TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2024-09-07, n. 202400521

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2024-09-07, n. 202400521
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400521
Data del deposito : 7 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2024

N. 01153/2024 REG.RIC.

N. 00521/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01153/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2024, proposto da


Md J H A, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto prot. uscita n. 0029461 del 30/05/2024 notificato in data 05.06.2024, con cui la Prefettura di Lucca ha decretato, con effetto immediato dalla comunicazione, la revoca delle misure di accoglienza in favore del richiedente asilo in epigrafe rappresentato;

- nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto o consequenziale, conosciuto e non.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il dott. M F;


Premesso che il ricorso verte sulla lamentata illegittimità del provvedimento con cui la Prefettura di Lucca ha revocato le misure di accoglienza riconosciute al ricorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 142/2015, in ragione del fatto che nel 2023 lo stesso è risultato aver percepito un reddito superiore al valore dell’assegno sociale;

Considerato, ad un primo e sommario esame tipico di questa fase, che sul piano cautelare risultano apprezzabili le censure sollevate giacché l’amministrazione ha rilevato la disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento sulla base di una situazione lavorativa precaria (un contratto di lavoro a tempo determinato svoltosi nel 2023 e uno di apprendistato terminato per dimissioni nel maggio 2024) senza alcuna motivazione in ordine al carattere stabile e/o duraturo della stessa, accertando una retribuzione di poco superiore all’assegno sociale;

Considerato, quanto al periculum in mora, che a fronte di un siffatto quadro motivazionale occorre, nel bilanciamento degli interessi, accordare preferenza a quelli del ricorrente il quale, in modo non contestato, attualmente non svolge attività lavorativa, ha attivato i necessari percorsi avanti gli enti preposti all’accertamento della condizione di sfruttamento lavorativo, ai sensi dell’art. 18 D.lgs. 286/98 e risulterebbe, infine, potenzialmente destinatario della richiesta di rimborso dei costi sostenuti di cui all’art. 23, comma 6 del D.Lgs. n. 142/2015;

Ritenuto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a., di accogliere l’istanza cautelare e per l’effetto di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato, impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito della controversia;

Ritenuto di poter compensare le spese per la presente fase cautelare

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