TAR Salerno, sez. III, sentenza 2025-01-08, n. 202500015
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Testo completo
Pubblicato il 08/01/2025
N. 00015/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00961/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 961 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetana Mastroberardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di LE, domiciliataria ex lege in LE, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato s-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, -OMISSIS- agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di LE sull’istanza dell’11 marzo 2024, finalizzata ad «effettuare tutti gli adempimenti richiesti con riferimento al primo ingresso ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione».
2. Ad illustrazione dell’azione proposta, esponeva:
- di aver fatto ingresso in Italia in forza di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale e conseguente visto di ingresso;
- che, tuttavia, il datore di lavoro (The Best di Bovi Filomena, in appresso, B.) non avrebbe dato seguito alla diffida inviatagli via p.e.c. il 26 gennaio 2024, così dimostrando la propria indisponibilità alla regolare assunzione;
- di aver diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione in base alla circolare del Ministero dell’Interno prot. 3836 del 20 agosto 2007.
Deduceva, quindi:
- l’applicabilità, nella specie, della citata circolare ministeriale del 20 agosto 2007, prot. 3836;
- la pertinenza dell’indirizzo giurisprudenziale per cui le inadempienze datoriali non possono essere ritenute pregiudizievoli per la posizione dello straniero in sede di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, non avendo quest’ultimo la possibilità di sopperire a tali mancanze;
- la sussistenza di un interesse pubblico nel senso di favorire il controllo/monitoraggio della presenza degli stranieri sul territorio e la trasparenza dei rapporti di lavoro;
- la sussistenza della volontà del legislatore di consentire l’occupazione delle forze lavoro presenti all’interno del territorio nazionale, pure tenuto conto dell’alta domanda di lavoro;
- in sostanza, la convergenza tra l’interesse del ricorrente e le esigenze del mercato del lavoro, il quale necessiterebbe di apporto di manodopera straniera superiore rispetto a quello annualmente previsto dal c.d. decreto flussi;
- il contrasto del contegno omissivo dell’amministrazione con i principi ex artt. 97 Cost. e 2 della l. n. 241/1990 in tema di obbligo di conclusione del procedimento con provvedimento espresso e motivato.
Conclusivamente, richiedeva la condanna dell’amministrazione intimata a pronunciarsi in via espressa sull’istanza dell’11 marzo 2024, nonché la nomina di un Commissario ad acta per il caso di sua ulteriore inerzia.
3. Costituitosi in giudizio, l’intimato Ministero dell’Interno eccepiva che:
- in mancanza di convocazione delle parti e dell’esecuzione dei rilievi foto-segnaletici, non potrebbero decorrere i termini procedimentali di cui alla l. n. 241/1990;
- il termine di conclusione del procedimento in materia di immigrazione sarebbe, comunque, non già quello ordinario, bensì nel termine più lungo di 180 giorni, decorrenti da quando matura per l’amministrazione l’obbligo a provvedere;
4. In esito all’udienza camerale del 16 luglio 2024, con ordinanza collegiale pubblicata n. 1516 del 17 luglio 2024 questa Sezione disponeva incombenti istruttori nel senso di acquisire dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di LE «una dettagliata relazione sullo stato del procedimento (con allegazione di tutta la documentazione prodotta dalla ditta che si era dichiarata disponibile ad assumere il ricorrente, in occasione della richiesta di nulla osta ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, nonché di ogni altro tipo di informazione utile ai fini della decisione, anche a seguito di idonei accertamenti, con precipuo riferimento alla citata condizione di indisponibilità del datore di lavoro)».
5. Con atto depositato in data 2 ottobre 2024, il difensore del ricorrente