TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-11-27, n. 202317731

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-11-27, n. 202317731
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317731
Data del deposito : 27 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2023

N. 17731/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08399/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8399 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Amazon Italia Transport s.r.l., Amazon Italia Logistica s.r.l. e Amazon Eu s.à r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati M C, G F, G N e L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– della delibera dell''Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 94/22/CONS del 31 marzo 2022, recante “ Obblighi regolamentari nel mercato dei servizi di consegna dei pacchi ”, notificata ad Amazon Italia Transport s.r.l. e Amazon EU s.à.r.l. in data 5 maggio 2022 e pubblicata in pari data sul sito istituzionale dell''Autorità;

– degli atti del relativo procedimento, nonché quelli connessi e presupposti, ivi incluse le delibere della citata Autorità n. 399/18/CONS, n. 350/19/CONS, n. 703/20/CONS, n. 212/20/CONS, n. 47/21/CONS, n. 398/21/CONS e 255/21/CONS, nonché, nei limiti dell''interesse, la delibera AGCOM n. 129/15/CONS, recante “ Regolamento in materia di titoli abilitativi per l''offerta al pubblico di servizi postali ”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Amazon Italia Transport s.r.l. il 14 febbraio 2023:

per l''annullamento, oltre agli atti impugnati con il ricorso introduttivo:

– della nota di richiesta di informazioni dell''Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione servizi postali, recante come oggetto: “ Adempimento agli obblighi informativi di cui all''art. 2 della delibera n. 94/22/CONS ”, prot. n. 0356150 del 16 dicembre 2022, recapitata in pari data.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso le Società del gruppo Amazon, come in epigrafe specificate (e di seguito anche solo AMAZON o Società), hanno impugnato la delibera n. 94/22/CONS, recante “ Obblighi regolamentari nel mercato dei servizi di consegna dei pacchi ”, con la quale l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito anche solo AGCOM), all’esito di un articolato procedimento, avviato con la delibera n. 399/2018/CONS, e proseguito con l’adozione di una serie di ulteriori delibere, sempre in epigrafe indicate, ha imposto alcuni obblighi informativi agli operatori di medio-grandi dimensioni presenti sul mercato delle consegne dei pacchi (c.d. obblighi simmetrici), nonché ulteriori obblighi informativi specifici in capo ad AMAZON (c.d. obblighi asimmetrici), e segnatamente:

- Articolo 1 recante “ Obblighi informativi generali ”:

1. I soggetti abilitati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. m), dell’Allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, per la fornitura al pubblico di servizi per la consegna di pacchi postali che occupano, in attività postali, almeno 50 addetti ed hanno realizzato, per almeno tre anni consecutivi, un fatturato annuo relativo ad attività rientranti nel perimetro dei servizi postali, così come definiti dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261 superiore a 10 milioni di euro, trasmettono, con cadenza annuale, all’Autorità le informazioni di cui ai commi successivi.

2. Gli operatori di cui al comma 1 trasmettono all’Autorità le informazioni relative alle condizioni economiche dei servizi offerti al pubblico, già oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d) ed e) dell’Allegato A alla delibera n. 413/14/CONS. Gli operatori trasmettono, inoltre, le condizioni economiche di riferimento (prezzi medi) per i seguenti cluster di clienti business individuati sulla base del fatturato annuo :

- oltre 1 milione di euro di fatturato annuo

- 250 mila euro <
fatturato annuo <
1 milione di euro

- 50 mila euro <
fatturato annuo <
250 mila euro

- 5 mila euro <
fatturato annuo <
50 mila euro
.

3. Gli operatori di cui al comma 1 trasmettono all’Autorità i contratti vigenti che regolano i rapporti commerciali con le imprese di settore, direttamente contrattualizzate, che concorrono a fornire il servizio postale.

4. Gli operatori di cui al comma 1 trasmettono all’Autorità una dichiarazione sul rispetto delle condizioni di lavoro, nei confronti di tutte le persone coinvolte nella fornitura del servizio e a qualsiasi livello dell’organizzazione di rete.

