TAR Catania, sez. I, decreto decisorio 2016-08-29, n. 201604391

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, decreto decisorio 2016-08-29, n. 201604391
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201604391
Data del deposito : 29 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/08/2016

N. 02001/1998 REG.RIC.

N. 04391/2016 REG.PROV.PRES.

N. 02001/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2001 del 1998, proposto da:
Merenda Pietro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G M C.F. MRCGNN66T22E372O, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

contro

Comune di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato E B C.F. BCCDRD47E08F158Q, con domicilio eletto presso S G in Catania, via Umberto, 354;

nei confronti di

Barilla' Rocco non costituito in giudizio;
Vitalone Grazia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Di Pietro C.F. DPTGPP75M29H501N, Francesca Piccolo C.F. PCCFNC65A52F158T, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;
De Luca Francesco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Liuzzo C.F. LZZLSN57E01F112Y, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

per l'annullamento

dell’ordine di eseguire tutti gli interventi necessari per la eliminazione del pericolo per la privata e pubblica incolumita';


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Visto l'art. 83 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 6 maggio 1998;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.


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