TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 2022-03-14, n. 202201700

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 2022-03-14, n. 202201700
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202201700
Data del deposito : 14 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2022

N. 01700/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05224/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5224 del 2021, proposto da -OMISSIS- nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Istituto Comprensivo Statale “Rocco Cav Cinquegrana” - Sant'Arpino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli presso la cui sede in Napoli, via Diaz n.11 ex lege domiciliano;



per l'annullamento

del provvedimento comunicato in data-OMISSIS-dall’Istituto Comprensivo Statale “ Rocco Cinquegrana” in persona del Dirigente Scolastico;

nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo;

di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta e di Istituto Comprensivo “Rocco Cav Cinquegrana” - Sant'Arpino e di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;




FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 29 novembre/6 dicembre 2021 e depositato il 6 dicembre 2021, parte ricorrente, nella qualità, impugnava l’atto con cui l’Istituto Comprensivo “Rocco Cav Cinquegrana” - Sant'Arpino comunicava di avere assegnato al figliolo riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art.-OMISSIS-, della l. 104/1992 (cfr. all. 3 del ricorso), per l’anno scolastico 2021/2022, in cui sta frequentando il primo anno della scuola dell’infanzia, un insegnante di sostegno per 25 ore sulle 40 ore settimanali di impegno scolastico, assegnazione ritenuta non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale risulta affetto.

Il ricorso è affidato a quattro censure tra violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Parte ricorrente conclude per l’annullamento, previa sospensione, dell’atto suddetto nonché l’accertamento per l’anno scolastico in corso e per l’intero ciclo, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla patologia del figliolo, con condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento di onorari e spese di giudizio, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.

2. Si costituivano in giudizio le Amministrazioni evocate. In vista della camera di consiglio depositavano compiuta memoria con cui in primis eccepivano l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, il difetto di legittimazione passiva del MIUR e concludevano per l’irricevibilità, l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso, chiedendo il rigetto dello stesso oltre che dell’istanza cautelare. L’Amministrazione depositava la relazione dell’Istituto scolastico in data 9 dicembre 2021 dalla quale risultava che l’atto del 19 novembre 2021 allo stato impugnato precisava che le 25 ore assegnate erano il massimo assegnabile per gli alunni con grave disabilità, sulla base dell’organico attribuito alla stessa istituzione scolastica. Produceva anche il PEI per l’a.s. 2021/2022.

3. Pervenuto il ricorso per la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 2 febbraio 2022 era rinviato alla odierna camera di consiglio del 16 febbraio 2022 nella quale è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata, avvertitene all’uopo le parti costituite.

4. In via preliminare, occorre ribadire che la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. e tanto in virtù del percorso argomentativo più volte seguito da questa sezione e riaffermato, tra le altre, nella Sent. n. 1331/2015 le cui considerazioni, sulla questione di giurisdizione, si richiamano in questa sede:

“[…]6.1.1. In primo luogo, si deve partire dalla normativa in materia di determinazione degli organici del personale docente di sostegno agli alunni portatori di handicap.

Il riferimento è al D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il quale attribuisce al MIUR la competenza per la definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento dell’intera rete scolastica italiana e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico (art. 1). In base al comma 2 dell’art. 2, le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base ad una serie di parametri, tra i quali la lett. a) fa specifico riferimento – dopo la previsione dell'entità e della composizione della popolazione scolastica – “alle esigenze degli alunni disabili”. La ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale è affidata (comma 5) ai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, che la curano previa interlocuzione con le regioni e con gli enti locali “al fine di realizzare una piena coerenza tra le previsioni programmatiche del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche e dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.”

L’art. 5 del citato d.P.R., con specifico riferimento a “Classi con alunni in situazione di disabilità”, stabilisce altresì, al comma 1, “le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano definite ai sensi dell'articolo 2, commi 413 e 414,

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