TAR Trieste, sez. I, sentenza 2018-03-12, n. 201800063

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2018-03-12, n. 201800063
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201800063
Data del deposito : 12 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2018

N. 00063/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00169/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 169 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L E, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento

-del Decreto n. 1477/15, emesso dal Comando Generale dei Carabinieri-Direzione di Amministrazione in data 17.3.2015, con il quale è stato comunicato al ricorrente il rigetto delle domanda volte ad ottenere il riconoscimento delle infermità come dipendenti da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo;

-del parere negativo reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nell'adunanza del 27.5.2014;

-del parere emesso in sede di Riesame dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, del 3.3.2015 con cui è stato confermato il precedente parere negativo;

-di ogni ulteriore atto connesso e/o conseguente;

-per l'accertamento e la declaratoria della SI dipendenza da causa di servizio della infermità;

-per la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione dell'equo indennizzo e di ogni altro beneficio, provvidenza ed assistenza previsti dalle norme in materia di causa di servizio;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 la dott.ssa O S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ricorda di avere richiesto in data 02.03.2001 l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "-OMISSIS-".

Nel corso del procedimento veniva sottoposto a visita medica dinanzi alla Commissione Medica Ospedaliera di Padova e il Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo A Padova C.M.O 1^ Sezione, con verbale datato 19/12/2013 modello BL/B N-

ACMO

086619, preso atto di tutta la documentazione medica esibita e degli accertamenti medici strumentali effettuati, giudicava l'infermità "Esiti di Intervento di -OMISSIS-" ascrivibile alla 8" categoria della Tabella A data di stabilizzazione 2/3/2001.

L'Amministrazione trasmetteva quindi la pratica al Comitato di Verifica per le cause di Servizio che nell'adunanza n.166/2014 del 27/05/2014, con il parere anch’esso oggetto del presente ricorso, deliberava con riguardo all'infermità, "Esiti di Intervento di -OMISSIS-", che la stessa “Non Può Riconoscersi Dipendente da Fatti di Servizio, " in quanto, nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato senza tralasciare alcuno tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

Anche a seguito di nuova richiesta di parere corredata da ulteriore documentazione trasmessa dall’interessato, comprensiva di relazione medico legale dove si faceva specifico riferimento al potenziale rischio di contaminazione impoverito con riferimento ai teatri alle zone di intervento delle missioni estere cui il ricorrente dichiarava di aver partecipato, il Comitato di Verifica per le cause di Servizio in data 3 marzo 2015 con il parere n. 2096/2015 riconfermava la precedente determinazione di non dipendenza, "in quanto nelle osservazioni presentate ed in particolare nella relazione medico legale di parte, non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso, in quanto, in base alle attuali conoscenze scientifiche non si può riconoscere al servizio prestato capacità causali o concausali sulla malattia dell'interessato".

Conformandosi a tale parere,(con espresso rinvio per relationem), l'Amministrazione con il decreto anch’esso oggetto della presente impugnativa, negava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e rigettava la domanda di equo indennizzo.

Questi i motivi di ricorso

1) violazione e falsa applicazione di norme di legge: violazione dell'art. 97 della costituzione - violazione del d.p.r.461/01 - difetto di istruttoria - difetto di motivazione – illogicità;
nell’assunto che il Ministero avrebbe recepito passivamente il parere reso dal Comitato di Verifica, del tutto formale e ripetitivo, nonchè palesemente svincolato dai fatti di servizio puntualmente descritti e riportati documentalmente nella pratica. Il parere del comitato di verifica sarebbe inattendibile in quanto non risulta presa in considerazione l'effettiva attività e le missioni compiute in zone notoriamente contaminate da uranio impoverito a cui ha partecipato il ricorrente. Infatti pur riconoscendo in via generale, l'esistenza di fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo a genesi neoplastiche, l'attività del ricorrente, viene aprioristicamente ed arbitrariamente ritenuta manchevole di contatti con tali potenziali fattori negativi. In particolare si ritiene che la ratio del parere negativo sarebbe del tutto indeterminata in quanto non si capisce se esso sia derivato dal fatto che sono stati ritenuti, nel corso della missione, insussistenti quei fattori specifici, potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica ovvero dalla ritenuta loro non capacità, ammessane la sussistenza, ad essere causa ovvero concausa efficiente e determinante delle infermità diagnosticate nei confronti del ricorrente oppure da entrambe tali ragioni. Sul punto si richiama l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene non necessario, ai fini del riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio di una data infermità, l'assoluta certezza, specie in presenza di "incertezza scientifica", del nesso di causalità tra prestazione del servizio ed infermità, essendo sufficiente che tale nesso sia desumibile con apprezzabile grado di probabilità, probabilità che in questo caso sarebbe resa verosimile dalla stessa attività di servizio.

2) eccesso di potere — erronea valutazione dei fatti - illogicità della motivazione - difetto di motivazione -difetto di istruttoria - presupposto erroneo - violazione dei principi generali in materia di coerenza dell'azione amministrativa, buon andamento, giusto procedimento;
nell’assunto che avendo motivato il decreto negativo con le conclusioni del Comitato di Verifica, il Ministero ingiunto avrebbe operato una illegittima "delega di funzioni" inconcepibile, non solo alla luce della disciplina delle rispettive attribuzioni ma anche della differente natura dei predetti organi;
viziando in tal modo il provvedimento finale anche da eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato controdeducendo per il rigetto del ricorso.

Il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto nei limiti della carenza motivazionale del parere del comitato di verifica. In vero, a fronte di una richiesta di riesame corredata da una relazione medico legale dove venivano dettagliatamente riepilogati i servizi svolti dal ricorrente in zone di intervento potenzialmente esposte al rischio di contaminazione per contatto con uranio impoverito, il comitato di verifica per la causa di servizio non poteva limitarsi, come ha fatto , a respingere le asserzioni del ricorrente con la apodittica motivazione che : "in quanto nelle osservazioni presentate ed in particolare nella relazione medico legale di parte, non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso, in quanto, in base alle attuali conoscenze scientifiche non si può riconoscere al servizio prestato capacità causali o concausali sulla malattia dell'interessato", ma avrebbe invece dovuto prendere anzitutto posizione - previa acconcia istruttoria presso le autorità militari competenti – sul fatto se nelle varie zone di intervento dove il ricorrente ha prestato servizio sussisteva o meno il rischio di contaminazione lamentato, se le modalità di condotta di vita dei militari ( es. approvvigionamento idrico mediante l’acqua locale) erano o meno tali da permettere o escludere l’esposizione al rischio e solo successivamente poteva procedere alla valutazione degli effetti di tale contaminazione – ammesso che non potesse essere esclusa – sulla specifica infermità contratta dal ricorrente.

Per quanto sopra risulta fondato il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria ed il ricorso deve essere accolto anche se non può essere ovviamente disposta la richiesta condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione dell'equo indennizzo, dovendo essere nuovamente eseguito l’iter procedimentale nei termini sopra precisati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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