TAR Bologna, sez. II, ordinanza cautelare 2022-06-09, n. 202200306
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 09/06/2022
N. 00306/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00356/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2022, proposto da
Fattoria Solare Imola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti A S D e D C, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;
contro
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso la sua sede in Bologna, Via Testoni n. 6;
Città Metropolitana di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Barone e Francesca Scarpiello, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;
Regione Emilia - Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to Alessandro Lolli, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;
Agenzia Regionale per la Prevenzione, L'Ambiente e L'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Onorato e Maria Elena Boschi, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;
Comune di Bologna, Comune di Molinella, Comune di Budrio, Ministero della Cultura, Stefano Rovinetti Brazzi, Claudia Stegani, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- DELLA NOTA DEL 4/3/2022, DI TRASMISSIONE DELL’ATTO CONCLUSIVO DI DINIEGO;
- DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1083 DEL 4/3/2022, RECANTE LA REIEZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA DA UBICARSI IN COMUNE DI MOLINELLA (POTENZA DI 8.872 KW);
- DEL VERBALE DELLA SEDUTA CONCLUSIVA DECISORIA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, IN DATA 1/3/2022;
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEGUENTE, ANCORCHÉ NON CONOSCIUTO DALL’ODIERNA RICORRENTE, IVI COMPRESI:
• IL VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 2/2/2022 E I PARERI FORMULATI NEL CORSO DELLA SEDUTA;
• IL PARERE ESPRESSO DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA;
• IL PARERE FORMULATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, CON NOTA ACQUISITA IL 19/1/2022;
• IL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 20/10/2021 E I PARERI IVI ESPRESSI;
• LA NOTA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PROTOCOLLATA IL 6/10/2021;
- NEI LIMITI DELL’INTERESSE IN QUESTA SEDE AZIONATO: (I) IN PARTE QUA, DELLA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 28/2010;(II) IN PARTE QUA, DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR) APPROVATO DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 1338/1993;(III) IN PARTE QUA, DEL PTCP APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 19 DEL 30/3/2004;(IV) IN PARTE QUA, DEL PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 16 DEL 12/5/2021;(V) IN PARTE QUA, DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI MOLINELLA APPROVATO CON DELIBERA N. 13 DEL 28/2/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Transizione Ecologica e di Città Metropolitana di Bologna e di Regione Emilia - Romagna e di Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, ad un sommario esame:
- che la superficie interessata all’intervento non è compresa nelle zone A di cui al DAL 28/2010 (zone non idonee in quanto collocate all’interno delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio ivi enucleate);
- che l’area destinata ad ospitare l’intervento in progetto è individuata nella pianificazione tra le “Bonifiche storiche di pianura” ;
- che, secondo quanto previsto dalla DAL citata, possono essere realizzati impianti come quello di specie soltanto qualora ricorrano le condizioni stabilite dalla categoria B2 dell’Allegato I (ossia l’azienda proponente deve essere un’impresa agricola e la potenzialità massima di produzione di energia elettrica possibile è pari ad 1 MW);
Rilevato:
- che appaiono fondati il secondo e il terzo motivo di gravame;
- che affiora anzitutto un preminente interesse pubblico ad accelerare il percorso di crescita sostenibile (D. Lgs. 199/21), mediante implementazione delle fonti rinnovabili di energia;
- che di tale input deve essere tenuto conto nella pur doverosa armonizzazione tra valori in conflitto, partendo dal rilievo che il bilanciamento compiuto dalla DAL 28/2010 tra interesse energetico e interesse alla preservazione del territorio è avvenuto in un contesto del tutto superato rispetto alla fase attuale;
- che il vincolo paesistico invocato dalla Regione non sembra, ad un primo sommario esame, assumere lo spessore di quelli enucleati dal D. Lgs. 42/2004;
- che la cartografia di cui alla DGR 46/2011 ha qualificato tale area come zona bianca;
Atteso:
- che l’art. 23 PTPR preclude qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale e detta stringenti limiti per le iniziative di edificazione, e tuttavia gli impianti FTV seguono una corsia peculiare e preferenziale;
- che le ultime innovazioni normative, introdotte dal legislatore con norme di rango primario, sono tutte ispirate dal chiaro favor per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Consiglio di Stato, sez. IV – 27/12/2021 n. 8633);
