TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-12-01, n. 202203123

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-12-01, n. 202203123
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202203123
Data del deposito : 1 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2022

N. 03123/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02718/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2718 del 2006, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M S in Catania, viale Africa, 46;



contro

Assessorato Regionale Industria, Corpo Regionale delle Miniere - Distretto Minerario Catania, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- dell’ordinanza ingiunzione n. -OMISSIS-, notificata -OMISSIS-, con cui l’Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania ordinava al controinteressato -OMISSIS- ed in solido alla ricorrente il pagamento della somma di € -OMISSIS- in ragione dell’esercizio abusivo di attività estrattiva svolta su un terreno di proprietà della ricorrente;

- di tutti gli atti alla stessa ordinanza-ingiunzione connessi, collegati, preordinati, presupposti o consequenziali e comunque successivi, con particolare ma non esaustivo riferimento:

- al rapporto ispettivo n. -OMISSIS- redatto dai Periti del Distretto Minerario di Catania all’esito del sopralluogo del -OMISSIS-;

- al processo verbale di infrazione n. -OMISSIS-, con il quale il Distretto minerario di Catania contestava al -OMISSIS- e in solido a -OMISSIS- ed ai sigg. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, la violazione dell’art. 9, l. reg. 9 dicembre 1980, n. 127, ammettendoli all’oblazione;

- al processo verbale di infrazione n. -OMISSIS- di contenuto identico al precedente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Industria e del Corpo Regionale delle Miniere - Distretto Minerario Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 24 ottobre 2022 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Espone la ricorrente di essere affittuaria dal 1982 di un fondo adibito a vigneto sito ad -OMISSIS- in contrada -OMISSIS-, confinante con uno stacco di suolo nella disponibilità dei Sigg. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, e facente parte di una più vasta area agricola di proprietà della Sig.ra -OMISSIS-, parcellizzata e concessa in affitto per la coltivazione.

Nel 2001 il signor -OMISSIS-, odierno controinteressato, veniva incaricato di rimuovere un canneto selvatico insistente nella parte di confine tra i due suddetti terreni.

L’intervento di estirpazione delle piantagioni spontanee, di costipazione della sabbia e di livellamento di terreno, eseguito con pala meccanica, veniva però bloccato il -OMISSIS- dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, intervenuti in seguito ad una denuncia del figlio della proprietaria dell’area.

A seguito di sopralluogo svolto in data 02.02.2001, il Distretto Minerario competente emanava processo verbale di infrazione n. -OMISSIS-, con il quale contestava al controinteressato, in solido con la ricorrente e con i citati Signori Gfo, la violazione dell’art. 9 della legge regionale n. 127/1980 ammettendoli al pagamento della sanzione in misura ridotta in via di oblazione.

A distanza di pochi mesi, agli interessati veniva notificato il processo verbale di infrazione n. -OMISSIS-, con il quale il

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