5. Gli operatori di cui al comma 1 trasmettono all’Autorità gli schemi tipo di contratto utilizzati nei confronti del personale appartenente alle diverse categorie ad ogni livello organizzativo ”;

- “Art. 2 recante “ Obblighi informativi specifici in capo ad Amazon ”:

“1. In aggiunta alle informazioni di cui all’art. 1, Amazon trasmette all’Autorità le seguenti informazioni:

“a. il prezzo medio praticato ai retailer che aderiscono al programma di Logistica di Amazon (c.d. “FBA”) per il servizio di consegna;

b. il prezzo medio unitario corrisposto ai DSP per il servizio di consegna;

c. il prezzo medio unitario corrisposto agli altri operatori di consegna per il servizio di consegna ”.

2. Con atto dei motivi aggiunti AMAZON ha poi impugnato la nota del 15 dicembre 2022 (prot. 0356150 del 16 dicembre 2022), con cui AGCOM ha richiesto alla Società, in asserita attuazione delle previsioni di cui alla citata delibera 94/22/CONS, l’invio delle seguenti informazioni, in espressa “ottemperanza” a quanto previsto dalla delibera n. 94/22/CONS.

«- i prezzi offerti al pubblico per i servizi di consegna dei pacchi, ivi inclusi gli eventuali servizi accessori (art. 1, comma 2);
ai fini dell’adempimento dell’obbligo, trasmettere le carte dei servizi adottate e rese pubbliche ai sensi della delibera n. 413/14/CONS, inclusive delle condizioni economiche.

- il prezzo medio dei servizi offerti ai quattro cluster di clienti business per fatturato (art. 1, comma 2);
ai fini dell’adempimento dell’obbligo, trasmettere i prezzi ex art. 5 del Regolamento UE n. 2018/644 relativo ai pacchi transfrontalieri, limitatamente agli invii nazionali, aggiungendo la scontistica che viene applicata alla clientela appartenente a ciascuno dei cluster;
nel caso in cui non sia disponibile l’esatta scontistica applicata, fornire una stima della stessa (es. intervallo di valori massimo e minimo);

- i contratti vigenti che regolano i rapporti commerciali con le imprese di settore, direttamente contrattualizzate, che concorrono a fornire il servizio postale (art. 1, comma 3);
ai fini dell’adempimento dell’obbligo, trasmettere il/i contratto/i standard utilizzato/i per regolare i rapporti commerciali intercorrenti con le diverse categorie di sub-fornitori;

- una dichiarazione sul rispetto delle condizioni di lavoro, nei confronti di tutte le persone coinvolte nella fornitura del servizio e a qualsiasi livello dell’organizzazione di rete (art. 1, comma 4);
la dichiarazione non è necessaria se nei contratti standard che regolano i rapporti con i sub-fornitori è presente una clausola in cui questi ultimi dichiarino di essere in regola con le norme che disciplinano i rapporti di lavoro nel settore.

- gli schemi tipo di contratto utilizzati nei confronti del personale appartenente alle diverse categorie ad ogni livello organizzativo (art. 1, comma 5);
ai fini dell’adempimento dell’obbligo, trasmettere il/i contratto/i standard utilizzato/i per le diverse categorie di lavoratori direttamente contrattualizzati (es. lavoratori a tempo pieno, parziale, temporanei e autonomi);

- il prezzo medio praticato ai retailer che aderiscono al programma di Logistica di Amazon per il servizio di consegna (art. 2, lett. a);
trasmettere il listino dell’offerta “Logistica di Amazon” pubblicato sul sito web, che riporta i prezzi in modo disaggregato per i servizi di spedizione, stoccaggio e opzionali (es. resi);

- il prezzo medio unitario corrisposto ai DSP per il servizio di consegna (art. 2, lett. b), ossia i prezzi mediamente corrisposti ai DSP per il servizio di consegna dei pacchi, con riferimento alle tipologie di consegna standard e rapida e alle categorie di peso più rappresentative (es.

0-2 kg, 2-5 kg, 5-10 kg, 10-20 kg). In assenza del dato puntuale fornire una stima o un intervallo di valori massimo e minimo.

- il prezzo medio unitario corrisposto agli altri operatori di consegna per il servizio di consegna (art. 2, lett. c);
trasmettere un elenco dei prezzi mediamente corrisposti agli altri operatori di consegna per il servizio di consegna dei pacchi, con riferimento alle tipologie di consegna standard e rapida e alle categorie di peso più rappresentative (es.

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