TAR Firenze, sez. III, sentenza 2016-10-19, n. 201601507
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Pubblicato il 19/10/2016
N. 01507/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00855/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 855 del 2016, proposto da:
Sanofi S.p.A. rappresentata e difesa dagli avvocati M L C.F. LCNMSM52L23H501G e M C C.F. CTRMTT80M10D575W, nel cui studio in Firenze, via Santo Spirito, 29 è elettivamente domiciliata;
contro
Estar Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, Regione Toscana non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Eli Lilly S.p.A., B Ingelheim Italia S.p.A. rappresentati e difesi dall'avvocato P Sena C.F. SRNPTR70A07B594G, con domicilio eletto presso Giuseppe Vettori in Firenze, via Lamarmora, 24;
per l'annullamento:
- del "Bando di gara semplificato nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione" denominato "Italia-Firenze: Medicinali vari - 2016/S 093-167181", il cui avviso è stato spedito per la pubblicazione in data 11 maggio 2016;
- di tutti gli atti e i documenti concernenti la gara d'appalto "Bando di gara semplificato nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione" denominato "Italia-Firenze: Medicinali vari - 2016/S 093-167181" e, in particolare, del disciplinare di gara e dell'allegato 3, denominato "Elenco prodotti";
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche, allo stato, non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Eli Lilly S.p.A. e di B Ingelheim Italia S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2016 il dott. R G e uditi per le parti i difensori avv. M. Cutrera per la parte ricorrente e avv. B. Giardi, delegata da P. Sirena, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota depositata a ridosso della udienza di discussione la Società ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse a coltivare il giudizio essendo risultata aggiudicataria della gara per i lotti di suo interesse.
Al Collegio non rimane che prendere atto di quanto sopra e dichiarare la improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.