TAR Potenza, sez. I, decreto cautelare 2024-08-13, n. 202400105

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, decreto cautelare 2024-08-13, n. 202400105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202400105
Data del deposito : 13 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/08/2024

N. 00373/2024 REG.RIC.

N. 00105/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00373/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 373 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentato e difeso dagli avvocati A G, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pescopagano, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della determinazione del Comune di Pescopagano Prot. n. 226 del giorno 01/08/2024 con la quale veniva proposta l’aggiudicazione previa verifica dei requisiti alla società -OMISSIS- della “procedura negoziata preceduta da manifestazione di interesse, per l’individuazione di un soggetto attuatore del progetto di accoglienza, integrazione ed organizzazione dei servizi SAI MSNA FAMI - Art. 50, comma 1, lettera e) del D. Lgs. N. 36/2023, senza previa pubblicazione del bando”. CUP: C71H23000070006 (Determina di aggiudicazione);
b) della proposta di aggiudicazione assunto con nota prot. n. 5646 del 17/06/2024;
c) di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli con cui si è proceduto all’esame delle offerte tecniche, nonché alla adozione della proposta di aggiudicazione in favore dell’odierno controinteressato;
d) di tutti gli atri atti e/o provvedimenti, presupposti, connessi e consequenziali, comunque, lesivi degli interessi della società ricorrente, ivi comprese la determinazione n. 01 del 04/01/2024, con cui sono stati approvati gli atti di gara (manifestazione di interesse);

nonché per l’annullamento ai sensi dell’art. 116, comma 2 cpa, della nota prot. n. 0006929

del 29 luglio 2024 (con cui il Comune di Pescopagano trasmetteva l’opposizione alla

istanza di acceso agli atti e formulava osservazioni) con conseguente accertamento del

diritto del -OMISSIS- ricorrente a conseguire l’integrale accesso a tutta la offerta tecnica e

a tutta la documentazione prodotta dalla controinteressata, sia a corredo della offerta

tecnica, che della documentazione amministrativa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Premesso che la domanda cautelare può essere trattata nella prossima camera di consiglio del 11/9/2024;

Rilevato che la decisione collegiale potrebbe avere effetti satisfattivi delle pretese sostanziali vantate dalla parte ricorrente, qualora fondate;

Considerato che non emergono circostanze idonee a dimostrare una estrema gravità ed urgenza, per gli interessi della stessa parte ricorrente;

Ritenuta pertanto l’insussistenza dei presupposti per la concessione di misure cautelari monocratiche;


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