TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2024-01-24, n. 202401369

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2024-01-24, n. 202401369
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401369
Data del deposito : 24 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2024

N. 01369/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09375/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9375 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Pieracciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ruggero Fauro, 62;



contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, Area I ter – Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale – notificato al ricorrente in data -OMISSIS-avente ad oggetto il “divieto detenzione armi”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato in fatto e in diritto:

1. Il ricorrente impugna il decreto della Prefettura di Roma - -OMISSIS-, con cui gli è stato vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, facendo valere due motivi di impugnazione così rubricati:

1) Annullamento per violazione di legge ex art. 21-octies L. n. 241 del 1990 e ex art. 29 c.p.a. del provvedimento impugnato per mancata comunicazione di avviso di avvio del procedimento ex art. 7, L. n. 241 del 1990;

2) Violazione di legge. Carenza assoluta di istruttoria e difetto di motivazione. Erronea valutazione circa il giudizio di affidabilità effettuato sul sig. -OMISSIS- .

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 14 novembre 2023 e quindi trattenuto in decisione.

4. Sussistono i presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

5. La detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti è stata vietata dall’atto impugnato con la seguente motivazione:

“VISTI gli atti d'ufficio, dai quali risulta che, in data 1.4.2022, militari della S-OMISSIS- prelevava all'interno della casa del -OMISSIS- la chiave del locale armeria e asportava una pistola minacciando di compiere atti suicidari;

CONSIDERATO che per quanto accaduto, il predetto Comando Carabinieri, ravvisando le condizioni di necessità ed urgenza ha proceduto ai sensi dell'art. 39 del TULPS all'immediato ritiro cautelare del titolo e delle armi e munizioni del Sig. -OMISSIS- regolarmente denunciate;

RITENUTO di dover disporre nei confronti del Sig. -OMISSIS-il divieto di detenzione armi, munizioni e sostanze esplodenti per inaffidabilità dello stesso. Il fatto che il ritiro in via cautelare da parte dell'Organo di Polizia si sia verificato non con riguardo alle armi di proprietà del -OMISSIS-ma a quelle del -OMISSIS- si giustifica in quanto, ove questi avesse adottato tutte le cautele richieste, non avrebbe consentito al -OMISSIS-di prendere le chiavi dell'armeria e impossessarsi dell'arma con intenti autolesionistici. Invero, in questa sede, non si richiede che le violazioni poste a base del ritiro cautelare di armi a chi regolarmente le detiene abbiano natura penale, né che siano state oggetto di un procedimento penale. Nella fattispecie si è trattato piuttosto di un episodio la cui condotta tenuta si appalesa come grave indizio di negligenza e/o incapacità di discernere situazioni pericolose, perché caratterizzate da una non corretta conservazione delle armi. La circostanza che le armi detenute in casa siano conservate correttamente non costituisce un elemento decisivo, evidenziando, semmai, che nella fattispecie la condotta addebitabile al ricorrente non aveva i requisiti della abitualità, ferma restando la gravità della stessa anche sotto il profilo, non irrilevante, delle conseguenze che ne sono derivate;

ATTESO che:

il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto assoluto, ma rappresentano, invece, un'eccezione al normale divieto di detenere e portare armi, sancito dall’art. 669 c.p. e dall'art. 4, comma 1, Legge 110/1975, speculare alla circostanza che la detenzione ed il porto delle medesime sono sottoposte a

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