TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2016-05-24, n. 201606095
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Testo completo
N. 06095/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01577/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1577 del 2012, proposto da:
CGIL-CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO e l’INCA-ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE ASSISTENZA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Luca Formilan e Luca Santini ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell’ultimo dei suindicati difensori in Roma, Viale Carso, n. 23;
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’INTERNO e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, del 6 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, concernente “Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno”;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° marzo 2016 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe l’organizzazione sindacale CGIL e l’INCA hanno chiesto l’annullamento del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero dell’interno, del 6 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, concernente il “Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno”.
Tale decreto è stato adottato in attuazione degli artt. 5, comma 2-ter e 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
L’art. 5, comma 2-ter (comma inserito nel corpo del predetto decreto legislativo dall'art. 1, comma 22, lett. b), della legge 15 luglio 2009 n. 94), prescrive che “ La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all’articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.” .
A sua volta l’art. 14-bis istituisce e disciplina il c.d. Fondo rimpatri stabilendo che: “1. E' istituito, presso il Ministero dell’interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all’ articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall’Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all’ articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell’interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno”.
Nello specifico il decreto fissa gli oneri contributivi nel modo seguente:
“a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.”.
1.1. I ricorrenti hanno proposto tre motivi di ricorso così rubricati:
1) illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2 - ter e 14 - bis del d. lgs. n. 286 del 1998, come introdotti dall’art. 1, comma 22, lett. b) ed n), della l. n. 94 del 2009, per violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, di capacità contributiva, di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (artt. 3, 53, 97 Cost.), nonché per violazione dell’art. 9 della convenzione O.I.L. n. 143 del 1975 (artt. 10, comma 2, e 117, comma 1, Cost.);
2) violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza, economicità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost; art. 1 l. n. 241 del 1990); eccesso di potere per illogicità manifesta e per sviamento;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 – bis, comma 2, d. lgs. n. 286 del 1998, in ordine alla destinazione della cd. “quota residua” del gettito derivante dal contributo; violazione dell’art. 97 Cost, in relazione al principio di buon andamento dell’azione amministrativa; irragionevolezza ed illogicità manifesta; eccesso di potere.
In sintesi, i ricorrenti:
- dopo aver premesso che la legge 15 luglio 2009 n. 94, modificando il T.U. n. 286 del 1988, ha introdotto nell’art. 5 del predetto Testo unico il comma 2-ter che prevede il pagamento di un contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno che lo straniero è tenuto a versare all’atto della presentazione dell’istanza anche in aggiunta agli altri contributi già previsti, indicando il minimo di 80 euro ed il massimo di 200 euro per detto versamento, lamentano l’illegittimità del decreto impugnato sul presupposto della ritenuta illegittimità costituzionale della previsione normativa sotto i diversi profili sopraindicati sub 1), contestando quindi in radice l’introduzione del contributo in questione;
- lamentano l’illegittimità dell’atto impugnato nella parte in cui ha inteso attuare anche la previsione dell’art. 14-bis del T.U. n. 286 del 1998, anch’essa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, volta a stabilire un vincolo di destinazione per il detto contributo, distribuendolo in parte in un “fondo rimpatri”, con quota residua assegnata allo stato di previsione del Ministro dell’interno per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno: l’imposizione del pagamento di maggiori oneri per coloro che richiedono il permesso di soggiorno non solo è del tutto svincolata dalla capacità contributiva, dovendosi considerare quale imposta, ma è anche irragionevole sia perché pone a carico dei cittadini non comunitari che regolarmente soggiornano nel territorio nazionale una parte del finanziamento delle attività connesse alla repressione dell’immigrazione irregolare, che andrebbero invece poste a carico della fiscalità generale nel rispetto delle convenzioni internazionali, sia perché l’immigrato già partecipa al finanziamento degli oneri relativi all’istruttoria amministrativa delle pratiche relative ai permessi di soggiorno mediante l’importo di trenta euro da versare a Poste Italiane, cui si aggiunge l’ulteriore importo di 27,50 Euro per i permessi di soggiorno “ in forma elettronica”;
- sostengono che, comunque, le previsioni legislative che costituiscono la fonte normativa del provvedimento qui impugnato si presentano come violative dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 53, 97 nonché 10, comma 1 e 117, comma 2, della Costituzione, di talché essi chiedono che il Tribunale adìto sollevi la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 2-ter e 14-bis del decreto legislativo n.286 del 1998, rinvenendosene la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza;
- contestano inoltre la modalità di fissazione della misura del contributo straordinario sulla base di una graduazione per tre scaglioni (80, 100, 200 Euro) correlati alla durata del permesso richiesto: si tratterebbe di una scelta non necessaria alla stregua della legge e attuata secondo modalità irragionevoli per tre motivi: perché comporta la reiterazione dell’esborso a ogni richiesta di rinnovo del permesso senza tenere conto del pregresso consolidamento della presenza dell’immigrato nel territorio italiano; perché l’entità degli incombenti istruttori non muta in relazione alla durata del permesso richiesto; perché ne conseguono illegittime sperequazioni tra soggetti che si trovano nelle medesime condizioni sostanziali, incidendo di più sui lavoratori precari e su quelli che hanno permessi per durata più breve;
- affermano infine che il decreto impugnato neppure rispetta la proporzione in ordine alla destinazione del contributo stabilita dalla legge, in quanto destina la quota residua del contributo non al finanziamento degli oneri di istruttoria dei permessi di soggiorno, ma a tre diverse “missioni” (ordine pubblico e sicurezza; amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di governo e dello Stato sul territorio; immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, con riferimento all’attuazione del regolamento sull’Accordo di integrazione previsto dall’art. 4-bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), violando anche i principi di ragionevolezza e buon andamento.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso proposto per difetto di legittimazione attiva delle associazioni