TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2015-03-11, n. 201501475

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2015-03-11, n. 201501475
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201501475
Data del deposito : 11 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03271/2014 REG.RIC.

N. 01475/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03271/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 3271 del 2014, proposto da:
C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., Consorzio Stabile Meles Servizi Integrati, rappresentati e difesi dall'avv. F G, con domicilio eletto presso Marcella Caccavale in Napoli, Via Edoardo Nicolardi, 188;



contro

Liceo Statale "Margherita di Savoia", Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc. Distrett. Stato, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;



per l’accertamento

DIRITTO ALL’ADEGUAMENTO DEL PREZZO DI APPALTO AI SENSI DELL'ART. 115 D.L. N. 163/2006, CON CONSEGUENTE CONDANNA AL PAGAMENTO DEL COMPENSO REVISIONALE.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Liceo Statale "Margherita di Savoia", di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale della Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe, il C.N.S., Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. e il Consorzio stabile Miles Servizi Integrati agivano, in qualità, rispettivamente, di mandataria e di mandante del RTI tra loro costituito: - per l’accertamento della nullità dell’art. 12 del contratto normativo stipulato il 28 dicembre 2006 con l’Ufficio scolastico regionale della Campania, avente per oggetto l’erogazione di “servizi di pulizia mediante l’impiego di ex lavoratori socialmente utili e/o di pubblica utilità presso gli istituti scolastici della Regione Campania”; - per la conseguente condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle somme dovute a titolo di adeguamento periodico dei corrispettivi dell’appalto di pulizia eseguito, in attuazione dell’anzidetto contratto normativo (contratto attuativo del 23 novembre 2007), presso il Liceo statale “Margherita di Savoia” di Napoli; - per la condanna dell’amministrazione intimata al rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell’incremento dell’orario di lavoro e della corrispondente maggior retribuzione del personale impiegato nell’appalto.

Richiedeva, quindi, la liquidazione di una somma pari a complessivi € 18.229,79, comprensiva sia del compenso revisionale vantato sia dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell’incremento dell’orario di lavoro del personale impiegato.

2. L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio per resistere al ricorso proposto ex adverso.

3. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2014, la causa era trattenuta in decisione.

4. Venendo a scrutinare la proposta domanda di riconoscimento delle somme spettanti in virtù dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, previo accertamento della nullità della clausola negoziale limitativa della revisione periodica dei prezzi prescritta da tale norma, il Collegio non ritiene di doversi discostare dagli indirizzi già invalsi nella Sezione con riferimento a casi omologhi a quello dedotto nel presente giudizio (cfr. sent. n. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 del 9 gennaio 2014).

5. In via preliminare, osserva il Collegio che la domanda in parola rientra nella giurisdizione esclusiva dell'adito giudice amministrativo.

Ed invero, l'art. 244 del d.lgs. n. 163/20063 prevede che "il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici" e l'art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, cod. proc. amm. stabilisce che "sono devolute alla giurisdizione

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