TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-03-31, n. 202300220
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Pubblicato il 31/03/2023
N. 00220/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2019, proposto da S.K., rappresentato e difeso dall’avv. A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Pastrengo 34;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro
p.t.
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
del decreto del Questore di Latina prot. n. -OMISSIS- del XX settembre 2018, notificato il XX aprile 2019, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente (cod. ass. -OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 17 febbraio 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso all’esame, notificato il 2 maggio 2019 e depositato il successivo giorno 29, con il quale S.K. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, denunciando violazione degli artt. 7 e ss., l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre ad eccesso di potere sotto vari profili, perché il preavviso di rigetto non sarebbe mai stato notificato al ricorrente, precludendone così la partecipazione procedimentale, ed in quanto l’istruttoria condotta dagli uffici sarebbe carente quanto al giudizio sulla pericolosità sociale dello straniero, desunto unicamente dai pregiudizi penali esistenti a suo carico;
Ritenuto che il ricorso sia infondato perché:
a) contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, in data XX gennaio 2017 risulta essergli stato notificato il preavviso di rigetto e, addirittura, essere stato successivamente ascoltato il suo legale di fiducia, sì che alcuna lesione delle garanzie procedimentale può dirsi sussistente;
b) sebbene, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, la condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati inerenti “ il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia ” abbia già di per sé valenza ex lege ostativa alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale, il giudizio di pericolosità sociale formulato a carico di S.K. non si fonda unicamente sul fatto che egli sia stato, per l’appunto, condannato dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Latina con sentenza XX ottobre 2015 n. -OMISSIS- a pena detentiva per i reati di associazione per delinquere (art. 416, comma 1, cod. pen.) e di favoreggiamento dell’ingresso clandestino o irregolare (art. 12, comma 3- bis , d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286), ma addirittura nel corpo del provvedimento v’è un’ampia valutazione discrezionale di pericolosità sociale, che valorizza la complessiva condotta di vita di S.K., rimarcando come egli si sia reso responsabile di reati di una certa gravità, nonostante abbia avuto la possibilità di espletare un’attività di lavoro autonomo di commercio ambulante, che gli avrebbe consentito di integrarsi effettivamente in Italia;
Ritenuto che nulla sia dovuto per le spese di giudizio, stante la costituzione solo formale dell’Amministrazione;