TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2018-10-29, n. 201802205

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2018-10-29, n. 201802205
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201802205
Data del deposito : 29 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2018

N. 02205/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01668/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2018, proposto da:
D M, titolare dell’omonima farmacia, sita in Bagheria (sede n. 4);
L V, titolare dell’omonima Farmacia, sita in Bagheria (sede n. 13);
L G e G G, rispettivamente direttore e titolare della sede farmaceutica n. 10, sita in Bagheria, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati M B M (pec mariabeatrice.miceli@avvsciacca.legalmail.it), F S (pec francesco.stallone@legalmail.it) e F F (pec filippoficano@legalmail.it), con domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

contro

- Il Comune di Bagheria, Direzione 9, Governo e Pianificazione del Territorio, Servizio Sportello Unico per le Attività produttive, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Trovato (pec claudiotrovato@pec.it), con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via delle Alpi n. 52;

nei confronti

- Borgo Piave s.n.c. di Giuseppe Sciascia, Arianna Greco e Aida Runfola, in persona del direttore e dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Quintino Lombardo (pec avvquintinolombardo@pec.cavallaroduchilombardo.it) e Silvia Stefania Cosmo (pec silvia.cosmo@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91, presso lo studio dell’avv. prof. Giuseppe Bianco;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Narbone (totinarbone@arubapec.it), con domicilio eletto in Palermo, via Pindemonte 88, presso l'Ufficio Legale dell’Azienda;
- Ordine dei Farmacisti della provincia di Palermo, non costituito in giudizio;
- Timoneri s.n.c. - titolare della 5^ sede farmaceutica del Comune di Bagheria, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
- FEDERFARMA, Federazione Nazionale Unitaria dei titolari di farmacia italiani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dal prof. Avv. Massimo Luciani (pec: massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), dal prof. Avv. Antonio Saitta (pec antonio.saitta@certmail-cnf.it) e dall’avv. Piermassimo Chirulli (pec chirulli.piermassimo@coabrindisi.legalmail.it), con domicilio digitale all’indirizzo di pec massimoluciani@ordineavvocatiroma.org, e con domicilio fisico eletto in Palermo, via Gioacchino Ventura n. 4, presso lo studio dell’avv. Andrea Piazza;
- Farmacia Papa Giovanni XXIII s.n.c. delle Dott.sse C C e L G, in persona delle legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Oriana Ortisi e Luisa Pullara, con domicilio digitale presso gli indirizzi di pec: oriana.ortisi@avvocatisiracusa.legalmail.it e luisapullara76@avvocatiagrigento.it;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Bagheria n. 149 del 23 luglio 2018, successivamente pubblicata, avente ad oggetto “Modifica della Determina Sindacale n. 38 del 23/11/2012 e conseguente modifica della perimetrazione delle sedi farmaceutiche 4^ - 5^ - 10^ - 13^ e 16^”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

NONCHÉ PER L'EMANAZIONE

di un ordine di esibizione avente ad oggetto il verbale SUAP richiesto dai ricorrenti con atto dei 5/6 luglio 2018 e mai consegnato,

NONCHÉ PER LA CONDANNA

del Comune di Bagheria al risarcimento dei danni derivanti ai ricorrenti dall'illegittimo provvedimento impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum proposto da FEDERFARMA, Federazione Nazionale Unitaria dei titolari di farmacia italiani;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte controinteressata, con le relative deduzioni difensive;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagheria, con le relative deduzioni difensive;

Vista la documentazione depositata dalla controinteressata, dalla parte ricorrente e dall’interveniente ad adiuvandum ;

Vista la memoria depositata dalla parte ricorrente;

Visti i documenti prodotti dalla parte controinteressata, e vista la memoria depositata dal Comune di Bagheria;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum proposto dalla Farmacia Papa Giovanni XXIII s.n.c. delle Dott.sse C C e L G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dottoressa M C;

Uditi, alla camera di consiglio del 23 ottobre 2018, i difensori delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A. – Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, gli odierni istanti - titolari, rispettivamente, delle farmacie relative alle sedi n. 4, n. 13 e n. 10 site nel Comune di Bagheria - hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, la deliberazione della Giunta del Comune di Bagheria, con la quale è stata effettuata la riperimetrazione della sede n. 16, di nuova istituzione e, contestualmente, delle loro sedi e dell’ulteriore sede n. 5.

Espongono di avere avuto notizia di tale revisione dall’Ordine dei Farmacisti;
e di avere avuto contezza, pertanto, della modifica della sede n. 16 - e del relativo carico abitativo anche delle altre sedi - motivata dalla presunta assenza, nella zona in questione, di locali commerciali idonei per collocare il nuovo esercizio farmaceutico, segnalata dagli assegnatari della suddetta sede di nuova istituzione all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Evidenziano anche che:

- per l’effetto di tale modifica, la sede n. 16 beneficerebbe di un enorme ampliamento della zona di pertinenza, non giustificato da alcuna esigenza obiettiva, se non dalla segnalata carenza di locali, che, in base agli accertamenti dei ricorrenti, non sussisterebbe;

- sebbene i predetti abbiano inviato una diffida al Comune, contestando la sussistenza di tale presupposto, la Giunta Comunale ha approvato la proposta di riperimetrazione, e non ha proceduto al riesame neppure a seguito di un’ulteriore diffida.

Si dolgono di tale esito, deducendo avverso tale provvedimento le censure di:

I) ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ASSOLUTO DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DEL TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE , in quanto nella zona di pertinenza della sede n. 16 vi sono almeno due locali disponibili e idonei;

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA PAR CONDICIO CONCORSUALE , in quanto la modifica - effettuata in pendenza della procedura di scelta delle sedi, relativa al concorso straordinario per titoli indetto dall’Assessorato regionale alla Salute con D.D.G. n. 2782/2012 - lede la par condicio tra i partecipanti alla procedura;

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’

ART

11,

COMMA

1, D. L. 24

GENNAIO

2012, N. 1 (

CONVERTITO DALLA LEGGE

24

MARZO

2012, N. 27) – ILLOGICITÀ
, in quanto la nuova perimetrazione è irragionevole e abnorme, anche con riguardo alla distribuzione del carico abitativo;

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 42,

COMMA

2, LETT. E), DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI – INCOMPETENZA
, in quanto la modifica della perimetrazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale;

V) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. N. 475/1968 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DALL'ART. 11,

COMMA

1, D. L. 24

GENNAIO

2012, N. 1 (

CONVERTITO DALLA LEGGE

24

MARZO

2012, N. 27) - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N.241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE
, in quanto il Comune ha ridefinito le zone senza la previa acquisizione di dati statistici aggiornati;

VI) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8, 9 E 10

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