TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-03-30, n. 201900185

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-03-30, n. 201900185
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900185
Data del deposito : 30 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2019

N. 00185/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00007/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2019, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall'avvocato J S B, con domicilio digitale come da Pec Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'ottemperanza

al decreto equa riparazione della Corte di Appello di Ancona cron. 2297 in data 29 giugno 2018 sul ricorso RG 124/2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’odierna iniziativa giudiziaria, ex art. 112 e ss. c.p.a., il ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto decisorio cron 2297 in data 29 giugno 2018 (R.G. 124/2018) della Corte d’Appello di Ancona, con cui veniva ingiunto, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, di pagare, a titolo di equa riparazione, la somma di € 1.600,00 oltre interessi legali e spese di lite (quest’ultime a favore del difensore dichiaratosi antistatario).

Il decreto veniva notificato al Ministero presso la propria sede reale in data 24 luglio 2018.

In data 3 luglio 2018 veniva inoltre inviata, allo stesso Ministero e tramite PEC, la documentazione di cui all’art. 5- sexies della Legge n. 89/2001.

Nonostante ciò, il ricorrente allega non avere ancora ottenuto il pagamento delle somme dovute.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio senza svolgere attività difensive essendo in corso l’acquisizione della corrispondenza informativa con gli uffici interessati. In via cautelativa chiede comunque che il ricorso venga dichiarato improponibile, inammissibile o che sia comunque respinto.

1 Il ricorso va tuttavia accolto.

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