TAR Pescara, sez. I, sentenza 2018-05-17, n. 201800159
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Pubblicato il 17/05/2018
N. 00159/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C D T, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, viale Riviera n. 49;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato R D D L, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via G. D'Annunzio 229;
per l'annullamento
della nota della ASL di Pescara prot. N. 0077273/17 del 27 dicembre 2017 ad oggetto “istanza di accesso pervenuta in data 30.11.2017” e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'ostensione degli atti indicati nella citata nota del 30 novembre 2017 e per la condanna della ASL di Pescara a fornire la documentazione indicata nell'istanza di accesso del 30 novembre 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2018 il dott. M B e uditi l'avv. C D T per le parti ricorrenti e l'avv. Pietro Volpe, su delega dell'avv. Danesi De Luca Roberto, per la ASL di Pescara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITO
Considerato che:
- il ricorrente ha chiesto con atto del 27 novembre 2017 accesso ai seguenti atti: “a. Segnalazione al Ministero della Sanità dell’evento avverso (morte) del quale il proprio genitore-OMISSIS-era stato vittima;b. relazione sulle modalità di accadimento dell’evento de quo;c. relazione della Commissione per la Gestione del Contenzioso Sanitario come previsto in delibera ASL n. 1783 del 2005”;
- la compagnia di assicurazione e i medici che hanno prestato le cure non appiano essere controinteressati in quanto non titolari di dati personali contenuti nei documenti e che potrebbero ricevere un pregiudizio alla propria riservatezza dall’accesso (cfr. Tar Bari sentenza 5428 del 2002);
- l’inserimento nel SIMES (sistema di monitoraggio degli errori in sanità) della segnalazione dell’evento (nella specie la PA nel diniego di accesso ha riferito di averlo segnalato ma non qualificandolo come evento sentinella), come prescritto dal decreto 11 dicembre 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dall’allegato 1 – disciplinare tecnico - a tale decreto ministeriale, non determina l’impossibilità né il venir meno dell’obbligo per l’Amministrazione intimata di fornire gli atti relativi alla predetta segnalazione e in particolare anche i tre tracciati e le due schede (A e B) in cui si articolare la segnalazione secondo il predetto disciplinare tecnico;
- ai sensi dell’articolo 22 lett. d) della legge n. 241 del 1990, anche il documento informatico è un atto amministrativo accessibile, e peraltro può essere stampato dall’Amministrazione e esibito in copia conforma, qualora quest’ultima non dimostri che anche il privato può liberamente accedere al sistema (cfr. Tar Pescara, sentenza n. 45 del 2017);
- la relazione sull’accadimento dell’evento deve essere obbligatoriamente ostesa nei limiti in cui, come rilevato dall’Amministrazione, sia stata già redatta, cioè fermo il divieto di tramutare il diritto d’accesso in un diritto di richiesta alla PA di informazioni non compendiate già in un documento;
- la relazione della Commissione per la Gestione del Contenzioso Sanitario, ad avviso del Collegio, non essendo dimostrato trattarsi di un parere legale o un atto defensionale, non rientra tra quelli esclusi dall’accesso, ai sensi dell’articolo 2 del