TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2024-02-09, n. 202400230

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2024-02-09, n. 202400230
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400230
Data del deposito : 9 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2024

N. 00230/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00076/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2024, proposto da
G s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G F e F T, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza Velasca 4, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

V s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L C, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Mameli n. 3/19°, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

A S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesco Caliandro, con domicilio eletto presso lo Studio degli stessi in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Svet s.r.l., non costituita in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensione:

- della “ comunicazione, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 30 del 2023, di esclusione dell’offerta dai lotti 9 e 11 ” del 2 gennaio 2024;

- in parte qua , con riferimento al lotto 9, del provvedimento di aggiudicazione di cui alla determinazione n. 5/24 del 16 gennaio 2024;

con riferimento al lotto 11, ell provvedimento di aggiudicazione eventualmente nelle more intervenuto;

- in parte qua , del documento “ attività di verifica sul possesso dei requisiti ” del 16 gennaio 2024;

- in parte qua , del “ verbale del 2 gennaio 2024 ”;

per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale all’esclusione della società ricorrente dalla procedura in oggetto nonché all’aggiudicazione dei lotti 9 e 11, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di V S.C.A.R.L. e di A S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. F D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con bando pubblicato in data 26 settembre 2023 V s.c. a r.l. (in seguito, V), indiceva una procedura aperta per l’affidamento “ del servizio di raccolta, trasporto, recupero di fanghi disidratati non pericolosi, prodotti dal trattamento di depurazione delle acque reflue urbane ” (CIG: VAG23S4470), suddiviso in 12 lotti, per la durata di 24 mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, mediante l’indicazione di uno sconto rispetto ai prezzi Euro/tonnellata indicati a base d’asta in relazione “ ai fanghi conformi ” e ai “ fanghi non conformi ” (disciplinare, art. 16).

1.1. In base all’art. 2, par. 8 e 9 del disciplinare di gara, “ Ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14, del codice, l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera, la cui incidenza percentuale è stata stimata nel 7% dell’importo totale stimato annuo, al netto degli oneri per la sicurezza, calcolata in riferimento a ciascun trasporto per le ore lavorate dall’autista - relativamente alla parte del trasporto - e per le ore lavorate dall'operaio e dal tecnico specializzato - relativamente alla fase di gestione. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso ”.

1.1. G s.r.l. (in seguito, G) partecipava alla gara per il lotto n. 9 (CIG A00E99EA49) del valore di Euro 2.465.350,00, e per il lotto n. 11 (CIG A00E9A5013), del valore di Euro 3.219.350,00.

All’esito delle operazioni di gara, G risultava prima in graduatoria in relazione a entrambi i lotti.

Nelle buste economiche, G dichiarava per entrambi i lotti un costo annuale della manodopera pari ad Euro 85.072,00, oltre ad € 10.300,00 a titolo di oneri per la sicurezza.

1.2. V invitava G, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023:

- “ a fornire spiegazioni a dimostrazione che il ribasso complessivo offerto derivava da una più efficiente organizzazione aziendale e che il concorrente non ha ribassato il costo del lavoro ”;

- “ in merito alle previsioni di cui all’art. 11, comma 3, del codice, ad allegare dichiarazioni di equivalenza relativamente ai contratti collettivi applicati, evidenziando, in particolare, che, ai sensi dell’art. 110, comma 4, del codice, i trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge sono rispettati ”.

1.3. Con nota del 5 dicembre 2023, G dava riscontro alle richieste di V, evidenziando altresì in relazione ad entrambi i lotti che “ Purtroppo … omissis … per un errore materiale, nel prospetto allegato ai documenti di gara è stato indicato un costo orario che non tiene conto degli aumenti previsti dai rinnovi contrattuali. In allegato si trasmette ‘allegato manodopera e sicurezza’ aggiornato ”.

G trasmetteva altresì a V un prospetto dei costi per la manodopera e la sicurezza, riferito ad entrambi i lotti, nel quale veniva dichiarato:

- un monte ore lavorativo complessivo nei dodici mesi di ore 5.616 (nell’offerta il monte ore complessivo era indicato di ore 6.240);

- come costo orario per due operai di livello D1 l’importo di Euro 20,80 (nell’offerta, Euro 14,50) e per un operaio (autista) di livello C3 l’importo di Euro 20,29 (nell’offerta. Euro 11,90);

- come costo complessivo della manodopera, Euro 115.858,08 (nell’offerta, Euro 85.072,00).

1.4. Con provvedimento del 2 gennaio 2024, V ha comunicato a G l’esclusione dalla procedura, evidenziando:

- che la stessa G, “ in fase di verifica della congruità delle offerte, ha dichiarato di

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