TAR Parma, sez. I, sentenza breve 2023-05-12, n. 202300164
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Testo completo
Pubblicato il 12/05/2023
N. 00164/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Gentian Alimadhi e presso lo stesso elettivamente domiciliata in MA, Borgo Giacomo Tommasini n. 18, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e U.T.G. - Prefettura di MA, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. -OMISSIS-del 14 febbraio 2023, con cui la Prefettura di MA ha fatto divieto alla ricorrente di detenere qualsiasi tipo di arma e munizione e ha revocato la licenza di porto d’armi per difesa personale in qualità di Guardia particolare giurata;
- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi atti di controllo, pareri, proposte o valutazioni anche di contenuto sconosciuto alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di MA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Italo Caso nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Considerato che con decreto prot. n. -OMISSIS-del 14 febbraio 2023 la Prefettura di MA faceva divieto alla ricorrente di “… detenere qualsiasi tipo di arma e munizione …” e revocava la “… licenza di porto d’armi per difesa personale in qualità di Guardia Particolare Giurata …”;
che, in particolare, veniva richiamata la circostanza che la Questura di MA e la Stazione Carabinieri di Langhirano avevano chiesto di valutare l’adozione del provvedimento di cui all’art. 39 t.u.l.p.s. nei confronti della ricorrente in quanto destinataria di una denuncia penale per il reato di “minaccia” ex art. 612 cod.pen.;
che, secondo quanto esposto nel provvedimento prefettizio, il sig. -OMISSIS- aveva sporto querela per «minaccia aggravata» avvenuta “… durante un diverbio stradale, in quanto la signora -OMISSIS- apriva la giacca, mostrava una pistola di colore scuro che teneva all’interno di una fondina e urlava “STAMMI LONTANO SE NO FINISCI MALE” senza estrarla, ma solo mostrarla …”;
che, in ragione di ciò, richiamando il proprio potere di valutazione dell’affidamento nel buon uso delle armi per scongiurare il pericolo di abusi, e quindi a tutela dell’incolumità collettiva nonché dell’ordine e della sicurezza pubblica, l’Amministrazione concludeva che “… emerge in modo inequivocabile che la signora -OMISSIS- non è più in possesso della “piena e sicura affidabilità” anche in relazione allo svolgimento della sua qualifica di guardia particolare giurata, requisito fondamentale per continuare ad essere titolari di autorizzazioni di polizia in materia di armi, da intendere, secondo conforme giurisprudenza, nel senso che la persona titolare di un’autorizzazione di polizia deve essere priva di mende e tenere in ogni circostanza una condotta rispettosa dell’ordinamento e tale da dare sempre sicuro affidamento di non abusare delle armi …” (in questi termini ancora il provvedimento prefettizio);
che avverso tali determinazioni ha proposto impugnativa l’interessata;
che, innanzi tutto, ella lamenta la totale assenza di contradditorio, essendo mancata la preventiva comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, e pertanto si duole di non aver potuto evidenziare come il -OMISSIS- avesse inventato i