di tre anni.

Il principale presupposto dell’emanazione del provvedimento era la proposta -OMISSIS- del Comando Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, dalla quale sarebbe emersa la pericolosità del ricorrente per la sicurezza pubblica e la presenza di ulteriori precedenti a carico dello stesso per detenzione e spaccio di stupefacenti. Inoltre il ricorrente sarebbe stato abitualmente dedito a traffici delittuosi, vivendo anche, in parte, con i proventi di attività delittuose e non avrebbe avuto alcuna ragione per trovarsi nel territorio dei Comuni di cui sopra.

Con ricorso depositato il 28.1.2006, il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento in epigrafe, deducendo i vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, eccesso di potere per difetto di istruttoria e ponderazione ed eccesso di potere per insufficienza, genericità ed approssimazione della motivazione.

Con ordinanza n. 125 del 9.2.2006 questo Tribunale accoglieva l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 18.11.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Come già osservato nell’ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare, il ricorrente ha documentato l‘archiviazione in data 30.8.2005, da parte del GIP del Tribunale di -OMISSIS-, del procedimento penale nell’ambito del quale il ricorrente risultava indagato e la cui pendenza appare avere giustificato l’adozione dell’impugnato provvedimento di rimpatrio del medesimo nel Comune di residenza. In particolare, con il citato decreto del GIP di -OMISSIS-, è stato archiviato il procedimento instaurato a seguito della denuncia del ricorrente per detenzione e spaccio di stupefacenti nel territorio del Comune di Sant’Elpidio e -OMISSIS-, poi concretizzatosi nell’informativa di reato del 15.8.2004, citata nel provvedimento impugnato ed apparentemente posta alla base del provvedimento stesso.

E’ noto come il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, presupponga un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell'interessato, ossia ad episodi di vita che, secondo la prudente valutazione dell'autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un'apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti da parte di un soggetto rientrante in una delle categorie previste dall'art. 1, l. n. 1423 del 1956. E’ però necessario che vengano indicati gli elementi di fatto idonei a ricondurre l'interessato in una delle categorie descritte dall'art. 1 della citata legge 1423/1956, o comunque che vengano addotte argomentazioni concrete in ordine alla pericolosità del soggetto (Tar Milano 13.5.2009 n. 3725). Nel caso in esame, l’archiviazione dell’accusa posta a base del provvedimento impugnato, disposta con decreto dell’Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari di -OMISSIS- del 30.8.2005, risulta posteriore al foglio di via, ma anteriore alla sua notifica (avvenuta il 21.11.2005). L’archiviazione è stata disposta, su istanza della Procura, per inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio.

Caduta la ragione principale dell’adozione del foglio di via, la motivazione dello stesso resta affidata a considerazioni apodittiche, espresse sia nel provvedimento impugnato sia nella presupposta proposta del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri-Compagnia di -OMISSIS- del 1.4.2005, relative alla presenza di un tenore di vita superiore alle possibilità economiche del ricorrente (che è studente universitario), alla frequentazione di pregiudicati e tossicodipendenti, e alla tendenza del ricorrente a commettere reati, in particolare nel campo degli stupefacenti. Viene inoltre menzionata la mancanza di giustificazioni per la presenza del ricorrente nei Comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS- a Mare. Va rilevato, a quest’ultimo proposito, che il ricorrente ha dichiarato, producendo in atti la relativa documentazione anagrafica, che la sua fidanzata risiede in Comune di -OMISSIS-.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, appare evidente che, considerata l’archiviazione del procedimento penale nei confronti del ricorrente, le altre ragioni su cui è basato il provvedimento impugnato non risultano sufficienti a sostenerlo, vista l’assenza di precedenti penali e carichi pendenti a carico del ricorrente (come testimoniato dai relativi certificati, in atti) e la mancanza di ulteriori elementi dedotti dall’Amministrazione, non costituita in giudizio. Conseguentemente il provvedimento impugnato risulta viziato per erroneità dei presupposti, nonché per eccesso di potere e difetto di istruttoria e motivazione.

.Pertanto il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Ogni altro motivo non trattato va considerato assorbito.

Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di giudizio..

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