TAR Aosta, sez. I, sentenza 2023-10-13, n. 202300047

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2023-10-13, n. 202300047
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202300047
Data del deposito : 13 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/10/2023

N. 00047/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00002/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;

per l’annullamento

- del provvedimento del Comando generale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di diniego dell’istanza di assegnazione temporanea presso una sede di -OMISSIS- o in subordine presso qualsiasi sede della Regione -OMISSIS- ex art. 42 d.lgs. 151/2001, notificato il -OMISSIS-;

- del preavviso di rigetto dell’istanza, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché sconosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Vista la “ dichiarazione di rinuncia al ricorso ” del 18.03.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che con “ dichiarazione di rinuncia al ricorso ”, datata 18.03.2023 e depositata in data 20.03.2023, ma non ritualmente notificata alle Amministrazioni resistenti, il difensore della parte ricorrente ha rappresentato il venir meno dell’interesse dell’assistito alla coltivazione del presente giudizio, in ragione del sopraggiunto licenziamento del coniuge del ricorrente, di talché è venuto meno uno dei requisiti previsti per la concessione del richiesto trasferimento temporaneo ex art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001.

Ritenuto, in ragione delle cause indicate nella citata dichiarazione, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate in ragione del concreto svolgimento dei fatti.

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