TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-01-18, n. 202300403

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-01-18, n. 202300403
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300403
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2023

N. 00403/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03184/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3184 del 2018, proposto da
Sindacato Nazionale Area Radiologica, Associazione Snr, Diagnostica Medica di Costanzo S.r.l., Casa di Cura Tortorella S.p.A., I.R.M.N. Istituto di Radiologia e Medicina Nucleare S.r.l., Ce-Sat, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati B R, A V, con domicilio eletto presso lo studio Bruno Studio Ricciardelli in Napoli, piazza G. Bovio, n. 8.

contro

A S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V C, E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;
Regione Campania, non costituita in giudizio.

per l'annullamento

1) delle note della Direttore UOC Assistenza Accreditata dell'A S di differenti protocolli, tutte datate 17.5.2018 e successivamente recapitate ai ricorrenti, mediante le quali la ASL SA ha richiesto a ciascun centro in p.a. l'emissione di una nota di credito per prestazioni eseguite dopo la data di presunto esaurimento dei limiti di spesa, indicando l'importo di tale nota per ciascun centro, 2) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale anche se non noto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A S e del Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 novembre 2022, svoltasi in modalità telematica, il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio le ricorrenti hanno impugnato le note dell’A S di differenti protocolli, tutte datate 17.5.2018 e successivamente recapitate ai ricorrenti, mediante le quali l’A S ha richiesto a ciascun centro accreditato l’emissione di una nota di credito per prestazioni eseguite dopo la data di presunto esaurimento dei limiti di spesa, indicando il relativo importo dovuto.

Le ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di ricorso:

a) Violazione e falsa applicazione degli art. 41 e 97 cost. - del codice civile (in particolare artt.

1321, 1366, 1375) - dell’art. 8 quinquies del dlgs. 502/92 e s.m.i. – violazione del dca 89/2016 – eccesso di potere (vizio del procedimento – difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, arbitrarietà- illogicità;

b) Violazione degli artt. 32 e 81 e 97 cost.- violazione e falsa applicazione del decreto

commissariale n. 24 del 5.4.2011 in riferimento al dpcm 29.11.2001- violazione e falsa applicazione

delle disposizioni relative all’assegnazione dei percorsi diagnostici e terapeutici ai medici

prescrittori – eccesso di potere;

c) Violazione e falsa applicazione art. 1, comma 170 l. 311/2004 – violazione e falsa applicazione dm 12/9/2006 e dm 22/7/1996 – eccesso di potere – difetto di istruttoria – erroneità dei

presupposti – perplessità – sviamento.

L’A S e il Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza di smaltimento del 30 novembre 2022, svoltasi in modalità telematica, la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso in punto di fatto il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, come segnalato alle parti in udienza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

E, invero, i provvedimenti impugnati si pongono a valle dell’istruttoria compiuta dal Tavolo Tecnico, che ha verificato i saldi contabili relativi all’anno 2017.

Trattasi all’evidenza di un’istruttoria essenzialmente contabile fondata sul riscontro dell’attendibilità dei dati e sul loro raffronto contabile con la disciplina contrattualmente fissata mediante il richiamo ai provvedimenti autoritativi di fissazione dei tetti di spesa per macro area e per struttura.

La pretesa azionata dai ricorrenti concerne, quindi, situazioni giuridiche soggettive già compiutamente tratteggiate e delineate dalle norme, senza che all’uopo residuino margini di autoritativo divisamento da parte della Amministrazione che, sul punto, si è limitata a fissare le somme a credito e a debito.

E ciò tenuto altresì conto delle recenti statuizioni di questo TAR (da ultimo TAR Campania, I, 3457/2022;
id., 6 aprile 2020, n. 1325;
Id., id., 7 dicembre 2020, n. 5894) in forza delle quali la cognitio spetta al Giudice ordinario allorquando si verta in tema:

- non già di atti o provvedimenti amministrativi autoritativi, di esercizio del potere di programmazione sanitaria;

- bensì, come nella fattispecie in esame, di pretese patrimoniali costituenti mero esercizio di un diritto di credito da parte del soggetto pubblico nei confronti della fondazione ricorrente.

La controversia azionata risulta così rientrare nell’ambito della Giurisdizione ordinaria, non venendo in rilievo, nel caso di specie, e nell’ambito di un sistema assimilabile ad un rapporto concessorio di pubblico servizio (qual è il sistema sanitario di accreditamento), un profilo legato all’esercizio, da parte della pubblica Amministrazione, di poteri discrezionali, bensì emergendo un mero diniego di remunerazione delle prestazioni effettuate dal soggetto privato accreditato, fondato su circostanze compiutamente “normate” e, dunque, suscettibili di mera certazione, all’interno di un rapporto di matrice e connotazione paritetica (cfr., altresì, Cass., SS.UU., 2 novembre 2018, n. 28053;
TAR Lombardia, III, 15 dicembre 2021).

Nel caso di specie, invece, parte ricorrente non contesta l’applicazione della disciplina dei tetti di spesa da parte della ASL, ma la violazione della disciplina contrattuale e richiede il riconoscimento di prestazioni che, a suo dire, sarebbero comunque ricomprese nel tetto stesso e che, comunque, dovevano ritenersi indispensabili per garantire la continuità assistenziale ai pazienti, ponendo quindi una questione relativa all’individuazione della prestazione dovuta dalla ASL in base al contenuto del contratto di accreditamento e alla disciplina pubblicistica da esso richiamata, senza contestare alcun intervento autoritativo, ma la sola attività di definizione delle reciproche obbligazioni delle parti.

Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Le peculiari connotazioni della controversia, e la natura della pronunzia, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.

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