TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-09-23, n. 202100679

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-09-23, n. 202100679
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100679
Data del deposito : 23 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2021

N. 00679/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00233/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 233 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D F, P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

per

per l'annullamento

- della determinazione adottata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-I Reparto-SM Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, con lettera n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca del provvedimento -OMISSIS- di prot. del -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS- che veniva, pertanto, confermata;

- della determinazione non notificata, comunicata con lettera a firma del Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del DL n. 137 del 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Sig. -OMISSIS- è Carabiniere Scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile.

Con determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, veniva disposta nei confronti del ricorrente “l’esclusione da ogni procedura di avanzamento e dal transito da un ruolo all’altro”.

Detto provvedimento, emesso ai sensi dell’articolo 1051 Codice dell’Ordinamento Militare, vedeva il suo presupposto nel passaggio in giudicato, avvenuto in data -OMISSIS-, della sentenza n.-OMISSIS- emessa dal Tribunale di -OMISSIS-. Seguivano in data -OMISSIS-, l’estinzione del reato e, in data -OMISSIS-, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona che concedeva la riabilitazione.

In data -OMISSIS- l’odierno ricorrente avanzava istanza di revoca del provvedimento emesso ai sensi dell’articoli 1051 c.o.m., motivandola in base al decreto di estinzione del reato e al successivo provvedimento di riabilitazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona. L’istanza veniva integrata il -OMISSIS-.

Con lettera del Comando Generale n.-OMISSIS- del -OMISSIS- è stato confermato il citato provvedimento del -OMISSIS-. Il presente ricorso, inizialmente proposto dinanzi al Tar Lazio Roma (dichiaratosi incompetente con ordinanza n. -OMISSIS-) e successivamente riassunto dinanzi a questo Tribunale, si compone di un unico e articolato motivo di ricorso nel quale si deduce: violazione di legge sub specie art. 1051 c.o.m. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e carenza di motivazione. L’impugnato provvedimento, emesso a seguito della concessa riabilitazione, sarebbe carente di motivazione sugli elementi nuovi presentati dal ricorrente. Difatti, in presenza dell’estinzione del reato e della riabilitazione, elementi nuovi e caratterizzanti, vi sarebbe stato l’obbligo di motivare sulle ragioni per cui l’intimata amministrazione ha ritenuto tali elementi non idonei per la revoca del provvedimento emesso nel -OMISSIS-.

Si è costituta l’Amministrazione resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 26 maggio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 L’oggetto del presente ricorso è l’applicazione dell’art. 1051, comma 8, del d.lgs. n. 66 del 2010, che fissa un criterio di valutazione del personale militare nelle procedure di avanzamento, individuando una causa di esclusione dalle stesse a danno di coloro che abbiano riportato condanne penali particolarmente gravi per il prestigio dell’Arma.

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