TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-07-27, n. 202312801
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Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 12801/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12762/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12762 del 2022, proposto da
Associazione Culturale Assoteatro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Sarsina, Artelè S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del d.d. 14.7.2022, n. 641, del Direttore generale dello spettacolo del Ministero della cultura;
- del verbale n. 6 del 9.6/10.6.2022, concernente la riunione della commissione consultiva per il teatro, con le allegate schede di qualità artistica, nella parte in cui la commissione ha valutato i progetti Festival ex art. 17 d.m. 27 luglio 2017, assegnando alla domanda presentata da Assoteatro un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità qualitativa (10 punti);
per quanto occorrer possa:
- del verbale della medesima commissione n. 5 del 26.5/27.5.2022, per la sola parte relativa alla valutazione sulle istanze Festival ex art. 17, nonché dei relativi punteggi di qualità artistica per il medesimo settore;
- del d.m. 27 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, comprensivo dei relativi allegati,
- del d.d. 16.12.2021, rep. n. 1913, e relativi allegati, aventi a oggetto la previsione dei punteggi massimi;
- del d.m. 19.1.2022, rep. n. 20, con cui sono stati nominati i componenti della commissione consultiva teatro, e di tutte le ulteriori valutazioni di qualità artistica espresse da tale organo;
- della comunicazione inviata il 2.9.2022, con cui il Ministero ha respinto la richiesta di revisione e riassegnazione dei punteggi di Assoteatro;
- dell’eventuale provvedimento di assegnazione dei benefici ex art. 17 d.m. 27 luglio 2017 – Festival “Prime istanze triennali”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2023 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Associazione Culturale Assoteatro, operante nel settore dello spettacolo teatrale dal 2009, ha partecipato alla procedura per l’accesso ai contributi stanziati dal Ministero della cultura, per l’anno 2022 (triennio 2022-2024), a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (di seguito, “FUS”). La domanda di contributo è stata presentata in relazione all’ambito teatro, settore Festival – prime istanze triennali, di cui all’art. 17 del D.M. 27.07.2017, come modificato con D.M. 25.10.2021, rep. n. 377.
Con decreto n. 641 del 14 luglio 2022, la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della cultura ha approvato gli elenchi delle domande ammesse a contributo (cfr. art. 1) e di quelle non ammesse (cfr. art. 2), sulla scorta delle determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per il Teatro riportate nel verbale n. 6/2022 del 9 e 10 giugno 2022, cui sono allegate le schede di valutazione di ciascun progetto, recanti l’attribuzione dei relativi punteggi numerici.
Tra le domande non ammesse figurava anche quella presentata dalla Associazione Culturale Assoteatro, che in relazione alla “qualità artistica” conseguiva un punteggio di 7,90 punti, inferiore alla soglia minima di ammissibilità qualitativa (pari a 10 punti) di cui all’art. 5, co 1, del D.M. 27.07.2017.
2. Con il presente ricorso, notificato e depositato rispettivamente nelle date 10 e 31 ottobre 2022, l’associazione è insorta avverso il citato decreto direttoriale, gravato unitamente al suddetto verbale n. 6/2022, impugnando “ per quanto occorrer possa ”, tra l’altro, anche il D.M. 27 luglio 2017, il Decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2021, rep. n. 1913, con il quale sono stati previsti i soli punteggi massimi, nonché il D.M. 19 gennaio 2022, rep. n. 20, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione consultiva per il Teatro.
