TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-11-03, n. 202002883

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-11-03, n. 202002883
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202002883
Data del deposito : 3 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2020

N. 02883/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01496/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2003, proposto da
M I, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento del Dirigente del Settore sviluppo economico del Comune di Milazzo del 19.3.2003, prot. n. 809/13133, con il quale è stato negato il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di ottico, nonché per la richiesta di risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 ottobre 2020 il dott. P M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I. Con nota del 28 febbraio 2003, il ricorrente comunicava al Comune di Milazzo l’apertura di un esercizio di ottica in Via Cap. Massimo Scala n. 1/3, ai sensi della L.R. 28/99.

Con provvedimento del Dirigente del Settore sviluppo economico del 19 marzo 2003, prot. 809/13133, il Comune rappresentava “l’impossibilità di rilascio di autorizzazione per l’attività di ottico oltre quelle esistenti” per l’esercizio dell’attività indicata dal ricorrente.

Pertanto, il Comune di Milazzo, ritenendo ai sensi del D.P.Reg.Sic. n. 64/1995 che non si potessero autorizzare “nuovi esercizi di ottico oltre quelli già esistenti”, diffidava il Sig. M I dall’esercitare l’attività di ottico e di vendita di materiale ottico e accessori.

Con ricorso notificato il 17.4.2003 e depositato il 23.4.2003, il ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 della l.r. 28/99 – Eccesso di potere.

Assume parte ricorrente che per l’apertura degli esercizi di ottico, l'art. 2 comma 3 lettera A della l.r. 28/99 dispone che: "restano salve, in quanto compatibili con la

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