TAR Firenze, sez. I, sentenza 2020-02-14, n. 202000202

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2020-02-14, n. 202000202
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202000202
Data del deposito : 14 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2020

N. 00202/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00612/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 612 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G Z, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento,

della comunicazione prot. n. -OMISSIS-, promanata dal Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza;

di tutti gli atti afferenti al procedimento di collocamento in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio noti e non, ancorché essi siano prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti a quello gravato,

e per la declaratoria di illegittimità della disposta cessazione dal servizio, previo accertamento della violazione di legge compiuta nel procedimento di collocamento in congedo per asserito superamento del periodo di comporto, con conseguente diritto al mantenimento del posto di lavoro ed alla retribuzione, nell'accezione più ampia, - quale restitutio in integrum - per l'effetto dell'annullamento degli atti gravati con ripristino dello status quo ante professionale,

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 16.06.2014, per l'annullamento

della comunicazione prot. -OMISSIS-, promanata dal Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza;

di tutti gli atti afferenti al procedimento di collocamento in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio noti e non, ancorché' essi siano prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti a quello gravato,

e per la declaratoria di illegittimità della disposta cessazione dal servizio, previo accertamento della violazione di legge compiuta nel procedimento di collocamento in congedo per asserito superamento del periodo di comporto, con conseguente diritto al mantenimento del posto di lavoro ed alla retribuzione, nell'accezione piu' ampia, - quale restitutio in integrum - per l'effetto dell'annullamento degli atti gravati con ripristino dello status quo ante professionale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il Consigliere G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso il Sig. -OMISSIS-, arruolato nella Guardia di Finanza il -OMISSIS-, ha impugnato la comunicazione (prot. n. -OMISSIS-) del -OMISSIS-2014 con la quale lo stesso ricorrente è stato collocato in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

Nello stesso provvedimento l'Amministrazione dichiara che in data 2 dicembre 2013 il militare ha terminato i due anni di aspettativa fruibili nel quinquennio, circostanza che ha obbligato l’Amministrazione ad applicare l'art. 929 del D.lgs. del 15 marzo 2010 n. 66, nella parte in cui prevede la cessazione dal servizio permanente, con collocamento in congedo per aver superato il periodo massimo di comporto avendo fruito di un numero di giorni di aspettativa superiore a quello normativamente previsto.

Nel ricorso si è evidenziato che la presente azione, vertendo sull'interesse alla conservazione del posto di lavoro da parte di un pubblico dipendente, integrerebbe l’accertamento di un diritto soggettivo, senza che vengano in rilievo problematiche attinenti al rispetto del termine decadenziale per la proposizione del ricorso e per la deduzione di ulteriori doglianze mediante motivi aggiunti.

L’Amministrazione avrebbe errato nel quantificare il superamento del periodo di comporto e, comunque, non sarebbe sufficiente il mero calcolo dei giorni di aspettativa goduti, al fine di verificare il superamento del limite massimo concesso (730 giorni nel quinquennio), ma occorrerebbe anche che, dopo il superamento di tale limite temporale, il militare sia stato giudicato non idoneo al servizio.

In particolare, nell’impugnare i provvedimenti sopra citati, si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. l’Amministrazione nel conteggio del periodo di comporto avrebbe inserito erroneamente anche i periodi di cure termali nei due anni consecutivi (2008 e 2009) e i giorni a disposizione della CMO;
inoltre il ricorrente non sarebbe stato sottoposto a visite di temporanea non idoneità permanente idoneità;

2. l'Amministrazione prima dello scadere dei 730 (o 731) giorni di aspettativa non avrebbe accertato la permanente inidoneità, al fine di valutare l'idoneità del ricorrente al transito nelle corrispondenti aree civili;

3. il conteggio effettuato dell'aspettativa fruita sarebbe errato anche in relazione al fatto che al ricorrente prima del collocamento in aspettativa non sarebbero stati concessi i dovuti giorni di licenza ordinaria, maturati fino alla data di collocamento in aspettativa;

4. l'Amministrazione sarebbe giunta alla determinazione che il ricorrente aveva superato il periodo massimo di giorni di aspettativa fruiti nel quinquennio, includendo nel conteggio giorni ritenuti di aspettativa che non avrebbero potuto essere inclusi;

5. la violazione della L. n. 241/90, in quanto l’Amministrazione non avrebbe assunto il provvedimento a seguito di un contraddittorio con l’interessato;

6. nel periodo di aspettativa sarebbero stati computati 575 giorni di malattia, relativi a infermità già riconosciute come dipendenti da causa di servizio;

7. la violazione della L. n. 241/90, in quanto l’Amministrazione non avrebbe fatto luogo alla comunicazione di avvio del procedimento;

8. il provvedimento impugnato con il ricorso principale determina l'efficacia del congedo dal servizio dalla data del 02 dicembre 2013 e non dalla data di notifica dello stesso provvedimento;

9. la violazione delle normative sanitarie militari, in quanto l’Amministrazione non avrebbe preavvertito il ricorrente che, dall’esito della visita medico collegiale, avrebbe potuto derivare un provvedimento di cessazione dal servizio;

10. il comportamento dell’Amministrazione sarebbe contraddittorio rispetto ad altre valutazioni, compiute con riferimento ad altro personale del Corpo della Guardia di Finanza.

Con i successivi motivi aggiunti si è impugnata la nota (-OMISSIS-) del -OMISSIS-2014 del Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza, proponendo censure analoghe a quelle proposte con il ricorso principale.

Nel giudizio così proposto si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, depositando una relazione diretta a contestare le censure proposte.

All’udienza del 15 gennaio 2020, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

1.1 Sono in particolare infondati il primo, il secondo, il settimo, l’ottavo e il nono motivo del ricorso principale, con i quali si sostiene che il ricorrente, alla data del 02 dicembre 2013, era risultato destinatario di un atto avente solo efficacia temporanea.

1.2 Al fine di dimostrare l’infondatezza della argomentazioni proposte è necessario premettere che, con verbale (-OMISSIS-2013 della C.M.

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