TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-02-20, n. 202300437

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-02-20, n. 202300437
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300437
Data del deposito : 20 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2023

N. 00437/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02841/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2841 del 2017, proposto da
D C, rappresentato e difeso dagli avvocati F P F e R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. F P F in Milano, via Principe Amedeo n. 3;

contro

Comune di Nova Milanese, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 75 del 30.10.2017, con la quale il Comune di Nova Milanese, a seguito dell'avvio di un procedimento amministrativo volto all’accertamento dello stato dei luoghi, ha ordinato al ricorrente, nella sua qualità di proprietario dell'immobile “ posto in via Marsale n. 7 a Nova Milanese identificato Foglio 7 Part: 65 Sub: 1 Part: 65 Sub. 2 – Foglio 2 Part: 65 Sub. 3 ”, di provvedere al rispristino dello stato dei luoghi “ secondo quanto autorizzato con concessione edilizia di cui alla PE 29/1957 ” entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'ordinanza;

“nonché, se ed in quanto occorrer possa”:

- dei verbali di sopralluogo dell’11.10.2017 e del 27.10.2017 (“non conosciuti”) effettuati dalla Polizia locale del Comune di Nova Milanese, in forza dei quali sarebbe stata accertato che “ il fabbricato in oggetto è delle seguenti dimensioni: m. 15,28 X 7,70 due piani fuori terra più sottotetto accessibile ” e che “ l’ultimo titolo edilizio efficace è la PE 29/57 […]”, dal quale emergerebbe, invece, che “ l’ingombro dichiarato del fabbricato ” sarebbe “ pari a circa 12,10 x 7,60 due piani fuori terra oltre sottotetto non accessibile ”;

- di ogni altro atto o provvedimento connesso, conseguenziale e presupposto, “conosciuto e sconosciuto”, con riserva di proporre richiesta di risarcimento dei danni patiti e patiendi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nova Milanese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il sig. C, odierno ricorrente, proprietario dell’immobile posizionato al di fuori del centro abitato del Comune di Nova Milanese e identificato al N.C.E.U. alla partita 1257, foglio 7, mappale 65, sub. 1 (negozio), sub. 2 (appartamento) e sub. 3 (locale al piano sottotetto), impugna l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 75 del 30.10.2017, relativa alle opere realizzate sul fabbricato di sua proprietà e ritenute dal Comune difformi da quanto autorizzato con la concessione edilizia PE n. 29/1957, considerato dal Comune l’unico e solo valido titolo abilitativo.



1.1. L’ordinanza di ripristino si fonda sugli accertamenti riportati nei verbali di sopralluogo dell’11.10.2017 e del 27.10.2017 (parimenti impugnati) redatti dalla Polizia locale del Comune di Nova Milanese. Da tali sopralluoghi, infatti, sarebbe emerso che “ il fabbricato in oggetto è delle seguenti dimensioni m. 15,28 x 7,70 due piani fuori terra più sottotetto accessibile ”, mentre, secondo quanto risulta dall’ultimo titolo edilizio efficace (PE n. 29/57), l’ingombro dichiarato del fabbricato dovrebbe corrispondere a circa m. 12,10 x 7,60 (due piani fuori terra oltre sottotetto non accessibile).



1.2. Il fabbricato in questione, acquistato dall’interessato nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare con decreto di trasferimento del 23.2.2010, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Monza 1 in data 5.5.2010 al n. 1995, è situato nel territorio comunale alla via Marsala n. 7 ed è costituito – come descritto nello stesso decreto di trasferimento - da un fabbricato da cielo a terra con annessa piccola area pertinenziale, composto da: a) negozio al piano terra composto da due locali oltre accessorio;
b) appartamento ad uso abitazione composto da due locali oltre servizi al piano terra e da tre locali oltre servizi al piano primo;
c) un locale al piano secondo sottotetto.



1.3. Il ricorrente deduce in fatto che:

- ha acquistato l’immobile con decreto di trasferimento rep. 819, cron. 1182 del 23.2.2010, nell’ambito della procedura esecutiva RGE 581/95, presso il Tribunale di Nova Milanese, nel quale non si fa riferimento alcun abuso edilizio;

- avrebbe acquistato un immobile non abusivo, in quanto il decreto di trasferimento rinvia ad un atto di donazione in data 13 maggio 1983, rep. n. 11522/422 del 2.6.1983, che non conterrebbe alcun riferimento a presunti abusi;

- il Comune ha sollevato dubbi in merito alla conformità del fabbricato solamente nel 2016, sei anni dopo il suo acquisto, allorquando il ricorrente ha presentato in Comune una pratica edilizia finalizzata ad un mero cambio di destinazione d’uso parziale;

- il ricorrente è venuto a conoscenza dell’abuso, mai contestato e risalente al 1957 - e per la regolarizzazione del quale sarebbe necessario il pagamento di una sanzione pari al doppio del costo di produzione - solamente dopo la notifica del diniego sulla sua istanza, nel corso di un incontro presso gli Uffici comunali;

- l’ultimo titolo abilitativo efficace non sarebbe, diversamente da quanto afferma il Comune, la pratica edilizia n. 29/1957, in quanto successivamente il Comune avrebbe autorizzato delle modifiche proprio sulla porzione di immobile oggi contestata e dalle visure storiche del 1983 l’immobile risulterebbe correttamente accatastato;

- l’abuso dunque non sussisterebbe perché già sanato prima del 1967 ed inoltre il ricorrente avrebbe sempre agito in buona fede.