- che si tratta di un’attività di interesse pubblico, che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV – 12/4/2021 n. 2983, e il precedente ivi citato);
- che la Corte costituzionale (cfr. sentenza 30/7/2021 n. 177) ha affermato che la Regione – nell’enucleare aree e siti non idonei – deve compiere un'apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale (paragrafo 17.1 Linee Guida), e all’esito indica, nell'atto di pianificazione, la non idoneità di ciascuna area “in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti” , motivando le incompatibilità con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti dalle disposizioni pertinenti;
- che, dunque, spetta all’atto di pianificazione specifico individuare le incompatibilità di determinate aree, in relazione al tipo e alle dimensioni (e, dunque, anche alla potenza) degli impianti, e l’inserimento non comporta un divieto assoluto, bensì - come si evince sempre dalle Linee guida - serve a segnalare “una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione” e, dunque, ha la funzione di “accelerare” la procedura;
- che, prosegue la Corte “osserva in proposito, la giurisprudenza amministrativa che “trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di "primo livello"”, che impone poi di verificare “in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer) …” ;
Evidenziato:
- che, in ogni caso, proprio ai sensi della DAL 28/2010 (pag. 15), le zone tutelate dall’art. 23 del PTPR (tra cui appunto le bonifiche storiche di pianura) hanno destinazione agricola e vi insistono connotati di interesse storico testimoniale, “in quanto assoggettate a particolari usi comuni del territorio di derivazione storica che devono essere salvaguardati al fine di non alterare le caratteristiche essenziali degli elementi dell’organizzazione territoriale” ;
- che, pertanto, la specificazione sembra introdurre un onere aggiuntivo di istruttoria e motivazione rispetto alla previsione urbanistica della pianificazione locale, tanto più doveroso alla luce della descrizione dell’esito dello screening regionale che ha escluso la sottoposizione a Valutazione Ambientale (l’area “si trova in un ambito paesaggistico fortemente antropizzato ai limiti di un’area produttiva ed un’aviosuperficie” puro occupando “una superficie territoriale significativa” in prossimità all’abitato di Molinella);
- che la relazione tecnica di parte si rileva che la superficie “si configura come un’area agricola attualmente coltivata con tecniche intensive, sostanzialmente omogenea e priva di elementi di tutela, ove non sono presenti valli relitte d’acque dolci, né argini di fiumi, relitti di boschi planiziari o elementi di interesse storico testimoniale identificabili in impianti storici di sollevamento acque o altre infrastrutture simili …” ;
Dato atto:
- che, nella disciplina delle aree idonee demandata ai decreti da adottare a cura del Ministero della Transizione Ecologica (entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 199/2021), deve essere verificata – dunque approfondita in concreto – l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
- che entro 180 giorni dall’entrata in vigore dei decreti le Regioni individueranno con legge le aree idonee;
- che l’art. 12 comma 7 del D. Lgs. 387/2003 ammette gli impianti di produzione di energia elettrica nelle zone classificate agricole pur tenendo conto “delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale …” ;
- che l’art. 20 comma 8 lett. c-quater ) del D. Lgs. 199/2021, come innovato dall’art. 6 comma 1 del D.L. 17/5/2022 n. 50 – pur non applicabile ratione temporis – sembra estendere la possibilità di collocazione degli impianti fotovoltaici in area agricola;
Tenuto conto:
- che l’art. 15 comma 14 del PTM appare di dubbia legittimità, nella parte in cui introduce uno stringente vincolo di carattere generale;
- che, ai sensi della menzionata disposizione, qualsiasi intervento (compresi gli impianti per la produzione di energia) non connesso con l’attività agricola deve essere realizzato in piena contiguità con il territorio urbanizzato;
- che detta impostazione urta contro l’indirizzo della Corte costituzionale (cfr. sentenza 19/6/2019 n. 148) che si è pronunciata contro le disposizioni regionali che prevedevano un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato della localizzazione di tali impianti;
- che le eccezioni in rito non appaiono in questa fase persuasive, non mettendosi in discussione le previsioni del PTPR e della DAL ma il loro ambito di applicazione e la loro interpretazione;
Ritenuto:
- che pertanto sussiste il fumus boni juris del gravame;
- che è riscontrabile il periculum in mora in ragione dell’investimento programmato (con contratto preliminare già sottoscritto) e del preminente interesse pubblico alla promozione delle energie rinnovabili;