TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-11-25, n. 202102141

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-11-25, n. 202102141
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202102141
Data del deposito : 25 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2021

N. 02141/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00600/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 600 del 2016, proposto da
G S C, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e V C, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Brunella Candreva, in Catanzaro, alla via Panella, n. 1;

contro

Comune di Cassano All’Jonio, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato A D B, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Giancarlo Bianco, in Catanzaro, alla via A. Turco, n. 12;

per la condanna

del Comune di Cassano all’Jonio al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassano All’Jonio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria per la definizione dell’arretrato del giorno 10 novembre 2021 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – I fatti sottostanti il ricorso, noti alle parti, sono fedelmente riportati nella sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, pronunciata tra gli odierni litiganti in data 18 gennaio 2016, n. 64, con cui la giurisdizione è stata declinata in favore del giudice amministrativo.

Ad essa si fa rinvio sia per la puntuale descrizione dei fatti di causa, sia per la qualificazione giuridica delle domande in tempi diversi proposte al giudice ordinario, qualificazione vincolante in quanto da essa dipende l’attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo, che il Tribunale non intende contestare..

2. – Sia qui sufficiente sintetizzare che G S C, avendo ottenuto dal Tribunale di Castrovillari decreto ingiuntivo non opposto con cui il Comune di Cassano all’Jonio è stato condannato al pagamento di € 34.996,00, oltre a interessi legali dalla domanda a titolo di risarcimento del danno da ablazione del bene dovuto a occupazione acquisitiva, ora agisce davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, dopo la declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario, per ottenere il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi monetari dalla data dell’occupazione (30 maggio 1985) alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.

3. – Costituitosi per resistere il Comune di Castrovillari, il ricorso è stato spedito in decisione il 10 novembre 2021.

4. – Va premesso che il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande o ai capi di domanda non accolti, atteso che la regola contenuta nell'art. 640, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria) trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta) (Cass. Civ., Sez. Un., 1 marzo 2006, n. 4510).

La domanda proposta in questa sede, dunque, non è pregiudicata dall’esistenza del decreto ingiuntivo non opposto.

5. – Risulta che la somma liquidata con decreto ingiuntivo, indicata nel ricorso monitorio come “indennitò di espropriazione” ma qualificata dal giudice civile come somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva, sia stata quantificata dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con provvedimento del 14 luglio 1997, n. 1875 (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo).

Si deve ritenere, dunque, che tale somma equivalga al valore venale del bene alla data di emissione del provvedimento.

Poiché il credito di cui si tratta ha natura di credito di valore (Cass. Civ., Sez. I, 24 maggio 2018, n. 12961), è dovuta la rivalutazione di tale somma dall’indicata data del 14 luglio 1997 alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (2 febbraio 2011).

6. – Quanto agli interessi moratori, l’amministrazione intimata ha eccepito, con memoria dell’8 ottobre 2021, l’intervenuta prescrizione quinquennale.

Ed effettivamente, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, una volta scaduto il periodo di occupazione legittima, l'ingerenza dell'amministrazione nella proprietà, essendo caratterizzata dal protrarsi sine die della detenzione fino al perdurare della situazione contra ius e, quindi, dalla compressione, rinnovatesi di momento in momento, delle principali facoltà di godimento e di disposizione del diritto dominicale sull'immobile appreso, costituisce un fatto illecito permanente, in cui il danno da mancato godimento dei frutti naturali dell'immobile si protrae nel tempo, a partire dall'iniziale apprensione del bene. Pertanto, è in ogni momento che sorge per il proprietario il diritto al risarcimento del danno già verificatosi, ed inizia a decorrere il relativo termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ., con la conseguenza che il diritto stesso si prescrive per il periodo anteriore al quinquennio dalla domanda giudiziale o dall'atto di messa in mora, pur se i frutti vengano richiesti secondo il criterio dell'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma corrispondente al valore venale dell'immobile (Cass. Civ., Sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25983)

Nel caso di specie, dai documenti versati agli atti di questo Tribunale Amministrativo Regionale risultano due soli atti interruttivi della prescrizione: il ricorso per decreto ingiuntivo, notificato unitamente al provvedimento monitorio in data anteriore al 12 luglio 2011, giorno in cui è stato poi emanato il mandato di pagamento per le somme ingiunte;
e il ricorso ai sensi dell’art. 702- bis c.p.c., depositato presso il Tribunale di Castrovillari in data 28 luglio 2011 e, quindi, notificato posteriormente.

Tra tali due date è trascorso un periodo superiore al quinquennio previsto dall’art. 2935 c.c., sicché è prescritto il diritto agli interessi compensativi maturati prima della proposizione del decreto ingiuntivo.

7. – In conclusione, la domanda può essere accolta per la sola rivalutazione nei limiti di cui al § 5.

L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.

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