TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2022-04-21, n. 202204825

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2022-04-21, n. 202204825
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204825
Data del deposito : 21 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2022

N. 04825/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03055/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3055 del 2022, proposto da
V L, rappresentata e difesa dall’avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero della Giustizia;
- Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM;
- Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Daniela Marano, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della “Graduatoria vincitori profilo Giuridico – Distretto della Corte d’Appello di Catanzaro”, relativa al “ Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021)” , approvata e pubblicata sul sito dedicato il 14 gennaio 2022;

- della “Graduatoria vincitori e idonei profilo giuridico, Distretto della Corte d’Appello di Catanzaro”, relativa al medesimo concorso e pubblicata sullo stesso sito dedicato;

- degli atti di convocazione e di scelta delle sedi;

- in via subordinata, ove occorra, ossia ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, del suindicato bando di concorso, pubblicato nella G.U. n. 62 dell’8 agosto 2021;

- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso;

nonché per l’accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 2 (due) punti per l’ulteriore titolo universitario in ambito disciplinare attinente al profilo messo in concorso;

con consequenziale condanna della competente Amministrazione intimata all’adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della suindicata pretesa


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed una prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, per il distretto della Corte d’Appello di Catanzaro.

All’esito della prova scritta e della valutazione dei titoli, ha conseguito un punteggio complessivo di 28,50, di cui 22,50 per la prova e punti 6,00 per titoli, collocandosi al posto 224 della graduatoria distrettuale dei vincitori.

2. Con il presente mezzo di tutela, lamenta che non le sia stato attribuito l’ulteriore punteggio di 2 punti per il possesso della laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento, a cui pure aveva diritto, considerato che il titolo minimo di accesso al concorso è rappresentato dalla laurea triennale.

Né si potrebbe opporre alla doglianza anzidetta, la considerazione, per cui la mancata valutazione da parte della procedente Amministrazione conseguirebbe alla omessa indicazione del possesso della laurea vecchio ordinamento, quale titolo ulteriore, nello spazio a ciò dedicato dal modello della domanda di partecipazione.

Nel soggiungere di avere espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione il possesso del titolo della laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento, seppure nello spazio relativo al titolo di studio dichiarato per l’ammissione, evidenzia l’interessata che l’inequivocità di siffatta dichiarazione, pur contenuta in altra parte della domanda, sia idonea a far degradare l’irregolarità a mero errore formale.

Conclude insistendo per l’accoglimento del ricorso, con riveniente annullamento, nei limiti dell’interesse, degli atti e provvedimenti impugnati, e declaratoria del diritto al riconoscimento del punteggio aggiuntivo di punti 2. Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni, contestando la fondatezza del gravame, con conseguente richiesta di reiezione dello stesso.

3. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”.

Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.

4. Quanto sopra premesso, rileva il Collegio che – con riferimento al profilo di doglianza relativo alla mancata attribuzione di ulteriori due punti per la laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale – secondo l’orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dalla Sezione: “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021;
Sezione IV, 25 marzo 2022, n. 3421).

Quanto alla vicenda all’esame, la procedente Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l’accesso.

5. Se, per l’effetto, vanno annullati gli atti avversati, nella parte in cui (alla stregua di quanto sopra esposto) è stato all’interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante, alla valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l’obbligo, in capo alla procedente Amministrazione, di provvedere al riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell’odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.

Nei limiti anzidetti, dato atto della fondatezza del gravame – con riveniente annullamento, nei limiti indicati, degli atti avversati e con accessivo obbligo, in capo alla procedente Amministrazione, di provvedere ad un riesame della posizione della ricorrente ai fini dell’attribuzione del punteggio alla medesima spettante – rileva conclusivamente il Collegio, in ragione della connotazione della dedotta vicenda contenziosa, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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