TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-04-03, n. 201704179
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Pubblicato il 03/04/2017
N. 04179/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11573/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11573 del 2016, proposto da:
M L, in proprio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gregorio XI, n.13;
contro
Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l'esecuzione
del giudicato: decreto emesso sul procedimento r.g. 59152/2010 dalla Corte di Appello di Roma sezione equa riparazione.
Visto il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 28 marzo 2017 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno gravame, proposto ex art. 112 c.p.a., parte ricorrente ha formulato domande connesse all’inottemperanza del Ministero della giustizia al decreto della Corte d’Appello di Roma di cui in epigrafe, pronunciato nell’ambito di giudizio ai sensi della l. n. 89 del 2001.
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione svolgendo eccezioni pregiudiziali.
La controversia è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 28 marzo 2017, nel corso della quale parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia.
Non resta indi al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto dell’andamento della questione controversa.