1.4. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione della l. n. 47/1985;
violazione del decreto di trasferimento rep. 819, cron. 1182 del 23.2.2010;
eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti;
difetto d’istruttoria e di motivazione;
violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990: nel decreto di trasferimento n. rep. 819, cron. 1182 del 23.2.2010 non si fa alcuna menzione dell’esistenza di eventuali e/o asseriti abusi edilizi, quindi l’ordinanza di riduzione in pristino sarebbe illegittima perché violerebbe il citato decreto;
inoltre, se l’immobile fosse stato abusivo, il notaio non avrebbe potuto redigere la donazione, come previsto dall’art. 40, comma 3, della L. n. 47/1985;

2) violazione e falsa applicazione della l. n. 47/1985;
eccesso di potere per travisamento di fatti presupposti;
difetto d’istruttoria;
formazione del titolo per usucapione: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche nella parte in cui afferma che l’ultimo titolo edilizio efficace è la PE 29/57, in quanto a seguito di formale istanza di accesso il ricorrente avrebbe appurato che l’ultimo titolo edilizio rilasciato per l’immobile è quello del 1991;
inoltre i lavori ritenuti abusivi sarebbero stati realizzati nel corso di interventi autorizzati nel 1957 e nel 1965 e altre modifiche sarebbero state autorizzate dal Comune nel 1982 e nel 1983 proprio nella porzione di immobile oggi contestata;
sotto diverso profilo, il titolo edilizio valido ed efficace si sarebbe comunque in subordine formato in forza del decorso del termine di 20 anni, idoneo per la costituzione dell’usucapione quanto meno dal 2001 (ovvero 20 anni decorrenti dal 1991, anno in cui il proprietario ha presentato l’ultima pratica edilizia in Comune);

3) violazione e falsa applicazione della l. n. 47/1985;
eccesso di potere per travisamento di fatti presupposti;
difetto d’istruttoria: i lavori in questione sono stati realizzati prima del 1967, quindi prima della legge “ponte” n. 765 del 1967, con la quale venne esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10 e 10- bis della l. n. 241/1990;
difetto di motivazione;
violazione del principio del giusto procedimento e del contraddittorio;
sviamento di potere: il Comune ha emesso l’ordinanza di riduzione in pristino senza preventivamente comunicare il preavviso di motivi ostativi, ex art. 10- bis della l. n. 241/1990;

5) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10 e 10- bis della l. n. 241/1990;
violazione del principio del contraddittorio;
difetto di motivazione;
violazione del principio di affidamento legittimo: per oltre 50 anni l’Amministrazione è rimasta inerte, omettendo di rilevare fin dalle planimetrie del 1969 la sussistenza dell’eventuale asserito abuso;
il ricorrente, essendo rimasto all’oscuro di tutto, non può oggi subire le conseguenze del comportamento (illecito, in tesi) tenuto dall’Amministrazione nel corso di tutti questi anni;

6) violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del d.p.r. n. 380/2001;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990;
difetto d’istruttoria e di motivazione;
eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti: il responsabile degli abusi edilizi non è il ricorrente odierno proprietario;

7) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990;
difetto d’istruttoria e di motivazione, sotto ulteriore profilo;
eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e parità di trattamento: l’Amministrazione avrebbe applicato la sanzione più grave senza alcuna motivazione;

8) violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 nonché dell’art. 3 della l. n. 241/1990;
difetto d’istruttoria e di motivazione;
violazione del principio di imparzialità e parità di trattamento;
eccesso di potere per contraddittorietà degli atti interni;
violazione del legittimo affidamento: al ricorrente non è mai stato proposto di sanare l’abuso con il pagamento di una mera sanzione pecuniaria, ma gli è stato direttamente intimato di procedere con la demolizione del fabbricato;

9) violazione del principio del legittimo affidamento, dal momento che sono decorsi moltissimi anni sia dalla data in cui l’abuso sarebbe stato commesso (1957) ad opera di terzo soggetto, sia dalla data in cui il ricorrente ha acquistato l’immobile (2010);

10) violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 nonché dell’art. 3 della l. n. 241/1990;
difetto d’istruttoria e di motivazione;
eccesso di potere: la demolizione della struttura ritenuta abusiva determinerebbe un grave danno alla stabilità dell’immobile nonché un ingente danno al ricorrente;

11) sanzioni applicabili: nella denegata ipotesi in cui sussista un abuso edilizio, la sanzione irrogabile sarebbe comunque pecuniaria, anche in considerazione della minima entità della modifica in considerazione.

Il ricorrente, inoltre, chiede in via istruttoria accertamento tecnico mediante CTU.

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