TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-11-10, n. 202214659
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Testo completo
Pubblicato il 10/11/2022
N. 14659/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11069/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11069 del 2018, proposto da I C, rappresentato e difeso dagli avvocati E N, A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Corecom Calabria, in persona del legale rappresentante p.t. non costituito in giudizio;
nei confronti
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determina del Direttore n. 170 del 12.07.2018 del CORECOM CALABRIA, non notificata, e per il conseguente diritto del ricorrente alla restituzione di quanto versato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Wind Tre S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 4 ottobre 2018 e depositato in pari data, il ricorrente ha impugnato la determina con cui il direttore del Co.re.com Calabria, nel definire la controversia sorta tra il ricorrente e Wind Tre S.p.a. a seguito dell’addebito di costi relativi a servizi non richiesti, ha condannato l’operatore telefonico a restituire le somme illegittimamente addebitate al cliente, mentre ha rigettato la domanda con cui quest’ultimo, attesa la intervenuta risoluzione di diritto dei contratti vendita a rate, ha chiesto di condannare l’operatore alla restituzione delle rate già versate.
Il ricorrente deduce in particolare che l’amministrazione ha errato nell’applicare alla presente controversia la clausola 10.5. del regolamento di servizio vendita a rate, che si riferisce al caso di inadempimento del cliente e non a quello di inadempimento dell’operatore telefonico; deduce inoltre che l’amministrazione non ha valorizzato l’intervenuta risoluzione di diritto dei contratti, intervenuta con efficacia ex tunc ai sensi dell’art. 1454 c.c..
Il ricorrente ha pertanto chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate.
Si è costituita in giudizio Wind Tre S.p.a., affermando genericamente la legittimità del provvedimento impugnato.
All’udienza del 12 ottobre 2022 la causa è stata assunta in decisione.
2. Va preliminarmente evidenziato che l’art. 133 co. 1 lett. l) del c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa “le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti privatizzati, adottati…”, tra le altre autorità indipendenti menzionate, anche dall’Agcom, di cui il Co.re.com costituisce organo funzionale. Parimenti l’art. 135 co. 1 lett. b), devolve le medesime