TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-06-12, n. 201900143

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-06-12, n. 201900143
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201900143
Data del deposito : 12 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2019

N. 00143/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00144/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 144 del 2018, proposto da
F G, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, piazza Vittoria 47;



contro

Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R v G, H S, F C e P G, domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
Comune di Falzes non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della decisione della Commissione speciale ex art. 107 c. 29 LUP sub prot. n. 281 dd. 06.04.2018 “Antragsteller: G F Art. 107, Abs. 9: Aussiedlung der Hofstelle Starkl (…)” e di ogni atto presupposto e conseguente con particolare riferimento al verbale di deliberazione della Giunta comunale di Falzes nr. 475 dd. 21.11.2017, rubricata “Domanda di trasferimento della sede dell'azienda agricola del maso chiuso Starkl – Valutazione”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2018 il Cons. T D G e uditi per le parti i difensori: avv. F. Pontecorvo, in sostituzione dell’avv. F. Moccia, per il ricorrente; avv. F. Cavallar per la Provincia Autonoma di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

E’ impugnata la decisione n. 281 dd. 06.04.2018 con la quale la Commissione prevista dall’art. 107, comma 29, della legge urbanistica provinciale n. 13/1997 ha respinto la domanda per il trasferimento della sede del maso chiuso Starkl, di cui il ricorrente è proprietario, dalla p.ed. 310 CC Falzes, ricompresa in zona residenziale A2, dotata di piano di recupero, alla p.f. 906 CC Falzes, ricadente in zona di verde agricolo.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi d’impugnazione:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 107, commi 9 e 29 della LUP (l.p. 13/97). Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 1 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171 “Legge sui masi chiusi”. Incompetenza, sviamento di potere;

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 11/bis, 12/bis, 15 e 15/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Violazione dell’art. 107, commi 9 e 29 della LUP. Violazione del giusto procedimento. Sviamento di potere;

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 107, comma 9 della LUP (l.p. 13/97). Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171. Violazione dell’art. 47 Cost. Omessa ed incompleta motivazione, eccesso di potere per omessa ed insufficiente istruttoria e per travisamento di fatti rilevanti ai fini della decisione. Motivazione carente, perplessa e contradditoria.

Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 28 novembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Il ricorrente, titolare del maso chiuso denominato Starkl sito nel Comune di Falzes (BZ), impugna il diniego espresso dalla Commissione di cui all’art. 107, comma 29, della legge urbanistica provinciale n. 13/1997 al trasferimento della sede masale dalla p.ed. 310 della P.T. 15/I in C.C. Falzes, ricompresa in zona residenziale A2, dotata di piano di recupero, alla p.f. 906 P.T. 15/I in C.C. Falzes ricompresa in zona di verde agricolo.

Il trasferimento del maso è stato richiesto ai sensi dell’art. 107, comma 9, della legge provinciale n. 13/1997, che così dispone: “9. Il trasferimento della sede dell'azienda agricola oppure di fabbricati rurali aziendali del maso chiuso dalla zona residenziale in una zona residenziale rurale o nel verde agricolo è ammesso soltanto se ciò è necessario per oggettive esigenze aziendali dell'azienda effettivamente coltivata che non possono essere soddisfatte con l'ammodernamento o l'ampliamento in loco, anche prescindendo dalla densità edilizia e dal rapporto di copertura previsti dal piano urbanistico comunale o dal piano attuativo. Aziende effettivamente coltivate, con allevamento di bestiame, che non costituiscono masi chiusi e la cui sede di azienda è sita nella zona residenziale, possono trasferire nel verde agricolo il fabbricato aziendale rurale per oggettive esigenze aziendali sopra specificate. La concessione edilizia è rilasciata dopo aver acquisito il parere vincolante della commissione di cui al comma 29. Tale commissione valuta la sussistenza delle oggettive esigenze aziendali per il trasferimento complessivo o parziale e la nuova ubicazione della sede aziendale o dei fabbricati rurali. La commissione può anche approvare il trasferimento di sedi di masi chiusi nel territorio di un altro comune, purché la maggior parte dei terreni agricoli del maso chiuso siano situati in quest'ultimo comune, l'azienda coltivi gli stessi da almeno dieci anni antecedenti alla presentazione della domanda e la distanza tra l'ubicazione vecchia e quella

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