TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-07-15, n. 202210024

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-07-15, n. 202210024
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210024
Data del deposito : 15 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2022

N. 10024/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02497/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2497 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da M L, rappresentato e difeso dagli avvocati P A, E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

A D R, D L, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento della Commissione esaminatrice del concorso a numero 300 posti di Notaio indetto dal Ministero della Giustizia con D.G. del 16/11/2018 di cui all'elenco finale dei candidati idonei e ammessi alle prove orali pubblicato il 17 dicembre 2020 sul sito internet del Ministero della Giustizia; del Verbale n. 287 del 7 gennaio 2020, non comunicato, della Commissione esaminatrice con il quale quest'ultima, a seguito dell'apertura della busta n. 566 - corrispondente al ricorrente – e dopo la lettura del primo elaborato relativo all'atto inter vivos di diritto civile, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.lgs. 166/2006, “dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi”; dell'Allegato A) al predetto verbale recante la scheda di valutazione con la relativa motivazione; nonché di ogni altro atto annesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresi i verbali della Commissione di concorso e in particolare quello concernente la formazione dei criteri n. 18 del 21.5.2019 ed i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei Commissari, l'eventuale approvazione della graduatoria finale con riserva di proporre motivi aggiunti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

del Decreto del Ministero della Giustizia del 11 novembre 2021 di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esame, a 300 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 (All. 1) e della relativa graduatoria (All. 2); della nota del Direttore Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia del 15 novembre 2021 di pubblicazione della graduatoria dei vincitori e dell'elenco delle sedi disponibili (All. 3); nonché del relativo elenco delle sedi disponibili (All. 4); ogni altro atto precedente e/o successivo per quanto non conosciuto con tutti i poteri di legge e con facoltà di farsi sostituire, conciliare, transigere e quant'altro utile ai fini del mandato.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione intimata non lo ha ammesso a sostenere le prove orali del concorso notarile indetto con DD del 16 novembre 2018, nonché ha gravato il relativo verbale del 7 gennaio 2020, nella parte in cui la commissione ha espresso un giudizio di non idoneità sugli elaborati redatti dall’esponente stesso. Ha poi gravato con motivi aggiunti il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori del detto concorso.

L’esponente ha contestato la legittimità degli atti indicati, articolando all’uopo il seguente motivo di diritto:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del D.lgs. 166/2006; Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 n.10 e 58 n. 4 della legge notarile; Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, contraddittorietà, carenza di motivazione, arbitrarietà, sviamento logico ed errore di fatto; Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Si è costituita l’amministrazione intimata, contestando il ricorso e depositando documentazione.

La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 20 aprile 2022.

Tanto premesso in fatto, con un unico cumulativo motivo di ricorso, la parte istante denuncia l’erroneità e l’illogicità della motivazione che ha condotto la commissione a ritenerlo non idoneo, escludendolo dalle successive fasi del concorso de quo; assume che nelle sue prove scritte non emergevano insufficienze talmente gravi da atteggiarsi quali fatti ostativi rispetto alla correzione dei compiti successivi.

Il ricorso non può essere accolto.

In primis, è d’uopo ricordare che, nell’ambito dei concorsi notarili, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 7,