In diritto ha dedotto le seguenti censure: i) difetto di motivazione, in ragione della mancata predeterminazione, da parte della competente Commissione, dei criteri di attribuzione dei punteggi mediante una scala graduale di attribuzione dei voti, a fronte dell’assoluta genericità dei parametri contemplati a monte dal D.M. 27 luglio 2017 e la predeterminazione dei soli punteggi massimi ad opera del decreto rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021, sicché la valutazione numerica assegnata al proprio progetto non consentirebbe in alcun modo di ricostruire l’iter logico-argomentativo sotteso al giudizio, anche tenuto conto dell’insufficienza del lasso di tempo impiegato (appena 3.13 minuti a progetto) a formulare una valutazione adeguata della qualità artistica di progetti relativi ai festival teatrali, spia di un grave deficit istruttorio, come testimonierebbero i punteggi eccessivamente bassi attribuiti in relazione ai diversi fenomeni oggetto di valutazione; ii) vizio di composizione della Commissione in violazione dell’art. 2 d.P.R. 14 maggio 2007, n. 89, atteso che il ruolo di Presidente (assunto dal sig. A M) non è stato ricoperto da un Direttore generale., nonché per la partecipazione ai lavori della commissione di funzionari del Servizio I della Direzione Generale Spettacolo senza che ne fosse indicato il nominativo e la funzione svolta; iii) omessa valutazione del proprio progetto sotto altra categoria, in violazione dell’art. 5, co. 2 del D.M. 27.07.2017, e mancata attivazione del soccorso istruttorio.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero della cultura con atto del 15 novembre 2022, versando poi in atti rapporto informativo della Direzione Generale Spettacolo con cui si rappresenta l’infondatezza del ricorso.
4. Con ordinanze n. 7704/2022 del 20 dicembre 2022 e n. 6768/2023 del 19 aprile 2023, la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti rispettivamente dei soggetti ammessi al contributo FUS per l’ambito teatro – festival, con notificazione a mezzi pubblici proclami, e del Presidente della Commissione consultiva per il teatro, dott. A M, adempimenti che l’associazione ricorrente ha provveduto ad espletare secondo le modalità e nei termini assegnati (cfr. documentazione versata in atti in data 13 gennaio, 15 febbraio e 2 maggio 2023).
5. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative (in data 11 marzo 2023 la ricorrente e 15 giugno 2023 l’Avvocatura).
6. Alla pubblica udienza del 18 luglio 2023 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Nelle more della trattazione dell’odierno ricorso, questa Sezione ha definito nel merito contenziosi analoghi a quello odierno, nei quali, tra le altre, era stata sollevata una censura analoga a quella dedotta con il primo motivo del ricorso introduttivo (i.e., deficit motivazionale), ritenendola condivisibile (cfr. sentenze n. 3578 e 3579 del 2 marzo 2023, nonché ancora n. 7159 del 26 aprile 2023 e n. 7454 del 3 maggio 2023).
Ne consegue che, anche ai fini del presente gravame, valgono le argomentazioni già rassegnate con le suddette pronunce. In particolare, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a., si rinvia alle motivazioni di cui alla citata sentenza n. 3579/2023, che così si è espressa:
“ 1. In assenza di una gradazione espressa dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente, il Collegio ritiene di dover principiare dello scrutinio del secondo mezzo, in quanto con esso è stato dedotto un vizio che, se fondato, inficerebbe un segmento procedimentale che si pone a monte rispetto a quelli interessati dagli ulteriori vizi denunciati, assumendo, dunque, una portata logicamente e “cronologicamente” prioritaria rispetto alle ulteriori censure esperite con il presente gravame. (…)
2. Nel merito, le doglianze proposte con il secondo mezzo sono fondate.
3. In via preliminare giova un sintetico inquadramento delle disposizioni che “governano” l’erogazione dei contributi in esame.
Questi sono destinati a progetti triennali, corredati da programmi per ciascuna annualità, e sono ripartiti tra gli ambiti di cui all’art. 3, comma 5 del DM del 27 luglio 2017 e s.m.i. (avente appunto ad oggetto i “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”). Tra i suddetti ambiti figura, per quanto qui interessa, anche quello della “danza”, a sua volta suddiviso in diversi settori, tra cui quello degli “organismi di produzione della danza” di cui all’art. 25 del citato DM.
L’art. 5, comma 1 della lex specialis prevede il conseguimento di un punteggio minimo di ammissibilità qualitativa pari a 10 punti, quale “soglia di sbarramento” da superare, dovendo il programma raggiungere un livello minimale di qualità artistica per poter beneficiare del riparto delle risorse pubbliche stanziate.
La suddetta soglia minima di ammissibilità qualitativa è valutata dalle Commissioni consultive competenti per