TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2016-12-15, n. 201600979

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2016-12-15, n. 201600979
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201600979
Data del deposito : 15 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2016

N. 00683/2007 REG.RIC.

N. 00979/2016 REG.PROV.PRES.

N. 00683/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2007, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio eletto presso Daniela Catanoso Avv. in Reggio Calabria, via Possidonea, 28;

contro

Comune di Siderno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A C, G M, con domicilio eletto presso Giovanna B Araniti Avv in Reggio Calabria, via del Gelsomino, n.45 (P.Le Cedir) .;

nei confronti di

-OMISSIS- non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Tecnico, Sezione Operativa Assetto del Territorio del Comune di Siderno , Arch. Giovanni Longo, adottato in data 24.04.2007, notificato il 27.04.2007.

della licenza di costruzione n. 403 del 11.08.1970, rilasciata a -OMISSIS- e -OMISSIS-.


Visti il ricorso con i relativi allegati e tutti gli atti del giudizio;

Visto l'art. 82 cod. proc. amm., a norma del quale, “dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell’avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento”;

Rilevato che gli avvisi di perenzione ultraquinquennale risultano recapitati alle parti costituite a mezzo PEC;

Considerato che, nel termine e nei modi previsti dal citato art. 82 cod. proc. amm., non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza, per cui il ricorso è da ritenersi perento;

Considerato che ai sensi dell’art. 83 c.p.a., in caso di perenzione del ricorso, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio;


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